REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 139

Influenza aviaria misure di contenimento dell'influenza aviaria stipiti a bassa patogenicita' sul territorio della regione Emilia-Romanga e revoca della Zona di attenzione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Vista la propria ordinanza n. 98 dell'11/4/2003 con la quale sono               
state adottate misure di contenimento  dell'influenza aviaria da                
stipiti a bassa patogenicita' sul territorio regionale;                         
considerato che, secondo quanto previsto da tale ordinanza, sono                
stati effettuati con esito favorevole, due controlli a distanza di              
almeno 20 giorni, in tutti gli allevamenti di volatili delle specie             
sensibili presenti nella zona di attenzione cosi' come descritta                
all'Allegato 1 dell'ordinanza 98/03 comprendente la parte della                 
provincia di Rimini cosi' delimitata: a nord: dalla Chiesa di Viserba           
- Via G. Venieri direzione monte - Via Popilia - Via Del Rivo - Via             
delle Cascine - Via Orsoleto direzione monte, sino all'incrocio con             
Via Tolemaide - Via Tolemaide direzione monte (sino al confine con il           
Comune di Santarcangelo di Romagna) - Via Santarcangiolese fino                 
all'incrocio con via Marecchiese; a nord-ovest: Via Marecchiese fino            
confine del Comune di Montescudo; a ovest dal confine con la                    
Repubblica di San Marino; a sud: confine del Comune di Montescudo,              
confine del Comune di Montecolombo; a sud-est a partire dal confine             
del Comune di Montecolombo la strada di collegamento Osteria Nuova -            
Colombara - Cevolabbate - San Clemente - Bivio per Castellaccio fino            
al confine del Comune di Riccione quindi il confine del Comune di               
Riccione;                                                                       
ritenuto necessario, alla luce della situazione epidemiologica                  
presente in altre regioni, mantenere le misure generali di controllo            
previste per l'intero territorio regionale ritenendo pero' opportuno            
autorizzare la vendita di polli, quaglie e faraone nei mercati delle            
provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena che sono le aree           
a minore concentrazione di allevamenti avicoli, in considerazione del           
fatto che a livello regionale e' stata revocata la zona di attenzione           
quindi si e' ridotto il rischio di diffusione della malattia;                   
ritenuto necessario revocare la precedente ordinanza n. 98                      
dell'11/4/2003;                                                                 
visti:                                                                          
- il TULLSS approvato con RD 1265/34;                                           
- la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed                     
integrazioni;                                                                   
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,             
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;                              
- la Legge n. 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro                
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;                  
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione            
dei criteri per il calcolo del valore di mercato  degli animali                 
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;                        
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione                
della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta            
contro l'influenza aviaria;                                                     
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali - dott. Franco Rossi -           
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione           
della Giunta regionale 447/03;                                                  
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina:                                                                         
Punto 1 - Misure sanitarie per il territorio regionale                          
In tutto il territorio regionale devono essere applicate le seguenti            
misure:                                                                         
1) E' fatto divieto di introdurre nel territorio regionale volatili             
provenienti da aziende situate nelle zone di attenzione o protezione            
di altre regioni. In deroga e' permessa, a seguito di parere del                
Servizio Veterinario ricevente, l'introduzione di volatili destinati            
alla macellazione in macelli di questa regione se provenienti da zone           
di attenzione nel rispetto dei requisiti indicati nella nota del                
Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti di questa Regione prot. n.              
ASS/02/43458 del 7/11/2002 e alle seguenti condizioni:                          
- esecuzione, con esito favorevole, di una ispezione veterinaria                
ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che            
deve essere ripetuta ogni due giorni, per i carichi successivi della            
stessa partita, fino allo svuotamento dell'allevamento;                         
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni           
di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico e, laddove possibile in            
relazione alla taglia, di 10 tamponi tracheali nelle 48 ore                     
precedenti il primo carico, per la ricerca dell'antigene virale. I              
campioni devono essere esaminati presso la sede dell'Istituto                   
Zooprofilattico Sperimentale Sezione provinciale di Forli'.                     
