REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2002, n. 2360

Approvazione dell'Accordo generale per il triennio 2002-2005 tra la Regione Emilia-Romagna e il Coordinamento enti ausiliari in materia di prestazioni erogate a favore delle persone dipendenti da sostanze d'abuso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- il DPR 9 ottobre 1990, n. 309: "Testo Unico delle leggi in materia            
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,            
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", agli            
artt. 115 e 116 definisce le modalita' di collaborazione degli enti             
ausiliari, che svolgono senza fini di lucro la loro attivita' nei               
confronti delle persone tossicodipendenti, con le Aziende sanitarie,            
e sancisce l'istituzione dell'Albo regionale degli enti ausiliari;              
- la deliberazione del Consiglio regionale 1857/94 "Adeguamento di              
requisiti e modalita' per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 116             
del DPR 309/90 ai sensi dell'atto di intesa approvato dalla                     
Conferenza Stato-Regioni (relativo agli Enti ausiliari gestori di               
strutture di riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti)"             
fissa le modalita' per l'iscrizione all'Albo di cui sopra;                      
- la deliberazione della Giunta regionale 722/95 "Progetto regionale            
tossicodipendenza. Indirizzi programmatici e direttive                          
sull'organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze" delinea una           
modalita' di rapporto pubblico-privato definendo un sistema dei                 
servizi per le tossicodipendenze, cui partecipano anche gli enti                
ausiliari iscritti all'Albo regionale;                                          
richiamati:                                                                     
- Il decreto del Ministero della Sanita' del 19/2/1993 "Approvazione            
dello schema-tipo di convenzione tra le Unita' sanitarie locali ed              
enti, societa' cooperative o associazioni che gestiscono strutture              
per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze                       
stupefacenti e psicotrope" che prevede che la Regione provveda a                
determinare le rette da corrispondere da parte delle Aziende Unita'             
sanitarie locali per gli inserimenti presso le sedi operative degli             
enti ausiliari ubicate sul territorio regionale, e che la convenzione           
stipulata tra ente ausiliario e Azienda Unita' sanitaria locale sul             
cui territorio insiste la struttura abbia effetto anche nei confronti           
di tutte le Aziende Unita' sanitarie locali del Servizio sanitario              
nazionale;                                                                      
- la deliberazione della Giunta regionale 1102/97 "Determinazione in            
via transitoria delle tariffe per gli inserimenti degli utenti                  
tossicodipendenti presso le sedi operative degli enti ausiliari                 
iscritti all'Albo regionale" che ha rideterminato, ai sensi dell'art.           
10 del citato DM 19/2/1993, le tariffe, in base all'area di attivita'           
degli inserimenti di utenti tossicodipendenti presso le sedi                    
operative degli enti ausiliari iscritte all'Albo regionale;                     
- la deliberazione della Giunta regionale 1266/00 "Determinazione in            
via sperimentale e transitoria delle tariffe per gli inserimenti di             
utenti tossicodipendenti nei programmi specialistici delle strutture,           
attualmente attive, gestite dagli Enti ausiliari, ai sensi della                
Legge 45/99 e del provvedimento 5 agosto 1999", prorogata con                   
deliberazione 1512/01 e 1368/02, che fissa transitoriamente le                  
tariffe per le strutture specialistiche gestite dagli enti ausiliari            
del territorio regionale;                                                       
visto il DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di                 
assistenza" che, tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite           
dal Servizio sanitario nazionale elenca i trattamenti specialistici e           
le prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale e               
