ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 agosto 2003, n. 228
Influenza aviaria misure di contenimento della influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicita' sul territorio della regione Emilia-Romagna e istituzione di una zona di attenzione
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la propria ordinanza n. 226 del 20/8/2003 con la quale sono
state adottate misure di contenimento dell'influenza aviaria da
stipiti a bassa patogenicita' sul territorio regionale;
visto il referto della sezione provinciale di Forli' dell'Istituto
Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna,
con il quale si comunica il riscontro di positivita' a seguito di
controlli sierologici per la ricerca di anticor
ritenuto che in base al riscontro di positivita' sierologica
l'allevamento di provenienza degli animali sia da considerarsi
sospetto di infezione ai sensi del DM 28 settembre 2000 "Misure
integrative di lotta contro l'influenza aviaria";
ritenuto necessario procedere alla verifica sanitaria degli
allevamenti avicoli presenti nell'area territoriale circostante
l'allevamento interessato dal referto ed in quelli ad esso
funzionalmente collegati;
ritenuto altresi' necessario adottare in via temporanea, in un'area
territoriale comprendente parte del territorio della provincia di
Forli'-Cesena alcune misure cautelari volte ad evitare l'eventuale
diffusione dell'infezione;
visti:
- il TULLSS approvato con RD 1265/34;
- la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione
dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione
della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta
contro l'influenza aviaria;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Assistenza distrettuale, Pianificazione e
Sviluppo dei Servizi sanitari dott.ssa Maria Lazzarato in
sostituzione del Direttore generale Sanita' e Politich
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
ordina:
Punto 1 - Zona di attenzione
1. Sull'area territoriale riportata nell'allegato I, che e' parte
integrante della presente Ordinanza, viene istituita una zona di
attenzione della movimentazione di volatili.
2. Nella zona di attenzione si applicano le seguenti misure:
- esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per
territorio, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono
volatili;
- sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in
qualunque altro locale in cui possono essere isolati.
3. Divieto di introduzione ed accasamento di volatili negli
allevamenti sia a carattere familiare sia a carattere intensivo. In
deroga al divieto al presente punto 3, il Servizio Veterinario
competente per territorio puo' autorizzare, negli allevam
- sia stato completato un controllo virologico su tutti gli
allevamenti di volatili presenti;
- le aziende interessate abbiano presentato al Servizio Veterinario
competente per territorio il programma di accasamento;
- sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque
siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento
dell'allevamento;
- l'accasamento, nelle varie unita' produttive di ciascun allevamento
deve avvenire nel tempo massimo di 10 giorni.
4. Ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di
disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende.
5. Divieto di uscita delle uova da cova dalle aziende di allevamento.
Il Servizio Veterinario territorialmente competente, in accordo col
Servizio Veterinario nel cui territorio e' sito l'impianto di
destinazione, in deroga al divieto di cui al pre
6. Dagli incubatoi situati nella zona di attenzione e' possibile la
movimentazione di pulcini di un giorno verso aziende situate anche al
di fuori della zona di attenzione, a condizione che gli allevamenti
di riproduttori da cui provengono le uova
7. Divieto di movimentazione degli animali sensibili dalle aziende.
In deroga al presente divieto, il Servizio Veterinario competente per
territorio autorizza, previo accordo con il Servizio Veterinario
ricevente:
- l'invio al macello, esclusivamente dopo l'esecuzione, con esito
favorevole, di:
- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore
precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni due giorni,
per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento
dell'allevamento;
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 20 campioni
di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico e, laddove possibile in
relazione alla taglia, di 10 tamponi tracheali nelle 48 ore
precedenti il primo carico, per la ricerca
- la deroga prevista dal punto 1.1 dell'ordinanza n. 226 del
20/8/2003 e' applicabile anche ai macelli situati nella zona di
attenzione, esclusivamente per la macellazione di volatili
provenienti da zone di protezione di questa regione;
- l'invio di pollastre di galline ovaiole e di riproduttori leggeri e
pesanti a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione
almeno 20 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e al
tampone tracheale per la ricerca dell'antige
8. Il Servizio Veterinario competente per territorio verifica che il
detentore dell'allevamento tenga apposita registrazione di tutti i
movimenti da e per l'azienda del personale delle attrezzature e degli
automezzi, con utilizzo di apposito regi
9. Dagli allevamenti avicoli presenti in zona di attenzione la
pollina puo' essere allontanata e smaltita secondo la normativa
vigente solo previa autorizzazione del servizio veterinario (Allegato
II parte integrante della presente ordinanza).
Punto 2 - Norme per la movimentazione nella zona di attenzione
1. Per il carico degli animali in allevamenti presenti nella zona di
attenzione devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie:
- il carico per il macello di tutti i volatili degli allevamenti da
carne, deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i
volatili devono essere trasportati direttamente all'impianto di
destinazione. Il termine di 10 giorni non si applica n
Il mancato rispetto del termine previsto comportera':
- il sequestro dell'allevamento;
- l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore,
di controlli virologici a cadenza settimanale e controlli sierologici
a cadenza bisettimanale;
- se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte o dovessero
essere abbattuti a seguito della malattia non verranno riconosciuti
gli indennizzi previsti dalla Legge 218/88.
