REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1469

Diritto allo studio - Piano di riparto tra i Comuni delle risorse per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - A.S. 2003/2004 (Legge 448/98, DPCM 320/99, DPCM 226/00)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DPCM 4 luglio 2000, n. 226 recante disposizioni per l'attuazione           
dell'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente la                
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni che            
adempiono all'obbligo scolastico e agli studenti delle scuole medie             
superiori;                                                                      
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) la quale           
per le finalita' di cui al predetto art. 27 della Legge 448/98                  
dispone uno stanziamento pari ad Euro 103.291.000,00 invariato                  
rispetto all'anno precedente;                                                   
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 ed in particolare l'art. 7, comma 3,             
in base al quale la Giunta regionale provvede al riparto dei fondi a            
favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3;                     
- il decreto dirigenziale del 13 febbraio 2002 del MIUR che                     
stabilisce il tetto massimo della dotazione libraria necessaria per             
le discipline di ciascun anno di corso della scuola secondaria di               
primo grado e del primo anno di corso delle diverse tipologie delle             
scuole secondarie superiori, confermato anche per l'a.s. 2003/2004              
con nota prot. n. 5036 del 13 marzo 2003 a firma del Direttore                  
generale per gli Ordinamenti scolastici - Dipartimento per lo                   
Sviluppo dell'Istruzione del MIUR;                                              
rilevato:                                                                       
- che con nota protocollo n.1932 Dip Segr. del 16 luglio 2003 il MIUR           
trasmette il D.D. 16 Luglio 2003 con il quale - in attesa di apposito           
DPCM che recepisca i dettami della sentenza della Corte                         
Costituzionale n. 419 del 3/21 dicembre 2001 che ha annullato l'art.            
3, comma 1 del DPCM 320/99 e l'art. 1, commi 1 e 2 del DPCM 226/00              
laddove escludono dal beneficio le Province autonome di Trento e                
Bolzano - si dispone il piano di riparto tra le Regioni della somma             
complessiva di 103.291.000,00 di cui alla citata Legge 448/01 e che             
pertanto risulta assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di              
Euro 2.940.478,00 per gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e           
per gli alunni della scuola secondaria superiore;                               
- che le risorse vengono erogate alle Regioni all'atto della                    
trasmissione al Ministero dell'Interno dei piani di riparto fra i               
Comuni, cosi' come disposto dall'art. 1, comma d) del DPCM n. 226 del           
4/7/2000;                                                                       
preso atto che, il succitato D.D. del MIUR e' stato emanato in data             
successiva al termine, fissato dal DPCM 226/00, per la trasmissione             
al Ministero dell'Interno, da parte delle Regioni e delle P.A, del              
piano di riparto dei fondi tra i Comuni;                                        
ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione del piano di              
riparto delle risorse 2003, in armonia con i citati DPCM 320/99 e               
226/00 al fine di avviare le procedure per disporre delle risorse               
relative alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo              
agli aventi diritto sin dall'inizio dell'a.s. 2003/2004;                        
ritenuto opportuno - a seguito dell'abrogazione della Legge 9/99                
disposta dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 - ricomprendere le quote              
spettanti agli alunni del I anno della scuola superiore nel quadro              
delle risorse destinate alla scuola secondaria superiore;                       
rilevato che essendo disponibili i dati relativi al numero di                   
studenti che hanno usufruito del provvedimento nell'anno scolastico             
2002/2003 in applicazione del DPCM 320/99 e successive modifiche,               
nonche' dei criteri di cui alla deliberazione del Consiglio regionale           
n. 300 del 18 dicembre 2001, e' possibile predisporre su tale base il           
piano regionale di riparto per l'anno scolastico 2003/2004, soggetto            
ad una ulteriore definizione successivamente alla trasmissione alla             
Regione, a consuntivo, dei dati relativi alle domande effettivamente            
accolte da parte degli EE.LL.;                                                  
considerato:                                                                    
- che al fine di coordinare e rendere quanto piu' rapido possibile              
l'espletamento delle procedure di competenza delle Province, dei                
Comuni e delle scuole si rende opportuno fissare al 15 ottobre 2003             
il termine per la presentazione delle domande compilate sull'apposito           
