DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE, 9 dicembre 2002, n. 2396
Assegnazione finanziamento alle Province per la promozione e qualificazione dell'affidamento familiare
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge 184/83 "Diritto del minore ad una famiglia", come
successivamente modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149
"Modifiche della Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonche' al Titolo VIII
del Libro I del Codice civile";
richiamate:
- la deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000, n. 1378
"Direttiva regionale in materia di affidamento familiare (proposta
della Giunta regionale in data 1 febbraio 2000, n. 118)" (di seguito,
"Direttiva");
- la deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2001, n. 156
"Programma regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della
Legge 28 agosto 1997, n. 285 ("Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza").
Obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali
d'intervento (proposta della Giunta regionale in data 29 dicembre
2000, n. 2675)", ed in particolare il punto A.2.1 "Affidamento
familiare";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 394 del 30 luglio 2002
"Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di
ripartizione del fondo regionale socio assistenziale e del fondo
nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002, L.R. 2/85 e Legge
328/00 (proposta della Giunta regionale in data 15 luglio 2002, n.
1256)", in cui nell'ambito del paragrafo 2 "Gli obiettivi regionali
di priorita' sociale" dell'allegato al programma, al secondo alinea
si indica la possibilita' di procedere a "rafforzare i diritti dei
bambini, degli adolescenti e dei giovani", nonche' la lett. A.1,
punto 8;
preso atto che all'interno dell'obiettivo sopra indicato sono da
comprendere interventi volti a rafforzare ed estendere l'affidamento
familiare come modalita' di risposta al disagio del nucleo familiare,
nonche' la promozione e la qualificazione di forme di accoglienza
familiare di minori in situazioni di disagio, con particolare
attenzione ai bambini ed agli adolescenti stranieri;
richiamate altresi' le modalita' procedurali per il finanziamento
delle iniziatie ricomprese negli obiettivi sopra indicati;
considerata l'opportunita' di incentivare le esperienze di
promozione, qualificazione dell'istituto dell'affidamento familiare
dando continuita' e sviluppo ai percorsi e alle iniziative gia'
attivati sul territorio regionale, anche in considerazione
dell'efficacia di natura sociale di tale istituto e della maggior
economicita' rispetto ad altre forme di intervento a tutela dei
minori;
riconosciuta l'importanza di sostenere, in generale, attivita' ed
iniziative promosse sul territorio, che rientrino negli obiettivi e
negli interventi previsti dalla succitata Direttiva, ed in
particolare, di sostenere le seguenti priorita':
1) promozione del mutuo aiuto tra le famiglie affidatarie quale forma
solidale di scambio di esperienze in grado di qualificare le
competenze genitoriali richieste;
2) sostegno alla diffusione delle esperienze di formazione di coppie
che manifestano la disponibilita' all'affidamento familiare. In tal
modo si intende completare il percorso di qualificazione del sistema
integrato di affidamento familiare ed accoglienza, che ha visto la
Regione Emilia-Romagna attivare e promuovere la formazione per le
coppie adottive e per gli operatori dei servizi per minori; le azioni
di cui ai punti 1) e 2) vanno preferibilmente svolte mediante il
coinvolgimento dei Centri per le famiglie quale luogo elettivo per la
realizzazione di esperienze di promozione, formazione e supporto ai
nuclei familiari interessati all'accoglienza di minori;
3) sviluppo di iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori
scolastici il cui coinvolgimento riveste un ruolo cruciale nel
cogliere i bisogni specifici educativi e di socializzazione dei
bambini affidati;
4) supporto alla costituzione di e'quipes centralizzate, di cui al
punto 4.4 della succitata Direttiva e sviluppo dei coordinamenti
provinciali di cui al punto 4.6 della medesima;
5) sviluppo, nelle coppie, della capacita' di accoglienza di minori
extracomunitari, portatori di cultura specifica, che si individuano
in misura sempre piu' consistente come soggetti di intervento
sociale;
visto il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali", che all'art. 19, comma 2,
stabilisce che la Provincia in collaborazion con i Comuni, promuove e
coordina attivita' di rilevante interesse provinciale anche nel
settore sociale;
ritenuto pertanto:
- di sostenere il ruolo delle Province quali soggetti di
coordinamento e raccordo inter-istituzionale tra i diversi Enti
