DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2002, n. 2360
Approvazione dell'Accordo generale per il triennio 2002-2005 tra la Regione Emilia-Romagna e il Coordinamento enti ausiliari in materia di prestazioni erogate a favore delle persone dipendenti da sostanze d'abuso
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il DPR 9 ottobre 1990, n. 309: "Testo Unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", agli
artt. 115 e 116 definisce le modalita' di collaborazione degli enti
ausiliari, che svolgono senza fini di lucro la loro attivita' nei
confronti delle persone tossicodipendenti, con le Aziende sanitarie,
e sancisce l'istituzione dell'Albo regionale degli enti ausiliari;
- la deliberazione del Consiglio regionale 1857/94 "Adeguamento di
requisiti e modalita' per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 116
del DPR 309/90 ai sensi dell'atto di intesa approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni (relativo agli Enti ausiliari gestori di
strutture di riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti)"
fissa le modalita' per l'iscrizione all'Albo di cui sopra;
- la deliberazione della Giunta regionale 722/95 "Progetto regionale
tossicodipendenza. Indirizzi programmatici e direttive
sull'organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze" delinea una
modalita' di rapporto pubblico-privato definendo un sistema dei
servizi per le tossicodipendenze, cui partecipano anche gli enti
ausiliari iscritti all'Albo regionale;
richiamati:
- Il decreto del Ministero della Sanita' del 19/2/1993 "Approvazione
dello schema-tipo di convenzione tra le Unita' sanitarie locali ed
enti, societa' cooperative o associazioni che gestiscono strutture
per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti e psicotrope" che prevede che la Regione provveda a
determinare le rette da corrispondere da parte delle Aziende Unita'
sanitarie locali per gli inserimenti presso le sedi operative degli
enti ausiliari ubicate sul territorio regionale, e che la convenzione
stipulata tra ente ausiliario e Azienda Unita' sanitaria locale sul
cui territorio insiste la struttura abbia effetto anche nei confronti
di tutte le Aziende Unita' sanitarie locali del Servizio sanitario
nazionale;
- la deliberazione della Giunta regionale 1102/97 "Determinazione in
via transitoria delle tariffe per gli inserimenti degli utenti
tossicodipendenti presso le sedi operative degli enti ausiliari
iscritti all'Albo regionale" che ha rideterminato, ai sensi dell'art.
10 del citato DM 19/2/1993, le tariffe, in base all'area di attivita'
degli inserimenti di utenti tossicodipendenti presso le sedi
operative degli enti ausiliari iscritte all'Albo regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale 1266/00 "Determinazione in
via sperimentale e transitoria delle tariffe per gli inserimenti di
utenti tossicodipendenti nei programmi specialistici delle strutture,
attualmente attive, gestite dagli Enti ausiliari, ai sensi della
Legge 45/99 e del provvedimento 5 agosto 1999", prorogata con
deliberazione 1512/01 e 1368/02, che fissa transitoriamente le
tariffe per le strutture specialistiche gestite dagli enti ausiliari
del territorio regionale;
visto il DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di
assistenza" che, tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite
dal Servizio sanitario nazionale elenca i trattamenti specialistici e
le prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale e
semiresidenziale per tutto il periodo della disassuefazione;
dato atto del buon livello di collaborazione che, a partire
dall'applicazione della deliberazione 722/95 soprarichiamata, ha
caratterizzato i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e enti ausiliari
e dei significativi risultati conseguiti a livello locale in termini
di coprogettazione, di differenziazione dell'offerta e, piu' in
generale, di incremento della qualita' delle prestazioni;
ritenuto opportuno, in considerazione dei mutamenti avvenuti in
questi anni nel fenomeno "Dipendenza da sostanze" e nell'offerta del
privato sociale, nonche' delle normative nazionali e regionali di
riferimento, addivenire ad un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e
gli enti ausiliari, accordo che, oltre a disciplinare e regolamentare
la spesa complessiva regionale attraverso la definizione di un tetto
massimo di spesa per giornate di degenza, regolamenti ulteriormente i
rapporti pubblico/privato ridefinendo le tariffe, le modalita' di
accesso dell'utenza, e, in attesa del completamento del processo di
accreditamento istituzionale, alcuni requisiti aventi per oggetto la
qualita' e l'appropriatezza delle prestazioni fornite dagli enti
ausiliari;
considerato inoltre che l'Assessore regionale alle Politiche sociali
ha definito con il Coordinamento degli enti ausiliari Emilia-Romagna,
in rappresentanza degli Enti associati della regione, una proposta di
accordo di carattere generale per il triennio 2003-2005, in un'ottica
di regolamentazione dei rapporti pubblico/privato e di definizione di
tetti di spesa sostenibili all'interno del quadro complessivo delle
risorse del sistema sanitario, accordo che verra' sottoposto anche
agli enti ausiliari della regione non associati al Coordinamento enti
ausiliari per una loro eventuale sottoscrizione;rilevato che tale
proposta di accordo, il cui testo e' parte integrante del presente
atto deliberativo, ha validita' triennale a decorrere dal 1/1/2003
per quanto attiene i contenuti di carattere normativo, fatta salva la
necessita' di procedere a modifiche concordate, mentre le previsioni
di ordine economico hanno validita' annuale e potranno essere riviste
sulla base dell'andamento della spesa;
ritenuto pertanto opportuno e conforme alla normativa richiamata
approvare l'allegata proposta di accordo;
dato atto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 2774/01,
esecutiva ai sensi di legge:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sociali e sociosanitari, dott.