semiresidenziale per tutto il periodo della disassuefazione;                    
dato atto del buon livello di collaborazione che, a partire                     
dall'applicazione della deliberazione 722/95 soprarichiamata, ha                
caratterizzato i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e enti ausiliari           
e dei significativi risultati conseguiti a livello locale in termini            
di coprogettazione, di differenziazione dell'offerta e, piu' in                 
generale, di incremento della qualita' delle prestazioni;                       
ritenuto opportuno, in considerazione dei mutamenti avvenuti in                 
questi anni nel fenomeno "Dipendenza da sostanze" e nell'offerta del            
privato sociale, nonche' delle normative nazionali e regionali di               
riferimento, addivenire ad un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e           
gli enti ausiliari, accordo che, oltre a disciplinare e regolamentare           
la spesa complessiva regionale attraverso la definizione di un tetto            
massimo di spesa per giornate di degenza, regolamenti ulteriormente i           
rapporti pubblico/privato ridefinendo le tariffe, le modalita' di               
accesso dell'utenza, e, in attesa del completamento del processo di             
accreditamento istituzionale, alcuni requisiti aventi per oggetto la            
qualita' e l'appropriatezza delle prestazioni fornite dagli enti                
ausiliari;                                                                      
considerato inoltre che l'Assessore regionale alle Politiche sociali            
ha definito con il Coordinamento degli enti ausiliari Emilia-Romagna,           
in rappresentanza degli Enti associati della regione, una proposta di           
accordo di carattere generale per il triennio 2003-2005, in un'ottica           
di regolamentazione dei rapporti pubblico/privato e di definizione di           
tetti di spesa sostenibili all'interno del quadro complessivo delle             
risorse del sistema sanitario, accordo che verra' sottoposto anche              
agli enti ausiliari della regione non associati al Coordinamento enti           
ausiliari per una loro eventuale sottoscrizione;rilevato che tale               
proposta di accordo, il cui testo e' parte integrante del presente              
atto deliberativo, ha validita' triennale a decorrere dal 1/1/2003              
per quanto attiene i contenuti di carattere normativo, fatta salva la           
necessita' di procedere a modifiche concordate, mentre le previsioni            
di ordine economico hanno validita' annuale e potranno essere riviste           
sulla base dell'andamento della spesa;                                          
ritenuto pertanto opportuno e conforme alla normativa richiamata                
approvare l'allegata proposta di accordo;                                       
dato atto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 2774/01,             
esecutiva ai sensi di legge:                                                    
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sociali e sociosanitari, dott.            
Graziano Giorgi in merito alla regolarita' tecnica della presente               
deliberazione;                                                                  
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Politiche sociali dott. Franco Rossi in merito alla legittimita'                
della presente deliberazione;                                                   
su proposta degli Assessori alle Politiche sociali. Immigrazione.               
Progetto giovani. Cooperazione internazionale e alla Sanita';                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di           
Accordo generale per il triennio 2003-2005 tra la regione                       
Emilia-Romagna e il Coordinamento enti ausiliari della regione                  
Emilia-Romagna in materia di prestazioni erogate a favore delle                 
persone dipendenti da sostanze d'abuso, accordo che si allega al                
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;             
di approvare altresi' l'Allegato n. 2 "Tariffe pro die relative agli            
inserimenti di utenti tossicodipendenti nelle sedi operative degli              
enti ausiliari iscritte all'Albo regionale" valido per l'anno 2003;             
di autorizzare l'Assessore regionale alle Politiche sociali.                    
