REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 agosto 2003, n. 225

Modifica ordinanza n. 214/03 del Presidente della Regione Emilia-Romagna "Disposizioni urgenti per il sequestro, prelievo e distruzione di colture di mais contenenti OGM"

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Vista la propria ordinanza n. 214 del 31/7/2003 avente per oggetto:             
"Disposizioni urgenti per il sequestro, prelievo e distruzione di               
colture di mais contenenti OGM", in cui, al punto 4 del dispositivo             
si prevedeva che in caso di esito positivo deg                                  
rilevato che in data 18/8/2003 e' stato sottoscritto un "Protocollo             
operativo di gestione tecnica in materia di presenza di OGM per la              
campagna 2003", tra Ministero delle Politiche agricole e forestali,             
Regioni e Associazioni professionali agricole                                   
- "Le produzioni di cui al presente protocollo, separate dalle altre            
, sono raccolte e stoccate a cura delle ditte di cui al punto 2,                
secondo modalita' definite dalla competente Autorita' regionale.                
- Le ditte sementiere firmatarie del presente protocollo si impegnano           
a ritirare ed acquistare dai produttori agricoli il prodotto                    
proveniente dalle sementi gia' risultate positive all'analisi OGM; in           
caso di mancato acquisto le Amministrazioni pubbli                              
- La destinazione delle produzioni e' il ricollocamento sul mercato             
industriale come carburante ecologico (bioetanolo) o come biomassa              
per gli impianti di produzione energetica; altro impiego, ad uso                
diverso dall'alimentazione umana ed animale previst                             
- L'acquisto delle produzioni da parte delle ditte sementiere deve              
essere effettuata al miglior prezzo di mercato, desunto dalle                   
pertinenti rilevazioni delle Camere di Commercio.                               
- In caso di esito negativo delle analisi previste dal presente                 
protocollo, l'autorita' competente emana i provvedimenti                        
conseguenti";                                                                   
rilevato che il protocollo prevede, altresi', l'impegno, da parte               
delle ditte sementiere sottoscriventi il medesimo, a finanziare la              
realizzazione delle analisi ivi previste;                                       
ritenuto che, in attuazione di quanto previsto dal "Protocollo                  
operativo di gestione tecnica in materia di presenza di OGM per la              
campagna 2003" del 18/8/2003, anche nell'interesse delle imprese                
agricole coinvolte, sia  necessario modificare il pun                           
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante                 
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale:                   
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
vista la nota Prot. n. 27749 del 18 luglio 2003 con cui il Direttore            
generale Sanita' e Politiche sociali, ai sensi dell'art. 46, comma 1            
della L.R. 43/01, individua la dott.ssa Maria Lazzarato, Responsabile           
del Servizio Assistenza distrettuale, Pi                                        
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dalla dott.ssa              
Maria Lazzarato, Responsabile del Servizio Assistenza distrettuale,             
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi sanitari in merito alla                   
regolarita' amministrativa della presente ordinanza                             
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina:                                                                         
che, a modificazione del punto 4 dell'ordinanza del Presidente della            
Giunta regionale n. 214 del 31/7/2003:                                          
1) in caso di esito positivo degli accertamenti analitici per la                
determinazione qualitativa della presenza di OGM, il mais sia                   
raccolto, stoccato e posto sotto sequestro cautelativo da parte del             
Servizio del Dipartimento di Sanita' Pubblica dell'Aziend                       
2) il mais di cui al punto 1, raccolto, sia distrutto o destinato a             
fini diversi dall'impiego per uso umano e zootecnico e precisamente             
per la produzione di carburante ecologico o come biomassa per gli               
impianti energetici, fermo restando che altri impi                              
3) la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e la distruzione o la               
successiva destinazione all'impiego di cui al punto precedente, siano           
effettuati a cura dell'Azienda agricola interessata o in alternativa            
a cura delle Aziende sementiere, citate in prem                                 
4) tutte le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio fino alla             
destinazione finale indicata al punto 2 avvengano sotto il controllo            
del Servizio del Dipartimento di Sanita' dell'Azienda Unita'                    
sanitaria locale territorialmente competente;                                   
5) lo smaltimento dei residui colturali avvenga tramite trinciatura             
ed interramento degli stocchi (sovescio) secondo le buone pratiche              
agricole;                                                                       
6) in caso di esito negativo degli accertamenti analitici sulle                 
colture queste siano dissequestrate, fermo restando, in tale caso,              
che la Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere uno specifico             
accordo, attuativo a livello regionale di quanto prev                           
7) i costi di realizzazione delle analisi siano posti, secondo quanto           
previsto dal protocollo, a carico delle ditte sementiere.                       
IL VICE PRESIDENTE                                                              
Flavio Delbono                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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