REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2003, n. 226

Disposizioni inerenti le concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni           
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare               
territoriale" con la quale sono state attribuite ai Comuni le                   
funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione            
e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalita'                      
turistico-ricreative;                                                           
premesso che:                                                                   
- l'art. 2, comma 2 della suddetta legge prevede che entro                      
centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, il                
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva direttive                
vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti               
l'utilizzazione del demanio marittimo;                                          
- le direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi                   
turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo, laddove tali           
destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione             
territoriale ed urbanistica e che tengono luogo del Piano di                    
utilizzazione di cui all'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400,                  
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494;               
- come previsto dall'art. 10, comma 3 della L.R. 9/02, il                       
conferimento delle funzioni ai Comuni acquista efficacia, previo                
adeguamento alle direttive stesse dei Piani dell'arenile di cui                 
all'art. 2, comma 2 della suddetta legge, dal trasferimento dei                 
registri delle concessioni gia' rinnovate e di quelle ancora in                 
istruttoria;                                                                    
- l'art. 10, comma 4 della L.R. 9/02 prevede che fino al                        
completamento delle procedure di trasferimento, le funzioni relative            
al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni                  
demaniali marittime a finalita' turistico-ricreative sono esercitate            
dalla Regione secondo le modalita' previste dal comma 5 del medesimo            
articolo;                                                                       
- l'art. 3, comma 5 della L.R. 9/02 prevede che qualora il Comune               
richieda la concessione relativamente ad un bene demaniale per il               
quale risulta autorita' concedente, il relativo titolo e' rilasciato            
dalla Regione;                                                                  
ritenuto pertanto opportuno disciplinare l'esercizio delle funzioni             
amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo con              
finalita' turistico-ricreative da parte della Regione nel periodo               
intercorrente tra l'adozione delle direttive vincolanti di cui                  
all'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02 e l'effettiva attribuzione delle            
funzioni suddette ai Comuni, nonche' nell'ipotesi prevista dall'art.            
3, comma 5 della suddetta legge regionale; richiamati:                          
- la delibera della Giunta regionale 3086/01 "Progetto speciale                 
demanio marittimo" e successive modificazioni;                                  
- il Codice della navigazione ed il relativo regolamento di                     
esecuzione;                                                                     
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante "Conversione in legge, con           
modificazioni, del DL 5 ottobre 1993, n. 400" e successive                      
modificazioni;                                                                  
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza,                     
all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive              
modifiche;                                                                      
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"            
e richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:             
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, recante "Direttive sulle modalita' di           
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo           
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                          
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, recante "Disposizioni per l'esercizio           
delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito                   
dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                       
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle                 
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
Professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti di             
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza                
1/1/2002)";                                                                     
viste le determine del Direttore generale alle Attivita' produttive.            
Commercio. Turismo:                                                             
- n. 1110 del 20 febbraio 2002 recante "Specificazione delle                    
competenze e assegnazione di risorse alle strutture della Direzione             
generale Attivita' produttive. Commercio. Turismo. Riallocazione                
delle posizioni organizzative";                                                 
- n. 1018 del 5 febbraio 2003, con la quale si individua quale                  
sostituto per il periodo dal 13 al 21 febbraio 2003, il Direttore               
generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, dott.            
