REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1518

Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami (L.R. 8/94, art. 62)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione           
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in             
particolare l'art. 5, comma 1, in base al quale le Regioni sono                 
chiamate ad emanare norme relative all'all                                      
richiamata altresi' la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per            
la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'            
venatoria" che al comma 1 dell'art. 55 consente, per l'esercizio                
dell'attivita' venatoria, oltre ai richiami d                                   
visto, in particolare, l'art. 62 della sopra citata legge regionale,            
che prevedeva l'emanazione da parte della Regione di direttive                  
vincolanti in materia di allevamento, vendita e detenzione di uccelli           
allevati appartenenti alle specie cacciabili e                                  
preso atto che, in attuazione della sopraddetta normativa, si e'                
provveduto ad emanare - con propria deliberazione n. 3809 del 24                
ottobre 1995, poi modificata dalla deliberazione n. 1901 del 30                 
luglio 1996 - specifiche direttive in tal senso;                                
vista la L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 ed in particolare l'art. 47 che,           
sostituendo integralmente il citato articolo 62, considera                      
separatamente le tematiche oggetto di direttiva da parte della                  
Regione relativamente all'allevamento, alla vendita e de                        
dato atto che, in applicazione del citato art. 47, si provvede con              
separata deliberazione alla emanazione di nuove direttive in materia            
di allevamento di fauna selvatica;                                              
ritenuto altresi' opportuno emanare, anche alla luce dell'esperienza            
fin qui maturata, nuove direttive in materia di detenzione di uccelli           
allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come                    
richiami;                                                                       
dato atto che sono state espletate le consultazioni previste al comma           
1 dell'art. 10 della L.R. 8/94, cosi' come modificata dalla L.R.                
6/00;                                                                           
vista la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                  
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'area Agricoltura;                                      
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il               
punto 4.1.1. dell'Allegato;                                                     
dato atto, pertanto, del parere favorevole di regolarita'                       
amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura dr. Dario            
Manghi in merito alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37,            
comma 4 della citata L.R. 43/01 e della richiamata d                            
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile;                                                              
a maggioranza dei presenti con il voto contrario dell'Assessore                 
Gianluca Borghi                                                                 
delibera:                                                                       
1) di emanare, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 8/94 come sostituito            
dall'art. 47 della L.R. 6/00, nella formulazione allegata al presente           
atto quale parte integrante e sostanziale, le "Direttive concernenti            
la  detenzione di uccelli allevati appar                                        
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
3) di stabilire che gli effetti del presente atto decorrono dalla               
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e che, pertanto, da              
tale data cessano di avere applicazione le direttive approvate con              
deliberazione n. 3809 del 24 ottobre 1995 e succ                                
ALLEGATO                                                                        
Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati appartenenti            
alle specie cacciabili e loro uso come richiami (L.R. 8/94, art. 62)            
Art. 1                                                                          
Specie consentite                                                               
Sono consentiti la detenzione e l'uso quali richiami di esemplari               
allevati e appartenenti alle seguenti specie: Allodola, Cesena, Tordo           
sassello, Tordo bottaccio, Storno, Merlo, Passero, Passera mattugia,            
Pavoncella, Colombaccio e Germano reale.                                        
La detenzione degli esemplari acquistati deve essere comunicata alla            
Provincia di residenza che, in relazione all'opzione venatoria                  
compiuta da ogni cacciatore, ne autorizza l'uso nei limiti di cui al            
successivo art. 2.                                                              
La comunicazione deve essere accompagnata da copia della                        
documentazione rilasciata dall'allevatore comprovante l'avvenuta                
cessione dei richiami e da una autocertificazione del cacciatore che            
ne attesti la regolare marcatura.                                               
L'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio           
deve essere conservata dal cacciatore ed esibita agli agenti di                 
vigilanza qualora richiesta.                                                    
I cacciatori che risultino in possesso di esemplari appartenenti a              
specie che, a qualsiasi titolo, non siano piu' contemplate nel novero           
di quelle utilizzabili a fini di richiamo, devono darne tempestiva              
comunicazione scritta alla Provincia di                                         
Art. 2                                                                          
Detenzione ed uso a fini venatori                                               
Ad ogni cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi della            
lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della Legge statale 157/92, e'                
consentito l'uso di richiami allevati fino ad un massimo di dieci               
unita' per specie e fino ad un massimo complessi                                
Ai cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da appostamento              
temporaneo ai sensi della lett. c) del comma 5 dell'art. 12 della               
sopracitata Legge statale 157/92 l'uso di detti richiami e'                     
consentito fino ad un massimo complessivo di dieci unit                         
La detenzione di detti esemplari non e' soggetta a limiti                       
quantitativi.                                                                   
Gli esemplari detenuti ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1            
devono provenire da allevamenti autorizzati, devono essere                      
regolarmente marcati con anello inamovibile numerato secondo le                 
indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna                        
Art. 3                                                                          
Richiami nati in cattivita'                                                     
Il cacciatore al quale, eccezionalmente, si riproducano i richiami da           
lui detenuti a fini venatori, e' tenuto a darne tempestiva                      
comunicazione alla Provincia cosi' da consentire alla stessa di                 
provvedere alla marcatura dei "pullus", entro 10 giorni                         
I diametri interni degli anelli chiusi, riferiti ad ogni singola                
specie, vengono stabiliti dalla Provincia sulla base delle                      
indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.             
Tali esemplari possono essere liberamente detenuti dal cacciatore               
presso il quale si siano riprodotti e che si sia attenuto alle                  
sopradescritte disposizioni ed utilizzati nell'esercizio venatorio,             
secondo i limiti numerici di cui al precedente                                  
Art. 4                                                                          
Modalita' di trasporto ed utilizzo dei richiami                                 
consentita ai fini venatori per il trasporto dei richiami ed il loro            
utilizzo, la detenzione dei medesimi in gabbie tradizionali in legno            
o materiale plastico, a spigoli arrotondati, con il fondo formato               
anche da barrette metalliche, che abbi                                          
a) per gli esemplari appartenenti alla specie Allodola, Passero e               
Passera mattugia: lunghezza cm. 20; larghezza cm. 15; altezza cm.               
20;                                                                             
b) per gli esemplari appartenenti alle specie Merlo, Cesena, Tordo              
bottaccio, Tordo sassello e Storno: lunghezza cm. 30; larghezza cm.             
25; altezza cm. 25. Ciascuna gabbia puo' contenere un solo                      
esemplare.Il trasporto degli esemplari di cui alle sopracitate                  
lettere a) e b) puo' essere effettuato anche utilizzando ceste o                
cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al                
numero dei sogget                                                               
c) per gli esemplari appartenenti alle specie Pavoncella e                      
Colombaccio: ceste o cassette, con il tetto in tela, le cui                     
dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la              
cui altezza non sia comunque inferiore a cm 40 e che non contengan              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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