REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1530

Primi indirizzi per l'applicazione del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 e del DM 13 marzo 2003 in materia di discariche di rifiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che l'entrata in vigore della nuova disciplina nazionale in materia           
di discariche di rifiuti di cui al DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, in              
attuazione della direttiva 1999/31/CE, e al DM 13 marzo 2003 ha fatto           
emergere numerosi problemi interpretativi e applicativi, conseguenti,           
tra l'altro, ad una mancanza di indicazioni a livello nazionale, i              
quali potrebbero comportare difformita' di applicazione delle                   
disposizioni dei predetti decreti;                                              
- che, per i motivi sopra esposti, le Regioni hanno proceduto, in               
sede di coordinamento tecnico interregionale sulla materia dei                  
rifiuti, ad affrontare le problematiche emergenti dall'applicazione             
della nuova normativa nazionale in materia di discariche,                       
individuando alcune linee di indirizzo per l'applicazione delle                 
disposizioni del DLgs 36/03 e del DM 13 marzo 2003, al fine di                  
garantire uniformita' dell'azione amministrativa all'interno dei                
rispettivi territori da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo           
di gestione dei rifiuti nell'applicazione delle disposizioni dei                
decreti sopra citato;                                                           
considerato:                                                                    
- che il Servizio regionale competente ha attivato una fase di                  
consultazione con le Province relativamente a tali linee di                     
indirizzo, mediante appositi incontri tecnici tenutisi presso la sede           
dell'Assessorato regionale Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                     
sostenibile;                                                                    
- che in tali incontri sono state ampiamente analizzate e discusse le           
predette linee di indirizzo individuando indicazioni operative per              
l'applicazione della nuova normativa nazionale in materia di                    
discariche di rifiuti, tenendo conto della particolare e specifica              
realta' del territorio regionale;                                               
ritenuto opportuno adottare un atto di indirizzo regionale al fine di           
favorire il coordinamento e l'omogeneita' dei comportamenti                     
nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite o delegate              
agli Enti locali nella materia;                                                 
valutata l'opportunita' di procedere all'approvazione di primi                  
indirizzi operativi per l'applicazione della nuova normativa                    
nazionale in materia di discariche di cui all'allegato alla presente            
deliberazione, con l'obiettivo di chiarire le problematiche                     
applicative poste dai decreti citati in premessa, in attesa                     
dell'eventuale emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento               
statale al riguardo;                                                            
visti:                                                                          
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e                       
integrazioni;                                                                   
- il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36;                                               
- il DM 13 marzo 2003;                                                          
- la L.R. 12 luglio 1994, n. 27 , cosi' come modificata e integrata             
dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche e                        
integrazioni;                                                                   
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9, cosi' come modificata dalla L.R. 16             
novembre 2000, n. 35;                                                           
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda                
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente             
deliberazione ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e            
della deliberazione della Giunta regionale 447/03;                              
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il documento                 
"Primi indirizzi operativi per l'applicazione della nuova disciplina            
sulle discariche di rifiuti di cui al DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 e             
al DM 13 marzo 2003", allegato alla presente deliberazione quale                
parte integrante e sostanziale;                                                 
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO                                                                        
Primi indirizzi operativi per l'applicazione della nuova disciplina             
sulle discariche di rifiuti di cui al DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 e             
al DM 13 marzo 2003                                                             
Articolo 3, comma 2, lettera b - Ambito di applicazione                         
L'impiego di rifiuti inerti idonei per il recupero ambientale di cave           
esaurite deve essere approvato dal Comune nell'ambito delle procedure           
di autorizzazione delle attivita' estrattive ed e' escluso dal campo            
di applicazione del DLgs 36/03 solo nel caso di utilizzo di rifiuti             
inerti conformi alla definizione di cui all'art. 2, lett. e) del                
medesimo decreto. Tale utilizzo deve comunque essere ricondotto                 
nell'ambito delle procedure previste dal DLgs 22/97, artt. 27 e 28,             
31 e 33.                                                                        
Articolo 5, comma 1 - Obiettivi di riduzione del conferimento di                
rifiuti in discarica                                                            
Le Province elaborano ed approvano, entro un anno dalla data di                 
entrata in vigore del DLgs 36/03, un apposito programma per la                  
riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.                 