modello concertato con l'apposito gruppo interistituzionale,                    
ricostituito con determina del DG Cultura Formazione e Lavoro n. 1518           
del 18/2/2003 e successive modifiche;                                           
- che per il conseguimento degli obiettivi oggetto delle norme in               
applicazione si rende altresi' necessario stabilire che l'importo del           
beneficio non puo' superare il costo della dotazione di testi della             
classe frequentata, stabilito per l'anno scolastico 2003/2004 con il            
decreto dirigenziale del 13 febbraio 2002 del MIUR, nonche' il costo            
effettivamente sostenuto, qualora inferiore;                                    
- che le quote di risorse destinate agli alunni della scuola                    
dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori possono essere                 
utilizzate secondo il fabbisogno effettivo e percio' a reciproca                
integrazione;                                                                   
ritenuto di procedere all'approvazione del piano di riparto fra i               
Comuni delle risorse destinate alla fornitura gratuita o semigratuita           
dei libri di testo, al fine di trasmettere il piano stesso al                   
Ministero dell'Interno;                                                         
richiamati l'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e la propria                
delibera n. 447 del 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle            
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto ai sensi della predetta legge e deliberazione:                        
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;             
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il piano di riparto fra i Comuni delle risorse                  
assegnate alla Regione Emilia-Romagna secondo le Tabelle A e A/1                
allegate al decreto dirigenziale del MIUR del 16 luglio 2003 cosi'              
come riportato nel quadro allegato alla presente deliberazione quale            
parte integrante e sostanziale, soggetta ad una ulteriore definizione           
successivamente alla trasmissione alla Regione, a consuntivo, dei               
dati relativi alle domande accolte dagli EE.LL.;                                
2) di dare atto che si provvedera' con apposito provvedimento ad                
apportare le conseguenti variazioni al Bilancio regionale per                   
l'esercizio finanziario 2003 sia nello stato di previsione delle                
entrate sia in quello delle spese ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23           
dicembre 2002, n. 39;                                                           
3) di stabilire che la misura massima del beneficio erogabile e'                
determinata nel costo della dotazione di testi della classe                     
frequentata entro i limiti stabiliti per l'anno scolastico 2003/2004            
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;                
4) di stabilire che le quote assegnate per gli alunni della scuola              
media inferiore e delle scuole secondarie superiori possono essere              
utilizzate a reciproca integrazione in relazione al numero effettivo            
degli aventi diritto al beneficio;                                              
5) di stabilire che per le domande relative agli alunni di scuole               
dell'Emilia-Romagna residenti in Regioni che erogano il beneficio               
secondo il criterio "della scuola frequentata", competente                      
all'erogazione del beneficio e' il Comune sul cui territorio si trova           
la scuola frequentata dallo studente; qualora il richiedente risieda            
in una Regione, diversa dalla Regione Emilia-Romagna, che applichi il           
criterio della residenza, il Comune, nel cui territorio si trova la             
scuola frequentata, dovra' trasmettere la domanda al Comune di                  
residenza ed in copia, per conoscenza, alla Regione di residenza;               
6) di dare atto che all'assunzione degli impegni di spesa e alla                
liquidazione ed erogazione alle Province provvedera' successivamente            
alla trasmissione dei dati a consuntivo, con propri atti formali il             
Dirigente regionale competente per materia;                                     
7) di fissare al 15 ottobre 2003 il termine definitivo per la                   
presentazione alle scuole delle domande di ottenimento del                      
beneficio;                                                                      
8) di stabilire che i Comuni devono richiedere a un campione non                
inferiore al 5% l'esibizione di ogni documentazione comprovante                 
quanto autocertificato;                                                         
9) di trasmettere il presente atto deliberativo al Ministero                    
dell'Interno ai sensi e per gli effetti dei DPCM richiamati in                  
premessa;                                                                       
10) di disporre l'integrale pubblicazione del presente atto nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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