Graziano Giorgi in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali dott. Franco Rossi in merito alla legittimita'
della presente deliberazione;
su proposta degli Assessori alle Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione internazionale e alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di
Accordo generale per il triennio 2003-2005 tra la regione
Emilia-Romagna e il Coordinamento enti ausiliari della regione
Emilia-Romagna in materia di prestazioni erogate a favore delle
persone dipendenti da sostanze d'abuso, accordo che si allega al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
di approvare altresi' l'Allegato n. 2 "Tariffe pro die relative agli
inserimenti di utenti tossicodipendenti nelle sedi operative degli
enti ausiliari iscritte all'Albo regionale" valido per l'anno 2003;
di autorizzare l'Assessore regionale alle Politiche sociali.
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale e
l'Assessore alla Sanita' alla sottoscrizione dell'accordo di cui
trattasi;
di rimandare a successivi atti del Direttore generale:
- il recepimento dell'eventuale adesione all'accordo degli enti
ausiliari non associati al Coordinamento enti ausiliari;
- la definizione effettiva del tetto massimo di spesa regionale e dei
relativi tetti per Azienda Unita' sanitaria locale per l'anno 2003;
- la definizione delle modalita' e degli strumenti relativi ai flussi
informativi di cui al punto 3 dell'accordo;
- la nomina dei componenti della commissione paritetica per il
monitoraggio dell'accordo, di cui al punto 5 dell'accordo stesso;
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Accordo generale per il triennio 2003-2005 tra la Regione
Emilia-Romagna e il Coordinamento enti ausiliari della regione
Emilia-Romagna in materia di prestazioni erogate a favore delle
persone dipendenti da sostanze d'abuso
Le parti prendono atto del buon livello di collaborazione che, a
partire dal Progetto regionale tossicodipendenze (deliberazione della
Giunta regionale 722/95) ha caratterizzato i reciproci rapporti. A
livello locale, la collaborazione tra Enti del privato sociale e
Aziende Unita' sanitarie locali ha permesso di raggiungere
significativi risultati in termini di coprogettazione, di
differenziazione dell'offerta e, piu' in generale, di incremento
della qualita' delle prestazioni.
Le parti altresi' convengono sulla necessita' di giungere ad un
accordo che ulteriormente disciplini e regolamenti la spesa
complessiva regionale, le tariffe, le modalita' di accesso
dell'utenza e, in attesa del completamento del processo di
accreditamento istituzionale, alcuni requisiti aventi per oggetto la
qualita' e la appropriatezza delle prestazioni fornite dal Sistema
dei servizi nel suo complesso.
Tutto cio' considerato e premesso, si conviene di regolamentare i
rapporti tra le parti in materia di prestazioni erogate a favore
delle persone dipendenti da sostanze d'abuso sulla base delle intese
negoziali di cui al presente accordo.
La validita' del presente accordo e' stabilita in anni 3 a decorrere
dall'1/1/2003 per quanto attiene i contenuti di carattere normativo,
fatta salva la necessita' di procedere a modifiche concordate. Le
previsioni di ordine economico hanno validita' annuale e potranno
essere riviste sulla base dell'andamento della spesa.
