DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2003, n. 1882
Credito peschereccio. Approvazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui alla Legge 302/89 e al decreto MIPAF 25 maggio 2000: "VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il DLgs 4 giugno 1997, n. 143 relativo al conferimento di funzioni
amministrative alle Regioni in materia di agricoltura e pesca;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del
25 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27
luglio 2000, avente ad oggetto "Adozione del VI Piano triennale della
pesca marittima e dell'acquacoltura 2000/2002";
- la L.R. del 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale" ed in particolare l'art. 79 che nell'ambito della definizione
delle funzioni regionali in materia di pesca marittima e maricoltura,
al comma 1 recita: "Sono riservate alla Regione le funzioni di
programmazione degli interventi in materia di pesca marittima,
maricoltura e attivita' connesse" e al comma 2 "Sono altresi'
riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla lett.
f) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3";
- la Legge del 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni,
concernente il "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima" che tra gli obbiettivi prevede, tra l'altro, il
concorso pubblico nel pagamento degli interessi su prestiti a favore
degli operatori del settore della pesca;
- la Legge del 28 agosto 1989, n. 302 e successive modificazioni, che
disciplinano il credito peschereccio di esercizio tramite il concorso
pubblico nel pagamento degli interessi su prestiti a favore delle
imprese singole e associate, cooperative e loro consorzi, che
esplicano l'attivita' di pesca e allevamento, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici o di
acquacoltura, nonche' le attivita' connesse e collaterali;
- il DLgs 1 settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia";
vista la circolare 11 febbraio 1998, n. 6232786, del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali che disciplina le modalita' di accesso
al credito peschereccio di esercizio agevolato;
vista la nota ministeriale n. 240249 del 30/3/2001 con cui la
Direzione generale della Pesca ed Acquacoltura trasmette alla Regione
Emilia-Romagna le domande afferenti il credito di esercizio a partire
dal 10 gennaio 2000;
visto che la Commissione dell'Unione Europea, con decisione n.
2001/C/19/05, ha ritenuto non compatibile con le regole di mercato il
regime di aiuti afferenti il credito peschereccio di esercizio a
partire dall'1 gennaio 2001, e che da tale data non possono essere
piu' accolte le domande relative a tale credito di cui alla Legge
302/89;
considerato che deve essere concluso l'iter istruttorio per liquidare
gli aventi diritto che hanno presentato domanda nel periodo dall'1
gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 agli Istituti di credito;
visto che i predetti Istituti di credito risultano essere
convenzionati come da elenco trasmesso con nota ministeriale n.
241804 del 26 settembre 2002, conservata agli atti del Servizio
Economia ittica regionale;
visto il DLgs n. 213 del 24 giugno 1998 ad oggetto: "Disposizioni per
l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma
dell'articolo 1, comma 1 della Legge 17 dicembre 1997, n. 433";
vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447
del 24/3/2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
dato atto, ai sensi dell'art. 37, IV comma, "Esercizio di funzioni
dirigenziali" della L.R. n. 43 del 26/11/2001 - "Testo Unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e della delibera 447/03:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Attivita'
produttive, Commercio, Turismo, dr. Uber Fontanesi, in merito alla
regolarita' amministrativa della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico e Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare i criteri e le modalita' di concessione dei
contributi in conto interesse in materia di credito peschereccio
d'esercizio, in applicazione della Legge 28 agosto 1989, n. 302 e
successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di rinviare a successivo atto del Direttore generale Attivita'
produttive, Commercio e Turismo, l'assunzione dell'impegno per le
somme spettanti ai beneficiari, a valere sul Cap. 78567 "Interventi a
favore di soggetti pubblici e privati di cui al VI Piano triennale
della pesca e dell'acquacoltura (art. 1, Legge 17 febbraio 1982, n.
41; DMIPAF del 25/5/2000 e 1/8/2002) - Mezzi statali" U.P.B.
