REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2003, n. 2455

Approvazione bando regionale per l'attivazione degli interventi previsti dal Programma regionale attuativo della delibera CIPE 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 16, comma 1, Legge 266/97 di cui alla delibera di Giunta regionale 1914/02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- l'art. 16, comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266;                         
- la delibera CIPE n. 100 del 5 agosto 1998, pubblicata nella                   
Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1998, serie generale, n. 269                 
recante "Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel           
settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1 della           
Legge 7 agosto 1997, n. 266" e successive modificazioni ed                      
integrazioni;                                                                   
- il DM 12 marzo 2001, modificato dal DM 3 dicembre 2001, con il                
quale e' stato previsto un rifinanziamento dell'art. 16, comma 1                
della Legge 7 agosto 1997, n. 266 concernente il fondo nazionale per            
il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio            
e del turismo con una dotazione finanziaria di Euro 25.822.844,95 per           
l'anno 2001;considerato che in seguito alla ripartizione del suddetto           
fondo, alla Regione Emilia-Romagna sono assegnati Euro 1.337.995,76 e           
che la stessa partecipa al cofinanziamento nella misura pari al 50%;            
vista la delibera della Giunta regionale n. 1914 del 21 ottobre 2002,           
esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato adottato il                  
Programma attuativo per la concessione dei contributi di cui all'art.           
16, comma 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, riguardante il                   
rifinanziamento del Fondo nazionale per il cofinanziamento di                   
interventi regionali a favore del commercio e turismo;                          
considerato che il suddetto Programma e' soggetto, ai sensi di quanto           
disposto al punto 6 della precitata delibera CIPE 5 agosto 1998, ad             
approvazione da parte del Ministero delle Attivita' produttive;                 
visto il DM 7 febbraio 2003 (prot. n. 1097757) con il quale e' stato            
approvato il citato Programma attuativo ed e' stato concesso alla               
Regione Emilia-Romagna un contributo di Euro 1.337.995,76, cosi' come           
inizialmente assegnati dal decreto 12 marzo 2001;                               
visti i punti 8.1.2 e 8.2.2  della citata delibera di Giunta                    
regionale n. 1914 del 21 ottobre 2002, i quali prevedono che con                
successivo atto di Giunta si approvi apposito avviso pubblico che               
specifichi le modalita' per la presentazione dei progetti, le                   
ulteriori condizioni per il finanziamento, le priorita' per la                  
selezione dei progetti, le modalita' di rendicontazione delle spese             
sostenute e della relativa liquidazione;                                        
richiamata la propria deliberazione n. 1971 del 7 ottobre 2003 con la           
quale si e' provveduto ad approvare la graduatoria delle domande                
presentate ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dal                   
Programma regionale di cui alle proprie delibere nn. 1428 e 288                 
rispettivamente del 17 luglio 2001 e 25 febbraio 2002;                          
rilevato che, in considerazione delle risorse disponibili per                   
l'attuazione del suddetto Programma di intervento, sono risultate               
ammesse ai finanziamenti solo un numero limitato di domande                     
presentate e risultanti ammissibili ai contributi di che trattasi a             
seguito dell'istruttoria effettuata;                                            
ritenuto pertanto di considerare le domande, risultanti ammissibili             
ma non beneficiarie dei contributi previsti dal suddetto Programma              
regionale, per insufficienza di risorse disponibili, prioritarie ai             
fini della concessione dei contributi previsti dal Programma di cui             
alla propria deliberazione n. 1914 del 21 ottobre 2002, sempreche' le           
medesime, ai sensi di quanto disposto nel Programma medesimo,                   
risultino avviate successivamente all'1 gennaio 2002;                           
ritenuto di procedere alla definizione del bando contenente i                   
succitati criteri;                                                              
Ritenuto inoltre, in considerazione delle risorse complessive del               
settore Commercio a seguito delle assegnazioni statali, di attivare             
il programma di che trattasi limitatamente a favore di tale settore;            
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, con la            
quale sono stati fissati gli indirizzi in ordine alle relazioni                 
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali;                                                          
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale alle Attivita' Produttive, Commercio, Turismo,               
dott. Uber Fontanesi, ai sensi dell'art. 37, IV comma della L.R.                
