DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2003, n. 226
Disposizioni inerenti le concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare
territoriale" con la quale sono state attribuite ai Comuni le
funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione
e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalita'
turistico-ricreative;
premesso che:
- l'art. 2, comma 2 della suddetta legge prevede che entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva direttive
vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti
l'utilizzazione del demanio marittimo;
- le direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi
turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo, laddove tali
destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica e che tengono luogo del Piano di
utilizzazione di cui all'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- come previsto dall'art. 10, comma 3 della L.R. 9/02, il
conferimento delle funzioni ai Comuni acquista efficacia, previo
adeguamento alle direttive stesse dei Piani dell'arenile di cui
all'art. 2, comma 2 della suddetta legge, dal trasferimento dei
registri delle concessioni gia' rinnovate e di quelle ancora in
istruttoria;
- l'art. 10, comma 4 della L.R. 9/02 prevede che fino al
completamento delle procedure di trasferimento, le funzioni relative
al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni
demaniali marittime a finalita' turistico-ricreative sono esercitate
dalla Regione secondo le modalita' previste dal comma 5 del medesimo
articolo;
- l'art. 3, comma 5 della L.R. 9/02 prevede che qualora il Comune
richieda la concessione relativamente ad un bene demaniale per il
quale risulta autorita' concedente, il relativo titolo e' rilasciato
dalla Regione;
ritenuto pertanto opportuno disciplinare l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo con
finalita' turistico-ricreative da parte della Regione nel periodo
intercorrente tra l'adozione delle direttive vincolanti di cui
all'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02 e l'effettiva attribuzione delle
funzioni suddette ai Comuni, nonche' nell'ipotesi prevista dall'art.
3, comma 5 della suddetta legge regionale; richiamati:
- la delibera della Giunta regionale 3086/01 "Progetto speciale
demanio marittimo" e successive modificazioni;
- il Codice della navigazione ed il relativo regolamento di
esecuzione;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 5 ottobre 1993, n. 400" e successive
modificazioni;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza,
all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive
modifiche;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
e richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, recante "Direttive sulle modalita' di
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, recante "Disposizioni per l'esercizio
delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito
dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
Professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
viste le determine del Direttore generale alle Attivita' produttive.
Commercio. Turismo:
- n. 1110 del 20 febbraio 2002 recante "Specificazione delle
competenze e assegnazione di risorse alle strutture della Direzione
generale Attivita' produttive. Commercio. Turismo. Riallocazione
delle posizioni organizzative";
- n. 1018 del 5 febbraio 2003, con la quale si individua quale
sostituto per il periodo dal 13 al 21 febbraio 2003, il Direttore
generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, dott.
Gaudenzio Garavini;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 2774/01, dei seguenti pareri:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Turismo e Qualita' aree turistiche, dott. Valter Verlicchi, in merito
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica dott. Gaudenzio
Garavini, in merito alla legittimita' della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore al Commercio. Turismo,
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di stabilire che fino all'effettiva attribuzione delle funzioni
amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo con
finalita' turistico-ricreative ai Comuni, si applicano, oltre alle
disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, lettere b), c) e d), punto
2) della L.R. 9/02, le seguenti:
1) non si rilasciano nuove concessioni, ad eccezione di quelle
inerenti aree demaniali divenute libere a seguito di diniego di
rinnovo, dichiarazione di decadenza, revoca, rinuncia o riconsegna,
nonche' quelle inerenti manifestazioni a carattere temporaneo
contenute nell'arco della stagione balneare che siano di rilevante
interesse sotto il profilo dell'offerta turistico-ricreativa ed
inserite all'interno della programmazione degli eventi in ambito
comunale;
2) possono essere autorizzate l'occupazione e l'uso di aree destinate
a spiaggia libera per manifestazioni di carattere temporaneo quali
feste, manifestazioni sportive o culturali, iniziative di
intrattenimento o ricreative che prevedano l'installazione di
strutture in precario e facilmente amovibili della durata massima di
30 giorni;
B) di individuare i seguenti criteri per il rilascio delle
concessioni demaniali marittime di aree divenute libere a seguito di
diniego di rinnovo, dichiarazione di decadenza, revoca, rinuncia o
riconsegna, nonche' nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 5 della
L.R. 9/02:
1) nel caso di piu' domande di concessione relative alla stessa area
o parte di essa, si provvede alla comparazione delle offerte
preferendo la domanda che offre maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa
per un uso corrispondente ad un piu' rilevante interesse pubblico,
cosi' come previsto dall'art. 37 del Codice della navigazione. Per le
nuove concessioni demaniali marittime e' data preferenza alle
richieste che prevedono l'installazione di attrezzature non fisse e
completamente amovibili. E' data altresi' preferenza alle richieste
presentate da Enti pubblici, Comuni o Aziende e Societa' di pubblico
servizio qualora lo scopo della concessione non abbia prevalente
carattere commerciale e sia finalizzato all'esperimento di attivita'
di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
2) al fine della valutazione in ordine alla proficua utilizzazione
dell'area richiesta in concessione e del piu' rilevante interesse
pubblico, l'Amministrazione concedente puo' prendere in
considerazione i seguenti elementi progettuali: I) realizzazione di
strutture che utilizzano materiali eco-compatibili, ovvero
allestimento di servizi a vantaggio della qualita' dell'ambiente
(esempio raccolta differenziate dei rifiuti); II) realizzazione
strutture che consentono risparmio energetico e che utilizzano
energia pulita (esempio pannelli solari e impianti fotovoltaici);
III) realizzazione di strutture certificate di qualita' ai sensi
della normativa europea; IV) esercizio dell'attivita' per l'intero
anno solare; V) maggiore qualificazione dell'offerta turistica
rispetto alle strutture gia' presenti sul territorio comunale e/o
regionale (opportunita' mancanti o insufficienti); VI) realizzazione
di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate
(esempio portatori di handicap, donne in stato di gravidanza,
neonati, etc.), ulteriori rispetto a quelli prescritti dalla Legge
494/93;
3) qualora a seguito dell'effettiva attribuzione delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo alle Amministrazioni
comunali, il Comune richieda in concessione un'area per la quale
risulta autorita' concedente, presenta la relativa domanda alla
Regione che provvede ad istruire il procedimento ed all'eventuale
rilascio del titolo concessorio. Qualora sulla suddetta area o parte
di essa insistano piu' domande, il Comune provvede a trasmettere alla
Regione anche le domande concorrenti per l'espletamento della
procedura comparativa di cui ai punti 1 e 2, secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 5 della L.R. 9/02;
C) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.