1.4.2.2.13752 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, che
presenta la necessaria disponibilita';
3) di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel
Bollettino Ufficiale regionale Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
A) QUADRO NORMATIVO
La Legge n. 302 del 28 agosto 1989 disciplina la materia del credito
peschereccio di esercizio, di durata fino a diciotto mesi, attraverso
il concorso pubblico, nel pagamento di interessi di prestiti a favore
di imprese singole e associate, cooperative e loro consorzi, che
esercitano l'attivita' di pesca ed allevamento, lavorazione
trasformazione, commercializzazione dei prodotti ittici o di
acquacoltura, nonche' le attivita' connesse e collaterali.
Successivamente il DLgs 1 settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia" ha dettato una disciplina
comune delle operazioni di credito agrario e peschereccio, abrogando
gran parte della legislazione in merito, nell'intento di rispondere
all'esigenza di riforma del comparto creditizio e di semplificare le
complesse procedure di accesso al credito.
Con il DLgs 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle Regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", a partire dall'1
gennaio 2000, vengono trasferite dallo Stato alle Regioni alcune
funzioni amministrative.
Con la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del Sistema regionale e
locale" si provvede al recepimento delle nuove funzioni
amministrative sulla pesca ed acquacoltura.
Il DM 25 maggio 2000 "Adozione del VI Piano triennale della pesca e
dell'acquacoltura 2000/2002" attua nello specifico il trasferimento
alle Regioni di funzioni e risorse finanziarie e in particolare
quelle relative al credito peschereccio d'esercizio.
La Commissione Europea, con decisione 2001/C 19/05 emana le linee
direttrici degli aiuti nazionali nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e non comprende tra le categorie di aiuti
compatibili con un sistema di libera concorrenza gli aiuti al credito
peschereccio di esercizio con validita' a partire dall'1 gennaio
2001.
Alla luce di quanto premesso si verifica una situazione legislativa
molto particolare in cui la Regione e' chiamata ad applicare la Legge
302/89 che di fatto non e' piu' conforme dall'1/1/2001 alle nuove
linee direttrici comunitarie in materia.
Allo stato dei fatti e' necessario chiudere il regime di aiuti di cui
alla Legge 302/89 e provvedere al finanziamento di quelle domande
ricadenti nel periodo compreso tra l'1/1/2000 e 31/12/2000, istruite
positivamente, come da legge, dagli Istituti di credito che risultano
convenzionati con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Riferimenti normativi
Normativa nazionale:
- Legge 28 agosto 1989, n. 302 - Disciplina del credito
peschereccio;
- decreto interministeriale 12/3/1990 di attuazione della Legge
302/89;
- DLgs 1 settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia;
- decreto del Ministro del Tesoro n. 377777 del 21/12/1994;
- decreto interministeriale 11/3/1997 di attuazione della Legge
302/89;
- circolare MIPAF 11 febbraio 1998, n. 6232786;
- circolare di attuazione del decreto 11 marzo 1997;
- DM 25 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, VI Piano nazionale della pesca ed acquacoltura 2000-2002;
- decreto 29 dicembre 2000 con il quale il MiPAF trasferisce alle
Regioni, per l'anno 2000, le risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dei settori di intervento determinati dal VI Piano.
Normativa Comunitaria:
- Linee direttrici degli aiuti nazionali nel settore della pesca e
dell'acquacoltura (2001/C 19/05).
Normativa sul trasferimento della funzione alla Regione:
- DLgs 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle Regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca";
- L.R. n. 3 del 21 aprile 1999, concernente il recepimento regionale
di nuove funzioni amministrative nel settore della pesca ed
acquacoltura, tra cui la gestione della materia del credito
peschereccio di esercizio;
- L.R. 23 dicembre 2002, n. 39, concernente il Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 che
stanzia al Capitolo 78567 la somma necessaria al finanziamento degli
interventi afferenti il VI Piano triennale della pesca e
dell'acquacoltura.
B) CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
1) Data di presentazione della domanda
Sono ammesse a finanziamento solo le domande conformi alla legge
presentate agli Istituti di credito convenzionati nel periodo
dall'1/1/2000 al 31/12/2000.
