COMUNICATO
Elettrodotto 220 kV Colorno - La Spezia. Variante all'elettrodotto denominato "Sandra' - Apuana" per interferenze con la futura linea Alta Velocita' al Km. 10+355 e con elettrodotto 132 kV in comune di Parma. Prot. n. DT/2003/00207 del 5/5/2003
Vista l'istanza in data 14/2/2002, corredata di relazione tecnica e
disegni, con la quale la TERNA SpA Area Operativa Trasmissione di
Firenze con sede a Firenze, Lungarno Colombo 54, ha chiesto, ai sensi
dell'art. 111 del TU 11/12/1933, n. 1775, l'autorizzazione, con
efficacia dichiarazione di pubblica utilita', urgenza,
indifferibilita' e inamovibilita', ai sensi dell'art. 9 del DPR
342/65, alla costruzione e all'esercizio di una variante
all'esistente elettrodotto a 220 kV denominato Bussolengo - Vigheffio
(gia' Sandra' - Apuania), autorizzato con DM del 12/8/1957, n.
3598/Ve nel tratto denominato "Colorno - La Spezia", tra i sostegni
231-232, in comune di Parma;
considerato che la costruzione di tale collegamento in cavo aereo in
variante al percorso originario si rende necessaria per non
interferire con la futura linea ferroviaria ad alta velocita' al Km.
10+335 e con l'elettrodotto 132 kV dt FS in comune di Parma.
Art. 1 - La TERNA SpA, Area Operativa Trasmissione di Firenze con
sede a Firenze, Lungarno Colombo 54, e' autorizzata a costruire ed
esercire, a variante dell'esistente elettrodotto a 220 kV "Bussolengo
- Vigheffio (gia' Sandra' - Apuania), nel tratto denominato "Colorno
- La Spezia", il collegamento elettrico aereo di cui alle premesse.
Art. 2 - Ai sensi dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342 il presente
decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del
suaccennato collegamento elettrico ha efficacia di dichiarazione di
pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza ai sensi e
per gli effetti dell'art. 71 della Legge 25/6/1868, n. 2359.
Le opere autorizzate con il presente decreto sono inamovibili ai
sensi dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342 e ad esse non si
applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art.
122 del TU 11/12/1933, n. 1775.
Art. 3 - I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro
3 mesi dalla data del presente decreto e condotti a termine entro 8
mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine di 3 mesi la TERNA
SpA dovra' presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato regionale alle OOPP per l'Emilia-Romagna -
Nucleo Operativo di Parma, a norma dell'art. 116 del RD 1775/33, i
piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei
beni rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione
delle opere in questione, a termini della Legge 25/6/1865, n. 2359 e
successive modificazioni.
Art. 4 - Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformita'
alle norme tecniche di cui al DI 21/3/1988, n. 449 e successive
modificazioni ed integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive
specificate nel voto 457/98 in data 17/12/1998 di cui alle premesse,
alle osservazioni formulate dal Consiglio Superiore dei LLPP con il
citato voto 413/02, alle prescrizioni e osservazioni imposte dalle
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate nonche' secondo le
modalita' costruttive previste nel progetto allegato all'istanza del
14/2/2002, e in osservanza delle disposizioni di cui al DPCM
24/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme
vigenti in materia di elettrodotti.
Dei suddetti adempimenti la TERNA SpA dovra' fornire apposita
dettagliata relazione ai fini del collaudo.
Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da
apposita commissione ministeriale.
Art. 5 - L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei
diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni delle singole
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, ai sensi dell'art. 120
del citato TU 11/12/1933, n. 1775.
In conseguenza la Societa' viene ad assumere la piena responsabilita'
per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni
comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi,
sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte
di terzi che si ritenessero danneggiati.
Art. 6 - La Societa' resta obbligata ad eseguire, durante la
costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o
modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela
dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno
all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso
d'inadempimento.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a
carico della TERNA SpA a norma della Legge 15/11/1973, n. 765.
Il Prefetto della Provincia di Parma e l'ingegnere del Provveditorato
regionale alle OOPP per l'Emilia-Romagna dirigente il Nucleo
Operativo di Parma, curano, sulla base delle competenze attribuite
dalla normativa vigente, l'esecuzione del presente decreto.
Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Agricola