territoriali che svolgono le funzioni in materia di minori, e in
particolare in tema di promozione e qualificazione dell'affidamento
familiare;
- di assegnare conseguentemente alle Province il finanziamento
regionale complessivo di Euro 65.500,00, adeguato all'attivazione in
ambito territoriale, di azioni riconducibili agli obiettivi e alle
iniziative inerenti l'affidamento sopra richiamate, in ragione della
popolazione minorile residente al 31/12/2000 secndo il riparto
indicato al punto 3) del dispositivo del presente atto;
richiamate:
- la L.R. 28 dicembre 2001, n. 50 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e Bilancio
pluriennale 2002-2004";
- la L.R. 1 agosto 2002, n. 19 "Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2002 e del Bilancio pluriennale 2002-2004 a norma dell'art. 30 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di
variazione";
viste:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, secondo comma
della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere
assunto con il presente atto;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle
modalita' di espressone dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
- n. 51 del 28 gennaio 2002, concernente "Rettifica di mero errore
materiale della delibera 2832/01";
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione
2774/01:
- di legittimita', reso dal Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali dott. Franco Rossi;
- di regolarita' tecnica, reso dal Responsabile del Servizio
Politiche familiari, per l'infanzia e l'adolescenza dott. Lorenzo
Campioni;
- di regolarita' contabile, reso dalla Responsabile del Servizio
Bilancio - Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Immigrazione,
Progetto giovani e Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di promuovere l'estensione, la qualificazione dell'Istituto
dell'affidamento familiare come forma di sostegno ai minori ed alle
famiglie in situazione di disagio cosi' come partitamente indicato in
premessa;
2) di dare atto che quanto previsto nel presente provvedimento
rientra negli obiettivi previsti dalla delibera del Consiglio
regionale 394/02 lett. A.1, punto 8 dell'allegato Programma;
3) di assegnare il finanziamento complessivo di Euro 65.500,00 alle
Provincie per le attivita' di cui sopra nonche' per il coordinamento
provinciale dell'affido familiare, sostenendo, in generale, attivita'
ed iniziative promosse sul territorio, che rientrino negli obiettivi
e negli interventi previsti dalla Direttiva citata in premessa e, in
particolare, secondo le priorita' in essa richiamate;
4) di approvare il riparto dei fondi alle Province, in ragione della
popolazione minore residente al 31/12/2000, come di seguito
specificato:
Provincia Popolazione minore Finanziamento
Piacenza 35.348 4.215,53
Parma 54.068 6.448,05
Reggio Emilia 70.453 8.402,09
Modena 94.458 11.264,88
Bologna 118.381 14.117,89
Ferrara 39.316 4.688,75
Ravenna 44.687 5.329,29
Forli'-Cesena 50.390 6.009,42
Rimini 42.128 5.024,10
Totale 549.229 65.500,00
5) di impegnare la somma complessivadi Euro 65.500,00 registrata con
il n. 4450 di impegno sul Capitolo 57103 "Fondo nazionale per le
politiche sociali. Quota parte destinata al finanziamento di
iniziative promozionali e attivita' di rilievo regionale, nonche'
delle attivita' connesse alla predisposizione e aggiornamento del
Piano socio-assistenziale regionale e dei piani territoriali (art.
41, comma 1, lettera a), L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, Legge 8 novembre
2000, n. 328)" - Mezzi statali, afferente alla UPB 1.5.2.2.20101 del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2002 che presenta la necessaria
disponibilita';
6) di stabilire che le Province trasmettano al Servizio Politiche
familiari, infanzia e adolescenza entro il 31 marzo 2004, una
relazione indicante il programma delle iniziatie realizzate in
materia di affido, e in particolare indicando gli obiettivi
raggiunti, in termini di sensibilizzazione e diffusione della
disponibilita' all'accoglienza di minori in difficolta', e in
riferimento alla costituzione del coordinamento provinciale in
materia di affidamento familiare ed il relativo rendiconto delle
spese sostenute;
7) di dare atto che, in attuazione della normativa regionale vigente
il Dirigente regionale competente per materia provvedera' alla
liquidazione nonche' alla richiesta di emissione dei titoli di
pagamento, con propri atti formali, del finanziamento complessivo di
cui al precedente punto 3), nel modo seguente:
- il 50% degli importi indicati nella tabella di cui al punto 4) ad
avvenuta comunicazione di avvio delle attivita' oggetto del presente
finanziamento;
- il restante 50% alla prsentazione della relazione e rendiconto di
cui al punto 6) del presente atto.