Tale programma dovra' essere redatto in conformita' a specifiche                
direttive emanate dalla Giunta regionale e di norma essere compreso             
nel PPGR.                                                                       
Articolo 9 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle               
discariche                                                                      
L'art. 9 definisce puntualmente le condizioni e le procedure per il             
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una            
discarica.                                                                      
Gli ampliamenti di discariche esistenti mediante la realizzazione di            
nuovi lotti adiacenti vanno intesi come nuove discariche in senso               
stretto e, soggette quindi, al DLgs 36/03.                                      
Gli ampliamenti di discariche esistenti da realizzarsi mediante lotti           
in sopraelevazione possono essere realizzati qualora il Piano di                
adeguamento (di seguito PA) relativo al lotto sottostante sia stato             
approvato in quanto conforme ai requisiti tecnici degli Allegati 1 e            
2 del DLgs 36/03.                                                               
Nel caso di lotto gia' esaurito, per il quale non e' stato presentato           
alcun PA, la sopraelevazione e' possibile solo se le caratteristiche            
strutturali del lotto sottostante sono conformi a quanto previsto dal           
DLgs 36/03.                                                                     
Nel caso in cui il PA preveda trasformazioni e/o ampliamenti della              
discarica deve essere espletata, preliminarmente all'approvazione del           
predetto PA, la procedura di verifica (screening) o la procedura di             
Valutazione di Impatto ambientale (VIA), secondo quanto previsto                
dall'art. 4 della L.R. 9/99.                                                    
Qualora le trasformazioni non siano tali da produrre notevoli                   
ripercussioni negative sull'ambiente o riguardino aspetti formali               
dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'art. 4 del DLgs 36/03, non si            
applicano le procedure di verifica (screening).                                 
Per le trasformazioni e/o gli ampliamenti di discariche suscettibili            
di produrre effetti su uno o piu' siti della rete "Natura 2000" (Aree           
SIC "Siti di Importanza comunitaria" e ZPS "Zone di Protezione                  
speciale") di cui al DPR 357/97, deve essere inoltre presentata                 
all'autorita' competente una relazione documentata per                          
l'effettuazione della valutazione d'incidenza prevista all'art. 5 del           
predetto DPR 357/97.                                                            
In riferimento alle prescrizioni richiamate dall'articolo 9 e                   
definite dall'Allegato 1 al DLgs 36/03 si ritiene opportuno precisare           
che le eventuali deroghe all'ubicazione delle discariche ivi previste           
devono essere valutate dalle Province nell'ambito delle scelte di               
Piano (PTCP e PPGR), in conformita' a quanto stabilito dalla                    
deliberazione Giunta regionale n. 1620 del 31 luglio 2001, e sulla              
base dei criteri stabiliti dal sopracitato All. 1.                              
Articolo 10 - Contenuto dell'autorizzazione                                     
Il comma 1 prevede che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs            
36/03 costituisca autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del            
DLgs 4 agosto 1999, n. 372. Tuttavia dai contenuti del comma 2 del              
medesimo articolo per il provvedimento autorizzatorio si evince che             
l'autorizzazione ivi prevista deve considerarsi alla stregua di una             
mera autorizzazione ex art. 28 del DLgs 22/97. Ne deriva che, qualora           
le Province intendano attribuire alla medesima autorizzazione la                
valenza prevista al comma 1, tale atto autorizzatorio dovra' essere             
integrato con i contenuti propri del predetto DLgs 372/99, al fine di           
non incorrere in una procedura di infrazione comunitaria.                       
Qualora le Province non intendano conferire all'autorizzazione la               
valenza di cui al comma 1, nel provvedimento autorizzatorio dovra'              
essere esplicitato che l'autorizzazione si intende rilasciata ai soli           
fini di cui all'art. 28 del DLgs 22/97.                                         
Articolo 14 - Garanzie finanziarie                                              
Il comma 1 prevede la prestazione di garanzie finanziarie per                   
l'attivazione della discarica e la gestione operativa, ivi comprese             
le procedure di chiusura.                                                       
Si ritiene che la parola attivazione debba essere intesa come momento           
del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del DLgs                 
22/97.                                                                          
L'efficacia dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del DLgs 22/97            
e' subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte             
della Provincia territorialmente competente.                                    