Previsioni di ordine economico
L'attivita' delle strutture private di assistenza alle persone
dipendenti da sostanze d'abuso da' luogo all'identificazione di un
tetto di spesa massimo regionale, suddiviso ulteriormente in tetti
massimi di spesa per Azienda Unita' sanitaria locale. Le parti
prendono atto che la definizione di questo tetto massimo di spesa
implica la necessita' di addivenire a livello aziendale, o a livello
di area sovraaziendale ove ritenuto indicato, ad accordi locali
valevoli solo tra le parti attuativi della programmazione e degli
indirizzi adottati nelle singole realta' aziendali o nell'area
sovraaziendale di riferimento. Tali accordi locali vanno ad
identificare il fabbisogno previsto per singola struttura; devono
inoltre prendere in considerazione i seguenti parametri:
- valutazione quali/quantitativa dei percorsi attivati sul
territorio;
- valutazione della eventuale necessita' di disporre di tipologie
diverse di offerta, sulla base dei bisogni territoriali;
- possibilita' di utilizzare il tetto di spesa per finanziare
attivita' ulteriori rispetto ai programmi riabilitativi residenziali
e semiresidenziali ivi compresi i programmi di accoglienza e di
osservazione e diagnosi per l'accesso diretto in relazione alle
strutture che saranno accreditate specificatamente per questo tipo di
intervento;
- nel caso l'accordo locale avvenga su base sovraaziendale, la
stipula puo' essere delegata ad una singola Azienda e il tetto
massimo di spesa puo' essere unico, con possibilita' quindi di
utilizzo complessivo e non per singola Azienda.
L'Azienda sanitaria, o l'area sovraaziendale, puo' prevedere una
quota aggiuntiva (extra budget) da utilizzare per far fronte a
necessita' impreviste e non preventivabili di inserimenti in
strutture. Tale quota deve essere concordata nell'ambito degli
accordi locali, prevedendo misure idonee a consentirne il controllo.
All'interno degli accordi locali andra' prevista una commissione
mista tra l'Azienda Unita' sanitaria locale, o l'area sovraaziendale,
e gli Enti coinvolti, per il monitoraggio degli accordi.
Il tetto massimo di seguito concordato, e' da ritenersi compatibile
in relazione all'attivita' erogata e che si prevede di erogare
rispetto ai fabbisogni rilevati e comunque congruo con le risorse del
sistema.
Tetto massimo di spesa anno 2003: spesa anno 2002 (dato di
competenza, cioe' l'effettiva spesa relativa all'anno in esame) per
le strutture aderenti al CEA + 1.4% + quanto recuperato dagli
inserimenti extra-regione. Il tetto verra' suddiviso su base
aziendale sulla base degli stessi criteri.
Le parti concordano sulla rideterminazione delle rette pro/die,
relative alle aree di attivita' pedagogico-riabilitativa e
terapeutico-riabilitativa precedentemente fissate con deliberazione
della Giunta regionale 1102/97 e successivamente incrementate
annualmente tenendo conto del tasso di inflazione programmato
(determinazione del Direttore generale alla Sanita' n. 1318 del
26/11/2201 - Incremento TIP 2002). La rideterminazione non concerne
le rette relative alle aree di attivita' specialistiche perche' gia'
disciplinate con deliberazione della Giunta regionale 1512/01,
prorogata con deliberazione della Giunta regionale 1368/02.
La rideterminazione si concretizza in un aumento delle rette di cui
sopra dell'1.4%, come da tabella (Allegato n. 2) a decorrenza
dall'1/1/2003.
Previsioni di ordine normativo
Le parti convengono sui seguenti punti:
1) Modalita' di accesso alle prestazioni
L'inserimento dell'utente nella sede operativa, nel rispetto delle
regole proprie dell'Ente, potra' avvenire sia su invio del Sert
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di residenza, sia per accesso
diretto dell'utente. In entrambi i casi l'ammissione sara'
subordinata alla conoscenza della condizione fisica, psichica e
sociale del soggetto con la esplicitazione documentata di una
valutazione complessiva dal punto di vista sanitario, psicologico e
socio-relazionale. La struttura di accoglienza che effettuera' tale
valutazione dovra' possedere requisiti strutturali, organizzativi, di
personale, nonche' requisiti di qualita' specifici che verranno
definiti a livello regionale attraverso il processo di
accreditamento. Per tale tipologia di struttura gli accordi locali o
di area sovraaziendale potranno riservare una quota del tetto di
spesa.