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale e                   
l'Assessore alla Sanita' alla sottoscrizione dell'accordo di cui                
trattasi;                                                                       
di rimandare a successivi atti del Direttore generale:                          
- il recepimento dell'eventuale adesione all'accordo degli enti                 
ausiliari non associati al Coordinamento enti ausiliari;                        
- la definizione effettiva del tetto massimo di spesa regionale e dei           
relativi tetti per Azienda Unita' sanitaria locale per l'anno 2003;             
- la definizione delle modalita' e degli strumenti relativi ai flussi           
informativi di cui al punto 3 dell'accordo;                                     
- la nomina dei componenti della commissione paritetica per il                  
monitoraggio dell'accordo, di cui al punto 5 dell'accordo stesso;               
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino            
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO 1                                                                      
Accordo generale per il triennio 2003-2005 tra la Regione                       
Emilia-Romagna e il Coordinamento enti ausiliari della regione                  
Emilia-Romagna in materia di prestazioni erogate a favore delle                 
persone dipendenti da sostanze d'abuso                                          
Le parti prendono atto del buon livello di collaborazione che, a                
partire dal Progetto regionale tossicodipendenze (deliberazione della           
Giunta regionale 722/95) ha caratterizzato i reciproci rapporti. A              
livello locale, la collaborazione tra Enti del privato sociale e                
Aziende Unita' sanitarie locali ha permesso di raggiungere                      
significativi risultati in termini di coprogettazione, di                       
differenziazione dell'offerta e, piu' in generale, di incremento                
della qualita' delle prestazioni.                                               
Le parti altresi' convengono sulla necessita' di giungere ad un                 
accordo che ulteriormente disciplini e regolamenti la spesa                     
complessiva regionale, le tariffe, le modalita' di accesso                      
dell'utenza e, in attesa del completamento del processo di                      
accreditamento istituzionale, alcuni requisiti aventi per oggetto la            
qualita' e la appropriatezza delle prestazioni fornite dal Sistema              
dei servizi nel suo complesso.                                                  
Tutto cio' considerato e premesso, si conviene di regolamentare i               
rapporti tra le parti in materia di prestazioni erogate a favore                
delle persone dipendenti da sostanze d'abuso sulla base delle intese            
negoziali di cui al presente accordo.                                           
La validita' del presente accordo e' stabilita in anni 3 a decorrere            
dall'1/1/2003 per quanto attiene i contenuti di carattere normativo,            
fatta salva la necessita' di procedere a modifiche concordate. Le               
previsioni di ordine economico hanno validita' annuale e potranno               
essere riviste sulla base dell'andamento della spesa.                           
Previsioni di ordine economico                                                  
L'attivita' delle strutture private di assistenza alle persone                  
dipendenti da sostanze d'abuso da' luogo all'identificazione di un              
tetto di spesa massimo regionale, suddiviso ulteriormente in tetti              
massimi di spesa per Azienda Unita' sanitaria locale. Le parti                  
prendono atto che la definizione di questo tetto massimo di spesa               
implica la necessita' di addivenire a livello aziendale, o a livello            
di area sovraaziendale ove ritenuto indicato, ad accordi locali                 
valevoli solo tra le parti attuativi della programmazione e degli               
indirizzi adottati nelle singole realta' aziendali o nell'area                  
sovraaziendale di riferimento. Tali accordi locali vanno ad                     
identificare il fabbisogno previsto per singola struttura; devono               
inoltre prendere in considerazione i seguenti parametri:                        
- valutazione quali/quantitativa dei percorsi attivati sul                      
territorio;                                                                     
- valutazione della eventuale necessita' di disporre di tipologie               
diverse di offerta, sulla base dei bisogni territoriali;                        
- possibilita' di utilizzare il tetto di spesa per finanziare                   
attivita' ulteriori rispetto ai programmi riabilitativi residenziali            
e semiresidenziali ivi compresi i programmi di accoglienza e di                 
osservazione e diagnosi per l'accesso diretto in relazione alle                 
strutture che saranno accreditate specificatamente per questo tipo di           
intervento;                                                                     
- nel caso l'accordo locale avvenga su base sovraaziendale, la                  
stipula puo' essere delegata ad una singola Azienda e il tetto                  
massimo di spesa puo' essere unico, con possibilita' quindi di                  
utilizzo complessivo e non per singola Azienda.                                 
L'Azienda sanitaria, o l'area sovraaziendale, puo' prevedere una                
quota aggiuntiva (extra budget) da utilizzare per far fronte a                  
necessita' impreviste e non preventivabili di inserimenti in                    
strutture. Tale quota deve essere concordata nell'ambito degli                  
accordi locali, prevedendo misure idonee a consentirne il controllo.            
All'interno degli accordi locali andra' prevista una commissione                
mista tra l'Azienda Unita' sanitaria locale, o l'area sovraaziendale,           
e gli Enti coinvolti, per il monitoraggio degli accordi.                        