 Con riferimento al comma 3 si ritiene che le due garanzie, per le              
fasi di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura,              
debbano essere presentate contestualmente nel momento in cui viene              
rilasciata dalla Provincia l'autorizzazione all'esercizio ex art. 28            
del DLgs 22/97. In fase di prima applicazione e in via provvisoria              
sino all'adozione di apposite linee guida, in via di predisposizione            
da parte del competente Ministero, che forniscano i necessari                   
chiarimenti in ordine all'applicazione delle garanzie alla                      
complessiva volumetria autorizzata della discarica, si ritiene che i            
volumi da computare per il calcolo di entrambe le garanzie                      
finanziarie siano quelli che risultavano ancora da utilizzare alla              
data del 27 marzo 2003, mentre restano escluse le volumetrie                    
effettivamente utilizzate fino a tale data.                                     
Conseguentemente l'approvazione del PA e l'autorizzazione alla                  
prosecuzione dell'esercizio della discarica dovra' contenere apposita           
clausola che preveda l'adeguamento delle garanzie finanziarie secondo           
le disposizioni del succitato emanando provvedimento ministeriale.              
Articolo 17 - Disposizioni transitorie                                          
Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio della discarica fosse            
scaduta prima del 27 marzo 2003 ovvero, entro tale data, il titolare            
della predetta autorizzazione avesse comunicato formalmente                     
l'avvenuta cessazione dei conferimenti di rifiuti non deve essere               
presentato il Piano di adeguamento entro il 27 settembre 2003. In               
tale fattispecie si applica pertanto la normativa previgente al DLgs            
36/03 in merito alla gestione post-operativa e al recupero ambientale           
della discarica.                                                                
Ai fini istruttori, per la valutazione del Piano di adeguamento la              
Provincia si avvale della conferenza di cui all'art. 27 del DLgs                
22/97.                                                                          
Contenuti del Piano di adeguamento                                              
Vengono di seguito illustrate le sezioni secondo cui strutturare e              
predisporre il Piano di adeguamento e la relativa articolazione a               
seconda degli esiti delle verifiche di adeguatezza e delle scelte               
adottate dal richiedente.                                                       
Il Piano di adeguamento di cui all'art. 17, comma 3 dovra' contenere            
i seguenti documenti:                                                           
- progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali                
possibili;                                                                      
- Piano di gestione operativa della discarica;                                  
- Piano di gestione post-operativa della discarica;                             
- Piano di sorveglianza e controllo;                                            
- Piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della                      
discarica;                                                                      
- Piano finanziario;                                                            
- garanzie finanziarie per la gestione operativa e la gestione                  
successiva alla chiusura.                                                       
In relazione ai 5 previsti strumenti di pianificazione Piano di                 
gestione operativa, di gestione post-operativa, di controllo e                  
sorveglianza, finanziario e di ripristino ambientale come debitamente           
illustrati in Allegato 2 del DLgs 36/03, il gestore dovra' fornire              
gli elementi necessari per valutare la conformita' o meno dei sistemi           
di gestione gia' adottati (eventualmente anche tramite risultanze di            
audit) e dovra' fornire un programma dettagliato in cui siano                   
indicati gli elementi e l'articolazione (struttura e contenuti) dei             
suddetti piani.                                                                 
In termini generali il Piano di adeguamento dovra' contenere i                  
seguenti dati identificativi dell'impianto:                                     
- l'identita' del richiedente e del gestore, se sono diversi;                   
- l'identificazione del sito (ubicazione) e provvedimenti                       
autorizzativi vigenti e antecedenti (Valutazione Impatto ambientale,            
provvedimenti ex art. 27, DLgs 22/97, provvedimenti ex art. 28, DLgs            
22/97);                                                                         
- la descrizione delle tipologie e dei quantitativi totali dei                  
rifiuti smaltiti, indicando i relativi Codici del Catalogo europeo              
dei rifiuti;                                                                    
- l'indicazione della capacita' totale e residua della discarica,               
espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti,            
tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa             
dovuta alla trasformazione in biogas e percolato al 27/3/2003;                  
- la categoria attuale cosi' come definita dalla deliberazione del              
Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (I, II A, II B, II C,             
III);                                                                           
- la proposta di riclassificazione della discarica per la quale si              
presenta il Piano di adeguamento (inerti, non pericolosi,                       
pericolosi).                                                                    
Il Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali               
possibili dovra' avere i seguenti contenuti minimi:                             
Sezione tecnico-costruttiva                                                     
Con riferimento ai punti elencati in Allegato 1 del DLgs 36/03                  
(Criteri costruttivi e gestionali), nella Relazione                             