Nell'attesa del completamento del percorso dell'accreditamento, e
comunque anche successivamente qualora l'ente ausiliario non sia in
grado o non desideri effettuare la suddetta valutazione, essa deve
essere effettuata dal Servizio pubblico, che convalida l'accesso. Di
tale valutazione deve risultare evidenza nella cartella personale
dell'utente, cosi' come di ogni variazione di programma o quant'altro
necessario per la costruzione della storia clinica del soggetto. La
titolarita' del caso resta comunque in capo all'Azienda Unita'
sanitaria locale di residenza; in caso di accesso diretto l'ente
dovra' darne comunicazione al Sert dell'Azienda USL di residenza del
soggetto entro un massimo di cinque giorni dal primo contatto. Il
pagamento della retta decorrera' dalla data della comunicazione.
2) Riconversione di strutture
La Regione si impegna, al fine di rendere operative le eventuali
scelte di riconversione, a emanare rapidamente la normativa
necessaria. La Regione si impegna altresi' ad intervenire affinche' i
Sert utilizzino prioritariamente i servizi dell'ambito territoriale
regionale.
Vista l'elevata capacita' ricettiva presente in regione, gli Enti si
impegnano, qualora il territorio evidenzi la necessita' di dotarsi di
nuove tipologie di intervento residenziale e semiresidenziale e nel
rispetto della normativa sull'autorizzazione al funzionamento e del
percorso istituzionale sull'accreditamento, a procedere riconvertendo
strutture o parte delle stesse evitando il piu' possibile l'apertura
di nuove sedi o l'ampliamento di capacita' ricettiva, se non
diversamente valutato nell'ambito della programmazione territoriale.
3) Sistema informativo e valutazione degli interventi
Gli Enti si impegnano a rispettare i debiti informativi nei confronti
della Regione, attraverso le modalita' e gli strumenti condivisi che
verranno fissati con apposito atto. Le parti si impegnano a
proseguire il confronto sulla raccolta dei dati e sulla valutazione
degli interventi e a giungere concordemente a fissare indicatori sia
relativi all'appropriatezza degli invii e degli accessi, che alle
dimensioni di input, processo, output e risultato di trattamento,
anche in vista del processo di accreditamento.
Formazione
La Regione si impegna a organizzare direttamente o a sostenere
iniziative di formazione coinvolgendo anche nella fase organizzativa
tutte le strutture accreditate del sistema.
4) Partecipazione alla elaborazione dei Piani di zona
La Regione si impegna a favorire la partecipazione degli enti
ausiliari nei tavoli locali di programmazione costituiti per
l'elaborazione dei Piani di zona cosi' come previsto dalla direttiva
regionale DGR del 15/7/2002 Dir. 02/27665.
5) Monitoraggio dell'accordo
Le parti si impegnano a monitorare l'applicazione del presente
accordo; allo scopo viene nominata una commissione paritetica,
composta da tre rappresentanti degli enti sottoscrittori dell'accordo
e da tre funzionari regionali. Tale commissione sara' messa a
conoscenza della spesa complessiva regionale e aziendale per livelli
essenziali di assistenza, nonche' degli indirizzi complessivi di
sviluppo regionali ed aziendali e dei costi effettivamente sostenuti
per ogni singola struttura, sulla base di una scheda regionale a tale
scopo predisposta. Queste ultime informazioni costituiranno la base
per eventuali futuri adeguamenti tariffari.
Tale commissione prende in esame l'applicazione dell'accordo nelle
diverse realta' territoriali, in particolare:
- leggendo gli accordi attuativi aziendali sul versante della spesa e
della diversificazione dell'offerta pubblica e privata;
- monitorando l'effettiva diminuzione degli inserimenti fuori
Regione;
- monitorando l'andamento degli inserimenti nelle strutture pubbliche
e private;
- verificando l'effettivo rispetto dei debiti informativi degli Enti
nei confronti della Regione;
- valutando le iniziative formative messe in atto;
- monitorando la domanda di interventi sul piano quali/quantitativo
tenendo conto dei bisogni territoriali;
- valutando a fine anno la differenza tra aumento concordato e
inflazione reale, anche in relazione alla evoluzione degli accordi
sindacali.
Annualmente la commissione produce un rapporto sul lavoro svolto e
sulle proposte conseguenti.
ALLEGATO 2
Tariffe pro-die relative agli inserimenti di utenti tossicodipendenti
nelle sedi operative degli enti ausiliari iscritte all'Albo
regionale, anno 2003 (incremento 1,4%)
Aree di attivita'
Pedagogico-riabilitativa sem.le Euro 23,43
Pedagogico-riabilitativa res.le Euro 33,03
Terapeutico-riabilitativa sem.le Euro 31,95
Terapeutico-riabilitativa res.le Euro 41,81
Attivita' di supporto in caso di
ricovero ospedaliero Euro 11,72