MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIREZIONE PER LA DIFESA DEL TERRITORIO

COMUNICATO

Elettrodotto 220 kV Colorno - La Spezia. Variante all'elettrodotto denominato "Sandra' - Apuana" per interferenze con la futura linea Alta Velocita' al Km. 10+355 e con elettrodotto 132 kV in comune di Parma. Prot. n. DT/2003/00207 del 5/5/2003

Vista l'istanza in data 14/2/2002, corredata di relazione tecnica e             
disegni, con la quale la TERNA SpA Area Operativa Trasmissione di               
Firenze con sede a Firenze, Lungarno Colombo 54, ha chiesto, ai sensi           
dell'art. 111 del TU 11/12/1933, n. 1775, l'autorizzazione, con                 
efficacia dichiarazione di pubblica utilita', urgenza,                          
indifferibilita' e inamovibilita', ai sensi dell'art. 9 del DPR                 
342/65, alla costruzione e all'esercizio di una variante                        
all'esistente elettrodotto a 220 kV denominato Bussolengo - Vigheffio           
(gia' Sandra' - Apuania), autorizzato con DM del 12/8/1957, n.                  
3598/Ve nel tratto denominato "Colorno - La Spezia", tra i sostegni             
231-232, in comune di Parma;                                                    
considerato che la costruzione di tale collegamento in cavo aereo in            
variante al percorso originario si rende necessaria per non                     
interferire con la futura linea ferroviaria ad alta velocita' al Km.            
10+335 e con l'elettrodotto 132 kV dt FS in comune di Parma.                    
Art. 1 - La TERNA SpA, Area Operativa Trasmissione di Firenze con               
sede a Firenze, Lungarno Colombo 54, e' autorizzata a costruire ed              
esercire, a variante dell'esistente elettrodotto a 220 kV "Bussolengo           
- Vigheffio (gia' Sandra' - Apuania), nel tratto denominato "Colorno            
- La Spezia", il collegamento elettrico aereo di cui alle premesse.             
Art. 2 - Ai sensi dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342 il presente             
decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del                 
suaccennato collegamento elettrico ha efficacia di dichiarazione di             
pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' ed urgenza ai sensi e             
per gli effetti dell'art. 71 della Legge 25/6/1868, n. 2359.                    
Le opere autorizzate con il presente decreto sono inamovibili ai                
sensi dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342 e ad esse non si                    
applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art.            
122 del TU 11/12/1933, n. 1775.                                                 
Art. 3 - I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro            
3 mesi dalla data del presente decreto e condotti a termine entro 8             
mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine di 3 mesi la TERNA            
SpA dovra' presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei                   
Trasporti - Provveditorato regionale alle OOPP per l'Emilia-Romagna -           
Nucleo Operativo di Parma, a norma dell'art.  116 del RD 1775/33, i             
piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei              
beni rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione                
delle opere in questione, a termini della Legge 25/6/1865, n. 2359 e            
successive modificazioni.                                                       
Art. 4 - Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformita'               
alle norme tecniche di cui al DI 21/3/1988, n. 449 e successive                 
modificazioni ed integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive            
specificate nel voto 457/98 in data 17/12/1998 di cui alle premesse,            
alle osservazioni formulate dal Consiglio Superiore dei LLPP con il             
citato voto 413/02, alle prescrizioni e osservazioni imposte dalle              
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate nonche' secondo le                
modalita' costruttive previste nel progetto allegato all'istanza del            
14/2/2002, e in osservanza delle disposizioni di cui al DPCM                    
24/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme                  
vigenti in materia di elettrodotti.                                             
Dei suddetti adempimenti la TERNA SpA dovra' fornire apposita                   
dettagliata relazione ai fini del collaudo.                                     
Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da             
apposita commissione ministeriale.                                              
Art. 5 - L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei                  
diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni                 
vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di                  
energia elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni delle singole            
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, ai sensi dell'art. 120           
del citato TU 11/12/1933, n. 1775.                                              
In conseguenza la Societa' viene ad assumere la piena responsabilita'           
per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni                   
comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi,                 
sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte           
di terzi che si ritenessero danneggiati.                                        
Art. 6 - La Societa' resta obbligata ad eseguire, durante la                    
costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o            
modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela             
dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno                   
all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso                        
d'inadempimento.                                                                
Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a            
carico della TERNA SpA a norma della Legge 15/11/1973, n. 765.                  
Il Prefetto della Provincia di Parma e l'ingegnere del Provveditorato           
regionale alle OOPP per l'Emilia-Romagna dirigente il Nucleo                    
Operativo di Parma, curano, sulla base delle competenze attribuite              
dalla normativa vigente, l'esecuzione del presente decreto.                     
Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale           
al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo              
dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi             
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Bruno Agricola                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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