tecnico-costruttiva dovranno almeno essere dettagliati i seguenti               
punti:                                                                          
per le discariche per rifiuti inerti:                                           
- ubicazione;                                                                   
- controllo delle matrici ambientali;                                           
- protezione del terreno e delle acque, comprendente:                           
- barriera geologica (eventuale valutazione di equivalenza dei                  
criteri costruttivi);                                                           
- copertura superficiale finale;                                                
- stabilita' dei versanti;                                                      
per le discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti                      
pericolosi:                                                                     
- ubicazione;                                                                   
- controllo delle matrici ambientali;                                           
- controllo delle acque e gestione del percolato, relativamente a:              
- dimensionamento delle canalizzazioni per acque meteoriche;                    
- progettazione sistema di raccolta percolato;                                  
- protezione del terreno e delle acque, comprendente:                           
- barriera geologica (eventuale valutazione di equivalenza dei                  
criteri costruttivi);                                                           
- copertura superficiale finale;                                                
- controllo dei gas, relativamente a:                                           
- efficienza impianto di estrazione;                                            
- specifiche delle apparecchiature antideflagranti;                             
- presenza di dispositivi di eliminazione della condensa;                       
- stabilita'.                                                                   
A supporto della dimostrazione di conformita' ai nuovi criteri                  
previsti nel DLgs 36/03 ovvero per valutare la possibilita' di                  
prosecuzione dell'esercizio o meno rispetto a elementi di                       
difformita', potra' essere utilizzata una metodologia di valutazione            
del rischio. Tale valutazione potra' essere condotta mediante                   
approcci di tipo quali-quantitativo, (per esempio con il ricorso a              
modelli numerici) anche semplificato che possa, adeguatamente                   
rappresentare il livello di rischio relativo tra la situazione                  
esistente e la piena conformita' alle caratteristiche tecnico                   
costruttive previste dal DLgs 36/03.                                            
L'approccio quali-quantitativo puo' essere condotto mediante                    
l'adozione di un modello concettuale basato su:                                 
- caratterizzazione parametri idrogeologici;                                    
- definizione degli inquinanti;                                                 
- identificazione dei percorsi di diffusione ed esposizione degli               
inquinanti;                                                                     
- caratterizzazione delle matrici ambientali interessate;                       
- caratteristiche progettuali della discarica.                                  
Modalita' gestionali, organizzative e risorse                                   
Con riferimento ai punti elencati in Allegato 1 del DLgs 36/03                  
relativi ai criteri gestionali e strutturali, in questa sezione                 
dovra' almeno essere verificato quanto previsto nei seguenti punti,             
per quanto non trattato nella Relazione tecnico-costruttiva:                    
per le discariche per rifiuti inerti:                                           
- controllo delle acque;                                                        
- disturbi e rischi;                                                            
- barriere;                                                                     
- dotazione di attrezzature e personale;                                        
- modalita' e criteri di abbancamento dei rifiuti;                              
per le discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti                      
pericolosi:                                                                     
- controllo delle acque e gestione del percolato;                               
- controllo dei gas;                                                            
- disturbi e rischi;                                                            
- protezione fisica degli impianti;                                             
- dotazione di attrezzature e personale;                                        
- modalita' e criteri di coltivazione.                                          
In questa sezione del Piano di adeguamento dovranno comunque essere             
fornite le evidenze delle valutazioni effettuate in merito alla                 
conformita' ed alla effettiva applicazione dei sistemi di gestione              
eventualmente gia' adottati. A tale proposito potrebbe risultare                
opportuno allegare estratti della documentazione esistente di sistema           
quali sezioni di manuali, procedure gestionali e/o operative, piani             
e/o programmi di monitoraggio e controllo, programmi di verifiche               
ispettive, rapporti di audit, ecc.                                              
In relazione alle procedure di ammissione dei rifiuti, il gestore               
evidenziera', fra l'altro, le modifiche necessarie al proprio                   
esistente sistema di omologazione/accettazione per conformarsi a                
quanto previsto dal decreto. Il gestore dovra' indicare se intende              
adottare gia' nel periodo transitorio fino al 16 luglio 2005 i                  
criteri di ammissibilita' previsti dal DM 13/3/2003 e come intende              
conformare i propri strumenti gestionali.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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