Il tetto massimo di seguito concordato, e' da ritenersi compatibile             
in relazione all'attivita' erogata e che si prevede di erogare                  
rispetto ai fabbisogni rilevati e comunque congruo con le risorse del           
sistema.                                                                        
Tetto massimo di spesa anno 2003: spesa anno 2002 (dato di                      
competenza, cioe' l'effettiva spesa relativa all'anno in esame) per             
le strutture aderenti al CEA + 1.4% + quanto recuperato dagli                   
inserimenti extra-regione. Il tetto verra' suddiviso su base                    
aziendale sulla base degli stessi criteri.                                      
Le parti concordano sulla rideterminazione delle rette pro/die,                 
relative alle aree di attivita' pedagogico-riabilitativa e                      
terapeutico-riabilitativa precedentemente fissate con deliberazione             
della Giunta regionale 1102/97 e successivamente incrementate                   
annualmente tenendo conto del tasso di inflazione programmato                   
(determinazione del Direttore generale alla Sanita' n. 1318 del                 
26/11/2201 - Incremento TIP 2002). La rideterminazione non concerne             
le rette relative alle aree di attivita' specialistiche perche' gia'            
disciplinate con deliberazione della Giunta regionale 1512/01,                  
prorogata con deliberazione della Giunta regionale 1368/02.                     
La rideterminazione si concretizza in un aumento delle rette di cui             
sopra dell'1.4%, come da tabella (Allegato n. 2) a decorrenza                   
dall'1/1/2003.                                                                  
Previsioni di ordine normativo                                                  
Le parti convengono sui seguenti punti:                                         
1) Modalita' di accesso alle prestazioni                                        
L'inserimento dell'utente nella sede operativa, nel rispetto delle              
regole proprie dell'Ente, potra' avvenire sia su invio del Sert                 
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di residenza, sia per accesso              
diretto dell'utente. In entrambi i casi l'ammissione sara'                      
subordinata alla conoscenza della condizione fisica, psichica e                 
sociale del soggetto con la esplicitazione documentata di una                   
valutazione complessiva dal punto di vista sanitario, psicologico e             
socio-relazionale. La struttura di accoglienza che effettuera' tale             
valutazione dovra' possedere requisiti strutturali, organizzativi, di           
personale, nonche' requisiti di qualita' specifici che verranno                 
definiti a livello regionale attraverso il processo di                          
accreditamento. Per tale tipologia di struttura gli accordi locali o            
di area sovraaziendale potranno riservare una quota del tetto di                
spesa.                                                                          
Nell'attesa del completamento del percorso dell'accreditamento, e               
comunque anche successivamente qualora l'ente ausiliario non sia in             
grado o non desideri effettuare la suddetta valutazione, essa deve              
essere effettuata dal Servizio pubblico, che convalida l'accesso. Di            
tale valutazione deve risultare evidenza nella cartella personale               
dell'utente, cosi' come di ogni variazione di programma o quant'altro           
necessario per la costruzione della storia clinica del soggetto. La             
titolarita' del caso resta comunque in capo all'Azienda Unita'                  
sanitaria locale di residenza; in caso di accesso diretto l'ente                
dovra' darne comunicazione al Sert dell'Azienda USL di residenza del            
soggetto entro un massimo di cinque giorni dal primo contatto. Il               
pagamento della retta decorrera' dalla data della comunicazione.                
2) Riconversione di strutture                                                   
La Regione si impegna, al fine di rendere operative le eventuali                
scelte di riconversione, a emanare rapidamente la normativa                     
necessaria. La Regione si impegna altresi' ad intervenire affinche' i           
Sert utilizzino prioritariamente i servizi dell'ambito territoriale             
regionale.                                                                      
Vista l'elevata capacita' ricettiva presente in regione, gli Enti si            
impegnano, qualora il territorio evidenzi la necessita' di dotarsi di           
nuove tipologie di intervento residenziale e semiresidenziale e nel             
rispetto della normativa sull'autorizzazione al funzionamento e del             
percorso istituzionale sull'accreditamento, a procedere riconvertendo           
strutture o parte delle stesse evitando il piu' possibile l'apertura            
di nuove sedi o l'ampliamento di capacita' ricettiva, se non                    
diversamente valutato nell'ambito della programmazione territoriale.            