Inoltre negli stabilimenti Agricola Trevalli (062M) di Reggio Emilia,           
AA agricola Anzolese (035M) di Anzola Emilia - Bologna e Pollo del              
Campo (0142M) di Final di Reno (FE) sono permesse le introduzioni di            
volatili, provenienti dalle zone di protezione di questa e di altre             
regioni, per l'immediata macellazione, alle condizioni sopra elencate           
e secondo quanto previsto dal DPR 17/12/1997, n. 495, Allegato 1,               
Capitolo VI, comma 31, punto C primo paragrafo, con il rispetto delle           
norme di sicurezza atte ad evitare ogni possibile diffusione di                 
malattia.                                                                       
2) I titolari dei mangimifici e dei mezzi di trasporto devono                   
garantire che il trasporto di mangime ad allevamenti avicoli sia                
effettuato con  automezzi adeguatamente disinfettati prima e dopo               
ogni trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi per           
piu' allevamenti senza che siano eseguiti il completo lavaggio e                
disinfezione dell'automezzo. L'operazione sara' comprovata dalla                
compilazione del "Certificato di pulizia e disinfezione per i mezzi             
utilizzati per il trasporto di pollame e prodotti derivati" parte 1             
dell'Allegato I parte integrante della presente ordinanza. Gli                  
automezzi utilizzati per i trasporti in zone di attenzione o                    
protezione non possono essere utilizzati per il trasporto in aziende            
regionali a meno che non siano trascorse 24 ore dall'ultimo trasporto           
e dalla disinfezione.                                                           
3) Il trasporto di animali delle specie sensibili e uova deve                   
avvenire con automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni                  
trasporto, con lo stesso automezzo non devono essere effettuati                 
carichi consecutivi in piu' allevamenti senza che siano stati                   
eseguiti, tra un carico e l'altro, il lavaggio e la disinfezione                
dell'automezzo con almeno 24 ore di fermo nel caso di trasporto da o            
verso zone di attenzione, i contenitori delle uova da cova o dei                
pulcini devono essere monouso, salvo specifiche e motivate                      
autorizzazioni del Veterinario Ufficiale e deve essere garantita la             
rintracciabilita' delle partite.                                                
4) I proprietari degli automezzi per la raccolta di carcasse,                   
cascami, pollina e rifiuti degli allevamenti garantiscono che gli               
automezzi siano adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni                    
trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi per piu'           
allevamenti delle specie sensibili, inoltre i cassoni o i contenitori           
devono essere opportunamente lavati e disinfettati ed utilizzati                
alternativamente in allevamenti di animali di specie sensibili e non.           
Gli automezzi utilizzati per i trasporti in zone di attenzione o                
protezione non possono essere utilizzati per il trasporto in aziende            
regionali a meno che non siano trascorse 24 ore dall'ultimo trasporto           
e dalla disinfezione.                                                           
5) Negli impianti di produzione di esche da pesca e' vietata                    
l'introduzione di rifiuti di origine avicola provenienti dalle zone             
di attenzione o protezione.                                                     
6) La raccolta di avanzi e rifiuti di origine animale dai macelli di            
volatili deve avvenire con cassoni o contenitori che non vengano                
utilizzati per la raccolta in aziende che allevano animali delle                
specie sensibili ed i materiali devono essere destinati ad impianti             
che garantiscano il trattamento termico di sicurezza, gli automezzi             
devono essere lavati e disinfettati dopo ogni carico.                           
7) Negli allevamenti avicoli la raccolta di volatili di scarto e                
sottopeso durante il ciclo produttivo e' vietata, il loro ritiro deve           
avvenire al termine del regolare ciclo di allevamento in concomitanza           
con il normale conferimento al macello.                                         
8) I mezzi di trasporto, a comprova delle avvenute operazioni di                
lavaggio e disinfezione, devono circolare con l'apposito modello                
previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanita' prot. n.                