2) Fase istruttoria
La richiesta di agevolazione e' formulata dall'interessato o dal
legale rappresentante, se persona giuridica, e presentata alla banca.
La banca verifica il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi
per accedere all'agevolazione e predispone la relazione sulla
validita' economico-finanziaria dell'operazione.
Ultimata l'istruttoria, la banca trasmette alla Regione una relazione
contenente il proprio parere sulla validita' economico-finanziaria
dell'operazione, nonche' l'importo, la scadenza e le modalita' di
estinzione del prestito.
3) Soggetti beneficiari
L'agevolazione sul prestito di credito peschereccio e' concessa ad
imprese singole e associate, a cooperative e loro consorzi che
esercitano l'attivita' di pesca ed allevamento, la lavorazione, la
trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei
prodotti ittici e di acquacoltura, nonche' le attivita' connesse e
collaterali a quelle sopra citate.
4) Iniziative finanziabili a condizioni agevolate
Sono considerate finanziabili le attivita' volte al perseguimento
delle seguenti finalita':
a) prioritarie: - manutenzione ordinaria e/o gestione dei
motopescherecci adibiti alla pesca o asserviti agli impianti di
acquacoltura, comprese quelle relative ai dispositivi ed alle
attrezzature di bordo; - manutenzione ordinaria e/o gestione degli
impianti di allevamento, lavorazione, trasformazione, conservazione e
commercializzazione dei prodotti ittici; - anticipazioni alle
cooperative ed alle associazioni di produttori per i prodotti ittici
conferiti dai soci;
b) non prioritarie: - le attivita' connesse e collaterali
individuate, oltre che dall'art. 43, comma 3 del DLgs 385/93, anche
con delibera del 22 aprile 1995 dal Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
5) Condizioni e modalita' del prestito
II prestito e' concesso entro i seguenti limiti fissati dall'art. 3
del decreto interministeriale dell'11 marzo 1997:
a) sino al 50% del fatturato dichiarato ai fini fiscali nell'anno
precedente la presentazione della domanda, e comunque fino ad un
massimo di lire 1.000 milioni (516.457,90 Euro);
b) sino al 30% dei ricavi indicati nel bilancio di previsione
riferito al terzo anno di gestione a regime, se trattasi di imprese
di recente costituzione e comunque fino ad un massimo di lire 1.000
milioni (516.456,90 Euro).
Inoltre il prestito non deve avere durata superiore a diciotto mesi.
Per l'ammissibilita' ai prestiti e' necessario che i motopescherecci
siano iscritti nel registro delle navi minori e dei galleggianti o
nel registro delle matricole, che gli impianti siano in regola con la
certificazione di agibilita' e che i soci delle cooperative e delle
associazioni siano regolarmente iscritti nei libri societari, ovvero
nei libri previsti dalle norme di legge.
I beni oggetto dell'agevolazione non possono essere distolti dalla
loro destinazione ne' alienati per l'intera durata del
finanziamento.
6) Modalita' di calcolo dell'agevolazione
I prestiti sono regolati a tasso di riferimento vigente al momento
della stipula del contratto, determinato ai sensi del DM Tesoro del
21/12/1994.
L'agevolazione, assegnata al momento della presentazione della
domanda, e' pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di
riferimento medio e quella calcolata a tasso agevolato.
II tasso agevolato e' pari al 40% del tasso di riferimento.
Il tasso di riferimento medio rappresenta il tasso relativo ai primi
venti giorni del mese che precede il semestre di intervento, occorre
quindi considerare i seguenti periodi:
a) 1-20 dicembre 1999, per il semestre gennaio/giugno 2000;
b) 1-20 giugno 2000, per il semestre luglio/dicembre 2000.
7) Liquidazione del contributo
II calcolo dell'agevolazione e l'atto di liquidazione sono di
competenza del Servizio Economia ittica della Regione che verifica
gli atti, provvede alle eventuali integrazioni ed emette l'atto di
liquidazione a favore del beneficiario come da art. 5 del DM 11 marzo
1997.