3) Sistema informativo e valutazione degli interventi                           
Gli Enti si impegnano a rispettare i debiti informativi nei confronti           
della Regione, attraverso le modalita' e gli strumenti condivisi che            
verranno fissati con apposito atto. Le parti si impegnano a                     
proseguire il confronto sulla raccolta dei dati e sulla valutazione             
degli interventi e a giungere concordemente a fissare indicatori sia            
relativi all'appropriatezza degli invii e degli accessi, che alle               
dimensioni di input, processo, output e risultato di trattamento,               
anche in vista del processo di accreditamento.                                  
Formazione                                                                      
La Regione si impegna a organizzare direttamente o a sostenere                  
iniziative di formazione coinvolgendo anche nella fase organizzativa            
tutte le strutture accreditate del sistema.                                     
4) Partecipazione alla elaborazione dei Piani di zona                           
La Regione si impegna a favorire la partecipazione degli enti                   
ausiliari nei tavoli locali di programmazione costituiti per                    
l'elaborazione dei Piani di zona cosi' come previsto dalla direttiva            
regionale DGR del 15/7/2002 Dir. 02/27665.                                      
5) Monitoraggio dell'accordo                                                    
Le parti si impegnano a monitorare l'applicazione del presente                  
accordo; allo scopo viene nominata una commissione paritetica,                  
composta da tre rappresentanti degli enti sottoscrittori dell'accordo           
e da tre funzionari regionali. Tale commissione sara' messa a                   
conoscenza della spesa complessiva regionale e aziendale per livelli            
essenziali di assistenza, nonche' degli indirizzi complessivi di                
sviluppo regionali ed aziendali e dei costi effettivamente sostenuti            
per ogni singola struttura, sulla base di una scheda regionale a tale           
scopo predisposta. Queste ultime informazioni costituiranno la base             
per eventuali futuri adeguamenti tariffari.                                     
Tale commissione prende in esame l'applicazione dell'accordo nelle              
diverse realta' territoriali, in particolare:                                   
- leggendo gli accordi attuativi aziendali sul versante della spesa e           
della diversificazione dell'offerta pubblica e privata;                         
- monitorando l'effettiva diminuzione degli inserimenti fuori                   
Regione;                                                                        
- monitorando l'andamento degli inserimenti nelle strutture pubbliche           
e private;                                                                      
- verificando l'effettivo rispetto dei debiti informativi degli Enti            
nei confronti della Regione;                                                    
- valutando le iniziative formative messe in atto;                              
- monitorando la domanda di interventi sul piano quali/quantitativo             
tenendo conto dei bisogni territoriali;                                         
- valutando a fine anno la differenza tra aumento concordato e                  
inflazione reale, anche in relazione alla evoluzione degli accordi              
sindacali.                                                                      
Annualmente la commissione produce un rapporto sul lavoro svolto e              
sulle proposte conseguenti.                                                     
ALLEGATO 2                                                                      
Tariffe pro-die relative agli inserimenti di utenti tossicodipendenti           
nelle sedi operative degli enti ausiliari iscritte all'Albo                     
regionale, anno 2003 (incremento 1,4%)                                          
Aree di attivita'                                                               
Pedagogico-riabilitativa sem.le  Euro 23,43                                     
Pedagogico-riabilitativa res.le  Euro 33,03                                     
Terapeutico-riabilitativa sem.le  Euro 31,95                                    
Terapeutico-riabilitativa res.le  Euro 41,81                                    
Attivita' di supporto in caso di                                                
ricovero ospedaliero  Euro 11,72                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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