43/01 e della propria delibera 447/03;                                          
su proposta dell'Assessore regionale al Turismo. Commercio;                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di approvare il bando regionale per l'attivazione degli interventi            
previsti dal Programma regionale, attuativo della Delibera CIPE 5               
agosto 1998, ai sensi dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1997, n. 266,           
riguardante il rifinanziamento del fondo nazionale per il                       
cofinanziamento di interventi regionali a favore del commercio e                
turismo, specificato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale            
del presente atto;                                                              
- di approvare i moduli per la richiesta delle agevolazioni di cui              
agli Allegati 1 (Azione 1) e 2 (Azione 2);                                      
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Bando regionale per l'attivazione degli interventi previsti dal                 
Programma regionale, attuativo della delibera CIPE 5 agosto 1998, ai            
sensi dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1997, n. 266                            
1. Aree di applicazione                                                         
Le aree interessate sono quelle dell'intero territorio della regione            
Emilia-Romagna.                                                                 
2. Definizione delle azioni degli interventi                                    
Azione 1. Interventi per la qualificazione e la rivitalizzazione del            
sistema distributivo nei contesti urbani, rurali e montani, ivi                 
compresi gli interventi per i mercati su aree pubbliche e sui centri            
commerciali naturali.                                                           
Azione 2. Interventi degli Enti locali per la qualificazione del                
sistema distributivo nei centri storici.                                        
3. Azione 1                                                                     
Gli obiettivi specifici e gli interventi da attivare riferiti a                 
questa azione sono:                                                             
1) la realizzazione di iniziative di riqualificazione e di                      
valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri             
storici con priorita' alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e           
ad aree urbane a vocazione commerciale;                                         
2) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali.                     
Tali iniziative di cui al punto 1, debbono consistere in un insieme             
sistematico e coordinato di interventi finalizzati alla                         
valorizzazione commerciale dell'area prescelta e possono                        
ricomprendere:                                                                  
a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla               
valorizzazione commerciale dell'area prescelta;                                 
b) le opere di riqualificazione e di ammodernamento dei punti di                
vendita all'interno dell'area;                                                  
c) il coordinamento e la gestione delle attivita' concernenti                   
iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali,             
saldi e servizi collettivi.                                                     
3.1. Soggetti beneficiari                                                       
Possono accedere alle agevolazioni di cui alla suindicata azione:               
a) le imprese che esercitano attivita' commerciale all'ingrosso ed al           
dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,              
comprese le societa' cooperative di consumo e l'attivita' di                    
commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici;            
b) organismi associativi costituiti da imprese e da organismi                   
fornitori di servizi tra cui sono da ricomprendersi i centri di                 
assistenza tecnica, previsti dal DLgs n. 114 del 1998;                          
c) organismi associativi, costituiti da imprese commerciali di cui              
alla lettera a), che svolgono attivita' di gestione di servizi comuni           
per gli associati.                                                              
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente                
deliberazione le imprese di cui alla precedente lettera a) devono               
rispettare tutti i requisiti sotto indicati:                                    
1) un massimo di 95 dipendenti;                                                 
2) un fatturato annuo non superiore a Euro 15,2 milioni, oppure un              
totale dello stato patrimoniale non superiore a Euro 10,3 milioni;              
3) requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4 del             
DM del 18 settembre 1997.                                                       
(Qualora l'impresa richiedente faccia capo ad una o piu' imprese che            
non rispondono a questa definizione, la partecipazione delle stesse             
deve essere limitata a non piu' di un quarto, ad eccezione di                   
societa' di investimenti pubblici, societa' a capitale a rischio o              
investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitano               
alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa.).                       