2. Il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali,
riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densita' di
allevamento.
3. Le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali,
devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al
completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da
cui vengono spediti gli animali.
4. Le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con
l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad
evitare la diffusione del contagio.
5. Le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il
trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e
dopo il loro impiego.
Punto 3 - Controlli nella zona di attenzione
1. Il Servizio Veterinario competente per territorio effettua
nell'ambito della zona di attenzione due controlli a distanza di
almeno 20 giorni di tutti gli allevamenti intensivi delle specie
sensibili, dando priorita' a quelli di tacchini, di ovai
2. I campioni devono essere esaminati presso la Sezione provinciale
di Forli' dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia-Romagna.
3. I veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore
controllo sia ritenuto opportuno nell'ambito della vigilanza sugli
allevamenti avicoli.
Punto 4 - Sanzioni
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente Ordinanza sono
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del DLgs
196/99.
Punto 5 - Competenze
I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori
delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di
vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 m
La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.
IL VICE PRESIDENTE
Flavio Delbono
ALLEGATO I
Zona di attenzione - Delimitazione area territoriale
La zona di attenzione comprende i seguenti comuni della provincia di
Forli'-Cesena e della provincia di Rimini:
Provincia di Forli'-Cesena:
Comune di Borghi: tutto il territorio comunale;
Comune di Gambettola: tutto il territorio comunale;
Comune di Gatteo: tutto il territorio comunale;
Comune di Longiano: tutto il territorio comunale;
Comune di Montiano: tutto il territorio comunale;
Comune di San Mauro Pascoli: tutto il territorio comunale;
Comune di Cesena territorio compreso dai seguenti confini
- Nord: lato destro del bacino del torrente Pisciatello, dal confine
col comune di Cesenatico fino alla strada statale n. 9 Via Emilia;
- Est: il confine col territorio del comune di Cesenatico;
- Sud: Via Chiesa di Casale fino al confine col comune di Montiano,
territorio del comune di Montiano e di Gambettola;
- Ovest: Via Madonna dell'Olivo, dall'intersezione con la strada
statale n. 9 Via Emilia fino all'abitato di Carpineta;
Comune di Cesentico territorio compreso dai seguenti confini:
- Nord: lato destro del bacino del torrente Pisciatello, dal confine
col comune di Cesena fino al confine col comune di Gatteo;
- Sud-Est: confine col comune di Gatteo;
- Ovest: confine col comune di Cesena;
Comune di Roncofreddo territorio compreso dai seguenti confini:
- Nord: territorio del comune di Montiano e di Longiano;
- Sud-Est: territorio del comune di Borghi;
- Sud: territorio del comune di Sogliano al Rubicone;
- Ovest: Via Monte delle Forche da Montenovo fino alla intersezione
con la Via Provinciale Monteleone proseguendo per la medesima fino
alla Via Valzania ed il confine col comune di Sogliano al Rubicone;
Comune di Savignano sul Rubicone territorio compreso dai seguenti
confini:
- Nord: asse ferroviario a partire dall'intersezione con il confine
con la provincia di Rimini fino al la strada provinciale Gatteo n.
33;
- Nord-Ovest: Via San Giovanni dall'incrocio con la strada
provinciale Gatteo n. 33 fino alla Strada Statale n. 9 Via Emilia;
- Sud-Est: il confine con la provincia di Rimini.
Provincia di Rimini:
Comune di Bellaria, tutta la linea di costa fino al confine con il
comune di Rimini;
Comune di Rimini, dal mare lungo la Via Tolemaide fino all'incrocio
con la S.S. n. 16 Adriatica, S.S. n. 16 Adriatica fino all'incrocio
con la via Marecchiese, Via Marecchiese fino al confine con il comune
di Santarcangelo, confine fra il comune di
Comune di Verucchio: confine dello stesso verso sud fino all'incrocio
con la Via Prov. S. Marino, Via Prov. S. Marino, Via Doccia fino alla
Prov. Sud, Via Prov. Sud fino al confine con il comune di Torriana;
Comune di Torriana, confine con la provincia di Pesaro-Urbino e il
comune di Borghi;
Comune di Santarcangelo: tutto il territorio comunale.
Comune di Poggio Berni: tutto il territorio comunale.
Comune di Bellaria-Igea Marina: tutto il territorio comunale.
Comune di Torriana: tutto il territorio comunale.
ALLEGATO II
Autorizzazione smaltimento pollina e lettiere
A richiesta del sig.
proprietario detentore
Allevamento . . . . . . . . . . . . . . Codice
Comune . . . . . . . . . . . . . Via
Ditta soccidante
Visti gli esiti negativi dei test di laboratorio, si autorizza lo
smaltimento della pollina e delle lettiere nel rispetto della vigente
normativa in materia.
Data, ...........
IL VETERINARIO UFFICIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . .