REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2003, n. 39

Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria da stipti a bassa patogenicita' sul territorio della regione Emilia-Romagna. Modifica dell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 17 del 30/1/2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Vista le proprie ordinanze n. 363 del 18/12/2002, n. 6 del 20/1/2003            
e n. 17 del 30/1/2003 con le quali sono state adottate misure di                
contenimento dell'influenza aviaria da stipti a bassa patogenicita'             
sul territorio regionale;                                                       
preso atto del referto della Sezione provinciale di Reggio Emilia               
dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e                    
dell'Emilia-Romagna, confermato da quello dell'Istituto                         
Zooprofilattico delle Venezie, con il quale si comunica il riscontro            
di positivita' a seguito di controlli sierologici per la ricerca di             
anticorpi nei confronti del virus influenzale aviare effettuati in un           
allevamento di polli riproduttori sito nel comune di Rio Saliceto               
(RE);ritenuto:                                                                  
- che in base al riscontro di positivita' sierologica l'allevamento             
sia da considerarsi sospetto di infezione ai sensi del DM 28                    
settembre 2000 "Misure integrative di lotta contro l'influenza                  
aviaria";                                                                       
- necessario procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti                
avicoli presenti nell'area territoriale circostante l'allevamento               
interessato dal referto ed in quelli ad esso funzionalmente                     
collegati;                                                                      
- necessario adottare in via temporanea, in un'area territoriale                
comprendente parte del territorio delle province di Reggio Emilia e             
Modena alcune misure cautelari volte ad evitare l'eventuale                     
diffusione dell'infezione;                                                      
considerato che, secondo quanto previsto dall'ordinanza 363/02, sono            
stati effettuati con esito favorevole, due controlli a distanza di              
almeno 20 giorni, in tutti gli allevamenti presenti nella zona di               
attenzione cosi' come descritta all'Allegato 1 dell'ordinanza n. 17             
del 30/1/2003 comprendente alcuni comuni o parte di comuni della                
provincia di Parma e precisamente Montechiarugolo, Parma (la parte di           
comune delimitata a nord-ovest dalla statale 343, a sud-ovest dal               
fiume Parma, a nord, a nord-est e sud-Eet dal confine comunale)                 
Sorbolo, Traversetolo e alcuni comuni della provincia di Reggio                 
Emilia e precisamente Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto,             
Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Castelnovo di Sotto,                 
Cavriago, Gattatico, Gualtieri, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro            
Castella, Reggio Emilia, S. Polo d'Enza, Sant'Ilario, Vezzano sul               
Crostolo;                                                                       
ritenuto necessario per i motivi sopracitati modificare la precedente           
ordinanza n. 17 del 30/1/2003 ed in particolare l'Allegato 1 che                
definiva la "zona di attenzione";                                               
visti:                                                                          
- il TULLSS approvato con RD n. 1265/34                                         
- la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed                     
integrazioni;                                                                   
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,             
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;                              
- la Legge n. 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro                
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;                  
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione            
dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali                  
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;                        
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione                
della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta            
contro l'influenza aviaria;                                                     
- il DM 28 settembre 2000 - Misure integrative di lotta contro                  
l'influenza aviaria;                                                            
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95 cosi' come           
confermata dalla deliberazione 2775/01;                                         
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della               
delibera della Giunta regionale 2774/01:                                        
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Ivano Massirio - in                 
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
e Politiche sociali - dott. Franco Rossi - in merito alla                       
legittimita' della presente ordinanza;                                          
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
ordina:                                                                         
per le motivazioni espresse in premessa:                                        
1) l'Allegato I, della propria ordinanza n. 17 del 30/1/2003 e'                 
sostituito dall'Allegato I parte integrante della presente ordinanza;           
2) i sigg. Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna, i                   
Direttori delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei             
Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il                    
personale di vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 maggio               
1982, n. 19, nonche' gli agenti della forza pubblica, sono                      
incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione                
della presente ordinanza;                                                       
3) la presente ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'                 
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    
ALLEGATO I                                                                      
Zona di attenzione - Delimitazione area territoriale                            
La zona di attenzione comprende:                                                
- i comuni della provincia di Reggio Emilia di seguito indicati:                
Campagnola, Correggio, Fabbrico, Guastalla, Luzzara, Novellara,                 
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio;                      
- i comuni della provincia di Modena di seguito indicati:                       
Campogalliano, Carpi, Cavezze, Concordia, Novi di Modena, San                   
Possidonio, Soliera.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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