Sono ammissibili le imprese commerciali che alla data di scadenza di            
presentazione della domanda risultino iscritte al Registro imprese              
della CCIAA o siano decorsi 30 giorni dalla comunicazione di inizio             
attivita' al Comune territorialmente competente, ai sensi del DLgs              
114/98 (in tal caso, all'atto della domanda, va presentata la copia             
della comunicazione).                                                           
Le imprese possono essere anche singole ma debbono essere integrate             
fra loro per il perseguimento di un obiettivo comune rientrante fra             
gli scopi finanziabili.                                                         
I soggetti beneficiari devono avere la sede legale, amministrativa ed           
operativa nella regione Emilia-Romagna.                                         
Ai fini della determinazione della dimensione delle imprese, fatta              
eccezione per le nuove imprese di cui al successivo capoverso sono              
considerati:                                                                    
a) il fatturato annuo o il totale dello stato patrimoniale risultanti           
dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della                  
domanda di agevolazione ovvero, per le imprese che non sono tenute              
alla redazione del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi              
presentata;                                                                     
b) il numero medio dei dipendenti occupati a tempo indeterminato da             
ciascuna impresa negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di                
presentazione della domanda di agevolazione;                                    
c) la composizione della compagine sociale di ciascuna impresa, se              
costituita sotto forma di societa' di capitali, risultante alla data            
di presentazione della domanda di agevolazione.                                 
Per le imprese costituite da non oltre un anno sono considerati il              
numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, la composizione           
della compagine sociale dell'impresa richiedente e la situazione                
patrimoniale risultanti alla data di presentazione della domanda di             
agevolazione.                                                                   
I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di                     
presentazione della domanda di agevolazione.                                    
Le medie e piccole imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto           
prive di dipendenti, dovranno dichiarare che l'impresa non ha                   
dipendenti e che i versamenti relativi ai contributi previdenziali              
obbligatori previsti per gli esercenti attivita' commerciali sono               
stati regolarmente effettuati.                                                  
4. Azione 2                                                                     
Gli obiettivi specifici e gli interventi da attivare riferiti a                 
questa azione consistono:                                                       
a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla               
valorizzazione commerciale dell'area prescelta;                                 
b) il miglioramento dell'arredo urbano nell'ambito di iniziative di             
riqualificazione e di valorizzazione commerciale di vie, aree o                 
piazze, ovvero dei centri storici con priorita' alle zone                       
pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree urbane a vocazione                
commerciale;                                                                    
c) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali;                     
d) il coordinamento e la gestione delle attivita' concernenti                   
iniziative promozionali, saldi e servizi collettivi.                            
4.1. Soggetti beneficiari                                                       
Possono accedere alle agevolazioni di cui alla suindicata azione gli            
Enti locali convenzionati con pmi o loro forme associative.                     
5. Forme di intervento e condizioni per il finanziamento                        
Le iniziative di cui al paragrafo 3 del presente bando debbono essere           
promosse a seguito dell'avvenuta concertazione fra i soggetti                   
pubblici e privati (sia in forma singola che associata) interessati             
all'intervento.                                                                 
Strumenti fondamentali di queste forme di concertazione sono accordi,           
convenzioni, intese assunti ai sensi delle normative nazionali e                
regionali vigenti (Legge 142/90 e Legge 127/97 - Accordi di programma           
- L.R. 30/96 - Programmi speciali d'area - ecc...).                             
Per le iniziative di cui al paragrafo 4 del presente bando debbono              
essere promosse a seguito della convenzione stipulata fra il Comune             
ed i soggetti privati partecipanti o meno al progetto.                          
Le Province possono promuovere e partecipare ai progetti in                     
collaborazione con i Comuni.                                                    
I Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 114/98               
possono essere beneficiari dei contributi previsti per l'Azione 1 in            
relazione a specifici progetti di assistenza tecnica a carattere                
continuativo alle imprese.                                                      
6. Termine e modalita' di presentazione delle domande*                          
Le richieste di concessione del contributo debbono essere inviate al            
Presidente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo indicato sui             
moduli di domanda, Allegato 1 (Azione 1, Soggetti privati) e Allegato           
2 (Azione 2, Comuni) entro e non oltre il 30 gennaio 2004, mediante             
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano              
direttamente all'Ufficio Protocollo della Direzione Attivita'                   
produttive, Commercio, Turismo con esclusione di qualsiasi altro                
mezzo di trasmissione. Fa fede esclusivamente il timbro a data                  
dell'Ufficio postale o Protocollo accettante.                                   
La domanda, redatta in carta legale secondo i modelli allegati alla             
presente deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante del              
soggetto beneficiario, responsabile dell'attuazione e della                     
realizzazione del progetto, dovra' essere corredata da:                         
1) relazione tecnica contenente: a) dettagliata descrizione degli               
interventi, degli obiettivi e dei risultati perseguiti; b) impegni              
assunti da ciascun soggetto partecipante; c) descrizione delle                  
eventuali diverse fasi di realizzazione; d) indicazione delle risorse           
finanziarie occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa e della             
ripartizione degli oneri fra i soggetti partecipanti;                           
2) convenzione stipulata fra il Comune e i soggetti privati                     
partecipanti al progetto qualora la domanda sia presentata solo                 
dall'Ente locale o da entrambi i soggetti suddetti. Nel caso di                 
domanda presentata dai soli soggetti privati, e' sufficiente idonea             
documentazione comprovante l'avvenuta concertazione fra i suddetti              
soggetti ed il Comune.                                                          
7. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione                            
Possono essere finanziati esclusivamente i progetti la cui                      
realizzazione abbia avuto inizio a partire dall'1 gennaio 2002.                 
I progetti di cui al presente programma dovranno essere completati              
entro 24 mesi dalla data della comunicazione della concessione del              
contributo medesimo, pena la revoca dello stesso.                               
8. Attivita' e relative spese ammissibili                                       
Gli interventi possono comprendere:                                             
- studi e progettazioni;                                                        
- opere di riqualificazione e di ammodernamento dei punti vendita;              
- iniziative promozionali;                                                      
- lavori di arredo urbano strettamente riferiti all'area oggetto di             
intervento;                                                                     
- interventi per la qualificazione di siti destinati al commercio su            
aree pubbliche.                                                                 
Sono escluse, in ogni caso, le spese relative a materiali di consumo            
e a contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono                
ammissibili solo se prestate da imprese e societa', anche in forma              
cooperativa, iscritte al Registro delle imprese della Camera di                 
commercio, Industria e Artigianato, nonche' da professionisti                   
iscritti ad un Albo professionale legalmente riconosciuto.                      
Si precisa che in caso di attivita' miste, sono ammissibili solamente           
le spese relative all'attivita' commerciale. In caso di eventuale               
difficolta' di suddivisione delle spese verra' utilizzato il criterio           
di attribuzione delle stesse in relazione alla superficie di vendita            
dedicata al commercio rispetto alla superficie totale.                          
Non sono ammissibili le spese per le quali sono state ottenute altre            
agevolazioni, concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre                  
normative, escluse quelle del cofinanziamento di cui al paragrafo 5             
della delibera CIPE 5 agosto 1998.                                              
9. Misura dei contributi                                                        
Il contributo e' concesso in conto capitale in regime "de minimis",             
cioe' fino ad un massimo di Euro 100.000 in tre anni e nella misura             
massima del 50% delle spese ritenute ammissibili.                               
La disponibilita' finanziaria per tale azione e' pari ad Euro                   
1.873.194,06.                                                                   
Ai Comuni sono concessi contributi in conto capitale fino ad un                 
massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile e comunque non                 
superiore a Euro 154.937,07. La disponibilita' finanziaria per tale             
azione e' pari ad Euro 802.797,46.                                              
10. Verifiche di impatto ambientale                                             
Per quanto riguarda gli interventi realizzati da soggetti privati,              
questi dovranno essere conformi alla normativa regionale vigente in             
materia di valutazione di impatto ambientale, fissata dalla L.R. n. 9           
del 18 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.                  
Relativamente ai progetti presentati dai Comuni, i medesimi dovranno            
dare atto del preventivo parere dei competenti organi statali                   
preposti alla tutela dei beni storici e artistici, ove richiesto e              
del rispetto delle eventuali procedure, se richieste, per la                    
valutazione di impatto ambientale, ai sensi della L.R. n. 9 del 18              
maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.                         
11. Priorita'                                                                   
La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione delle                
graduatorie relative, deve tenere conto dei seguenti elementi:                  
a) iniziativa presentata, nell'anno 2002, ai sensi del precedente               
Programma regionale attuativo della delibera CIPE 5/8/1998 di cui               
alla delibera di Giunta regionale 1639/02, risultante ammissibile e             
non finanziata per mancanza di fondi, fermo restando la sussistenza             
dei requisiti richiesti di cui al paragrafo 3.1 e della nuova data di           
decorrenza delle iniziative di cui al paragrafo 7;                              
b) inserimento dell'intervento nell'ambito di un progetto di                    
valorizzazione commerciale di area urbana di cui all'art. 8 della               
L.R. 14/99;                                                                     
c) localizzazione dell'intervento nell'ambito di un'area avente le              
caratteristiche indicate all'art. 10, comma 1, lett. b) del DLgs                
114/98;                                                                         
d) numero di imprese associate (o singole integrate) coinvolte nel              
progetto;                                                                       
e) importo degli interventi attivati complessivamente dagli operatori           
privati e pubblici nell'area oggetto di intervento;                             
f) sistematicita' ed organicita' degli interventi proposti.                     
12. Revoca del contributo                                                       
Il diritto al contributo decade ove l'investimento non sia completato           
entro 24 mesi dalla data di comunicazione della concessione dei                 
contributi.                                                                     
I contributi decadono qualora sia verificato, anche in corso d'opera,           
un palese e sostanziale contrasto con le indicazioni previste dal               
progetto approvato. Di tali circostanze la Regione informa                      
tempestivamente il Ministero e, qualora ne siano accertate le                   
condizioni di realizzabilita' nei termini di operativita' del                   
Programma attuativo regionale, la Regione puo' attribuire in tutto o            
in parte il contributo gia' assegnato ad altro progetto ritenuto                
coerente con il programma attuativo.                                            
13. Istruttoria e valutazione                                                   
L'istruttoria dei progetti viene effettuata dal Servizio regionale              
competente, che provvedera' ad analizzare e valutare i progetti, a              
predisporre la proposta di graduatoria da ammettere a contributo,               
nonche' a proporre l'importo dei contributi stessi.                             
Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione e' di            
90 giorni, che decorrono dalla data di scadenza del termine di                  
presentazione delle richieste di contributo. Detto termine si intende           
sospeso per una sola volta per non piu' di 30 giorni nel caso di                
richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio                   
regionale competente.                                                           
14. Concessione del contributo                                                  
Terminata la fase istruttoria, la Giunta regionale, tenuto conto                
della proposta di graduatoria, delibera la concessione dei contributi           
 e il relativo impegno sull'apposito capitolo di bilancio.                      
Dell'esito dell'istanza presentata, verra' data comunicazione a tutti           
soggetti richiedenti.                                                           
15. Liquidazione del contributo                                                 
La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione a                  
seguito dell'invio alla Regione, mediante raccomandata con avviso di            
ricevimento o consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo             
della Direzione Attivita' produttive, Commercio, Turismo, con                   
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro 180 giorni dalla                     
comunicazione dell'avvenuta concessione o, in caso di interventi                
ancora da ultimare o da realizzare, entro 180 giorni dal termine                
della realizzazione dell'intervento e comunque entro 24 mesi dalla              
suddetta comunicazione, pena la revoca dello stesso,  della seguente            
documentazione:                                                                 
a) relazione tecnica, a firma del legale rappresentante del soggetto            
beneficiario, che illustri le modalita' di attuazione                           
dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi originariamente              
previsti, il riepilogo delle spese dettagliate per singole azioni;              
b) documentazione comprovante l'effettuazione delle spese ammesse,              
costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',                  
riportante un rendiconto analitico delle voci di spese sostenute.               
Tale rendiconto consiste nell'elenco delle fatture pagate con numero            
progressivo, data di emissione, causale, ragione sociale del                    
fornitore, importo (IVA esclusa), data della quietanza di ciascuna              
fattura e totale delle spese sostenute;                                         
c) copie delle fatture o di altri regolari documenti di spesa                   
(intestati al soggetto attuatore e riferiti all'iniziativa oggetto              
del contributo).                                                                
Nel caso il beneficiario del contributo sia l'Ente locale la                    
liquidazione avverra' dietro presentazione della seguente                       
documentazione:                                                                 
a) relazione che illustri le modalita' di attuazione                            
dell'intervento;                                                                
b) approvazione dello stato finale dei lavori;                                  
c) certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione dei lavori           
secondo le modalita' previste dalla legge;                                      
d) regolari documenti di spesa (mandati di pagamento, eventuali                 
fatture, ecc.).                                                                 
La liquidazione del contributo avviene nel limite massimo di quello             
concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della                 
conformita' del progetto realizzato a quello approvato.                         
L'entita' del contributo sara' proporzionalmente ridotta, qualora la            
spesa effettiva risultante dalla documentazione consuntiva presentata           
risulti inferiore alla spesa preventiva ammessa.                                
Il termine per la conclusione del procedimento e' di 90 giorni, che             
decorrono dalla data di ricevimento della richiesta di erogazione del           
contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di           
documentazione integrativa da parte degli uffici.                               
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei             
confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui                  
contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo              
comma dell'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.                          
La Regione Emilia-Romagna in relazione alle specifiche competenze,              
puo' disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale                     
integrazione documentale e di dati conoscitivi.                                 
16. Cause di improcedibilita' e motivi di esclusioni                            
Sono motivo di improcedibilita' della domanda di agevolazione:                  
a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o             
mediante mezzi diversi da quelli stabiliti;                                     
b) la mancata utilizzazione dei fac-simili Allegati 1 e 2 di cui al             
paragrafo 6 del presente bando;                                                 
c) mancata sottoscrizione dell'istanza e/o mancata autenticazione               
della stessa e/o mancata presentazione della fotocopia del documento            
di identita' del firmatario;                                                    
d) la mancata presentazione della relazione generale e descrittiva              
del progetto di cui al paragrafo 6 del presente bando;                          
e) la mancata presentazione della convenzione e/o della concertazione           
di cui al punto 5 del presente bando.                                           
Costituiscono motivo di esclusione:                                             
a) la mancanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 3.1 e 4.1 della             
presente deliberazione;                                                         
b) l'incompleta o mancata integrazione della domanda, ove richiesta,            
entro i termini stabiliti;                                                      
c) il fatto che il soggetto beneficiario si trovi in stato di                   
liquidazione volontaria o sia sottoposto a procedure concorsuali.               
Dell'accertata improcedibilita' e dei  motivi di esclusione verra'              
data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 13 del presente              
bando.                                                                          
Nota                                                                            
* I soggetti inseriti nella graduatoria approvata con deliberazione             
della Giunta regionale n. 1971 del 7 ottobre 2003 risultanti                    
ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi, ai fini                     
dell'ammissione ai contributi previsti dal presente bando debbono               
presentare la domanda, redatta in carta legale secondo i modelli                
allegati alla presente deliberazione, sottoscritta dal legale                   
rappresentante del soggetto beneficiario, senza la relativa                     
documentazione prevista. I soggetti costituitisi sotto forma di ATI o           
CTI devono, se necessario, adeguare il relativo Atto costitutivo alle           
prescrizioni previste nella nota inserita nel modulo di domanda                 
(Allegato 1).                                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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