Gaudenzio Garavini;                                                             
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della propria deliberazione 2774/01, dei seguenti pareri:                       
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Turismo e Qualita' aree turistiche, dott. Valter Verlicchi, in merito           
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione;                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale                         
all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica dott. Gaudenzio            
Garavini, in merito alla legittimita' della presente deliberazione;             
su proposta dell'Assessore al Commercio. Turismo,                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di stabilire che fino all'effettiva attribuzione delle funzioni              
amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo con              
finalita' turistico-ricreative ai Comuni, si applicano, oltre alle              
disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, lettere b), c) e d), punto            
2) della L.R. 9/02, le seguenti:                                                
1) non si rilasciano nuove concessioni, ad eccezione di quelle                  
inerenti aree demaniali divenute libere a seguito di diniego di                 
rinnovo, dichiarazione di decadenza, revoca, rinuncia o riconsegna,             
nonche' quelle inerenti manifestazioni a carattere temporaneo                   
contenute nell'arco della stagione balneare che siano di rilevante              
interesse sotto il profilo dell'offerta turistico-ricreativa ed                 
inserite all'interno della programmazione degli eventi in ambito                
comunale;                                                                       
2) possono essere autorizzate l'occupazione e l'uso di aree destinate           
a spiaggia libera per manifestazioni di carattere temporaneo quali              
feste, manifestazioni sportive o culturali, iniziative di                       
intrattenimento o ricreative che prevedano l'installazione di                   
strutture in precario e facilmente amovibili della durata massima di            
30 giorni;                                                                      
B) di individuare i seguenti criteri per il rilascio delle                      
concessioni demaniali marittime di aree divenute libere a seguito di            
diniego di rinnovo, dichiarazione di decadenza, revoca, rinuncia o              
riconsegna, nonche' nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 5 della            
L.R. 9/02:                                                                      
1) nel caso di piu' domande di concessione relative alla stessa area            
o parte di essa, si provvede alla comparazione delle offerte                    
preferendo la domanda che offre maggiori garanzie di proficua                   
utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa            
per un uso corrispondente ad un piu' rilevante interesse pubblico,              
cosi' come previsto dall'art. 37 del Codice della navigazione. Per le           
nuove concessioni demaniali marittime e' data preferenza alle                   
richieste che prevedono l'installazione di attrezzature non fisse e             
completamente amovibili. E' data altresi' preferenza alle richieste             
presentate da Enti pubblici, Comuni o Aziende e Societa' di pubblico            
servizio qualora lo scopo della concessione non abbia prevalente                
carattere commerciale e sia finalizzato all'esperimento di attivita'            
di carattere culturale, ricreativo o sportivo;                                  
2) al fine della valutazione in ordine alla proficua utilizzazione              
dell'area richiesta in concessione e del piu' rilevante interesse               
pubblico, l'Amministrazione concedente puo' prendere in                         
considerazione i seguenti elementi progettuali:  I) realizzazione di            
strutture che utilizzano materiali eco-compatibili, ovvero                      
allestimento di servizi a vantaggio della qualita' dell'ambiente                
(esempio raccolta differenziate dei rifiuti); II) realizzazione                 
strutture che consentono risparmio energetico e che utilizzano                  
energia pulita (esempio pannelli solari e impianti fotovoltaici);               
III) realizzazione di strutture certificate di qualita' ai sensi                
della normativa europea; IV) esercizio dell'attivita' per l'intero              
anno solare; V) maggiore qualificazione dell'offerta turistica                  
rispetto alle strutture gia' presenti sul territorio comunale e/o               
regionale (opportunita' mancanti o insufficienti); VI) realizzazione            
di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate              
(esempio portatori di handicap, donne in stato di gravidanza,                   
neonati, etc.), ulteriori rispetto a quelli prescritti dalla Legge              
494/93;                                                                         
3) qualora a seguito dell'effettiva attribuzione delle funzioni                 
amministrative in materia di demanio marittimo alle Amministrazioni             
comunali, il Comune richieda in concessione un'area per la quale                
risulta autorita' concedente, presenta la relativa domanda alla                 
Regione che provvede ad istruire il procedimento ed all'eventuale               
rilascio del titolo concessorio. Qualora sulla suddetta area o parte            
di essa insistano piu' domande, il Comune provvede a trasmettere alla           
Regione anche le domande concorrenti per l'espletamento della                   
procedura comparativa di cui ai punti 1 e 2, secondo quanto previsto            
dall'art. 3, comma 5 della L.R. 9/02;                                           
C) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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