600.6/24461/57N/483 dell'11/2/2000, che si riporta in Allegato I                
parte integrante della presente ordinanza. La parte 2 relativa alla             
certificazione veterinaria e' obbligatoria per le disinfezioni                  
eseguite nei macelli.                                                           
9) In tutto il territorio regionale gli animali delle specie                    
sensibili destinati alla macellazione, o comunque allo spostamento,             
devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario              
ufficiale 48 ore prima del carico e, nei macelli, deve comunque                 
essere sempre effettuata la visita ante-mortem degli animali.                   
10) I pulcini provenienti da incubatoi situati in altre regioni sedi            
di focolai devono essere controllati all'arrivo e sottoposti ad                 
accertamenti sierologici e virologici. L'invio dei pulcini deve                 
essere concordato con il Servizio Veterinario competente con almeno 5           
giorni di anticipo.                                                             
Nell'allevamento di destinazione non vi devono essere animali di                
specie sensibili.                                                               
11) Negli allevamenti di galline ovaiole devono essere utilizzati per           
le uova contenitori lavati accuratamente e disinfettati, qualora                
vengano utilizzati contenitori in cartone, anche nel caso dei cartoni           
separatori, devono essere monouso.                                              
12) I titolari di allevamenti di animali delle specie sensibili, con            
una consistenza di entita' superiore ai 500 capi, sono tenuti a                 
segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio il                  
nominativo del veterinario addetto all'assistenza nel proprio                   
allevamento e a far pervenire, con cadenza quindicinale, una                    
sintetica relazione sullo stato sanitario dell'allevamento con                  
particolare riferimento alla mortalita' e agli eventuali trattamenti            
terapeutici praticati.                                                          
13) I titolari di tutti gli allevamenti avicoli, rurali ed                      
industriali, devono segnalare ai Servizi Veterinari competenti                  
qualsiasi caso di malattia del pollame che possa ricondursi ad                  
influenza aviare, nonche' qualsiasi caso di mortalita' non riferibile           
a cause accertate.                                                              
14) E' vietata l'immissione di selvaggina delle specie sensibili                
proveniente da allevamenti o territori soggetti a restrizioni.                  
15) I titolari di allevamento di animali delle specie sensibili                 
adibite al ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita            
(svezzamento) devono garantire la separazione delle partite di                  
animali introdotte e la tenuta di un registro di carico e scarico. In           
tali allevamenti la movimentazione e' possibile a condizione che nei            
5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati             
sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione            
alla taglia dell'animale, al tampone tracheale per la ricerca                   
dell'antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la                        
movimentazione; nel caso si tratti di oche o anatre dovra' essere               
eseguito esclusivamente il tampone per il controllo virologico. In              
deroga, i controlli da eseguirsi prima di ciascuna movimentazione               
possono essere sostituiti da controlli  sierologici e/o virologici              
settimanali, se lo svezzatore introduce esclusivamente soggetti di 1            
giorno, provenienti da incubatoi  che certificano di non introdurre             
uova da cova da zone di attenzione o protezione. Nel caso in cui gli            
incubatoi di provenienza introducano uova da cova da allevamenti                
posti in zone di attenzione o protezione, sul modello 4 di tutte le             
partite di soggetti di 1 giorno introdotte deve essere dichiarato, da           
parte del veterinario ufficiale, che i riproduttori sono stati                  
sottoposti a controlli sierologici e virologici eseguiti con cadenza            
almeno mensile, con esito favorevole.                                           
In uno o piu' allevamenti di destinazione, a campione, dovranno                 
essere eseguiti gli stessi controlli.                                           
16) E' vietata la vendita ambulante di animali delle specie                     
sensibili. La vendita di animali delle specie sensibili presso                  
rivendite o negozi autorizzati e' consentita solo se gli animali sono           
scortati da una documentazione attestante la provenienza e l'esito              
favorevole dei controlli sanitari sull'allevamento di provenienza.              
17) Sono sospesi i mercati e le fiere di animali delle specie                   
sensibili. In deroga nelle sole province di Piacenza, Parma, Reggio             
Emilia e Modena possono essere autorizzati i mercati esclusivamente             
per le specie pollo, faraona e quaglia e a condizione che  la vendita           
di tali volatili sia consentita solo a coloro che hanno una                     
autorizzazione per l'assegnazione di un posto fisso o comunque siano            
identificati mediante apposito tesserino che autorizza l'accesso al             
mercato e nel rispetto delle seguenti misure:                                   
- gli animali non provengono da zone soggette a restrizioni;                    
- nell'allevamento di provenienza nei 7 giorni precedenti la                    
movimentazione almeno 10 animali sono stati sottoposti con esito                
favorevole a controllo sierologico e tampone tracheale per la ricerca           
dell'antigene virale;                                                           
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 con                       
attestazione veterinaria relativa all'esito e alla data degli esami             
diagnostici eseguiti;                                                           
- il trasporto dall'allevamento di provenienza al mercato deve                  
avvenire senza che gli animali vengano in contatto con altri animali            
delle specie sensibili;                                                         
- da parte del titolare del posto al mercato deve essere fornito al             
Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente            
per il mercato stesso un elenco scritto degli allevamenti di                    
provenienza degli animali; tale comunicazione deve avvenire almeno              
due giorni prima dello svolgimento del mercato.                                 
18) Sono sospesi i concentramenti di animali delle specie sensibili.            
In deroga possono essere autorizzati i concentramenti di piccioni               
organizzati esclusivamente a scopo sportivo. Tale deroga non puo'               
essere applicata nelle province di Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini.             
Punto 2 - Sanzioni                                                              
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente ordinanza sono              
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del DLgs 196/99.           
Punto 3 - Disposizioni finali                                                   
1) Nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i                     
veterinari ispettori intensificano, a fini di monitoraggio, i                   
prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei                  
confronti dei virus influenzali secondo le modalita' sotto riportate:           
- volatili da carne (con esclusione delle partite gia' saggiate al              
momento del carico) prelievo su tutte le partite di 10 campioni di              
sangue.                                                                         
2) I veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i trasportatori ed           
il personale al momento della entrata in allevamento devono                     
rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad               
evitare ogni ulteriore diffusione del contagio.                                 
3) Le misure previste dalla presente ordinanza possono essere                   
modificate con l'evolversi della situazione epidemiologica.                     
Punto 4 - Revoca ordinanze precedenti                                           
L'ordinanza regionale n. 98 dell'11/4/2003 e' revocata.                         
Punto 5 - Competenze                                                            
I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori            
delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi               
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di               
vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19,               
nonche' gli agenti della forza pubblica, sono incaricati, ciascuno              
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.           
La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'                    
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    
ALLEGATO I                                                                      
Certificato di pulizia e disinfezione per i mezzi utilizzati per il             
trasporto di pollame e prodotti derivati                                        
1. Dichiarazione dell'operatore/conducente del mezzo di trasporto               
Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo (tipo/targa) . . . .           
. . . . . . . . . . dichiara che:                                               
- il piu' recente scarico di pollame o dei loro prodotti si e' svolto           
a:                                                                              
Regione, Provincia, luogo                                                       
Data (gg.mm.aa)                                                                 
Ora (hh:mm)                                                                     
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente               
- a seguito dello scarico, il veicolo e' stato sottoposto a pulizia e           
disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i            
comparti dell'automezzo, la rampa di carico/scarico, le ruote                   
dell'automezzo e la cabina del conducente.                                      
- La pulizia e la disinfezione si sono svolte:                                  
Regione, Provincia, luogo                                                       
Data (gg.mm.aa)                                                                 
Ora (hh:mm)                                                                     
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente               
il disinfettante utilizzato e' stato                                            
Data (gg.mm.aa)                                                                 
Ora (hh:mm)                                                                     
Nome dell'operatore/conducente in stampatello                                   
Firma dell'operatore/conducente                                                 
2. Certificazione da parte dell'Autorita' sanitaria competente alla             
verifica del trasporto                                                          
Il sottoscritto Veterinario ufficiale dichiara che (barrare una                 
casella):                                                                       
in data odierna ha verificato l'automezzo con targa . . . . . . . . .           
. . . e ne certifica la pulizia e la disinfezione dello stesso; in              
data odierna ha verificato che da parte della ditta e' stata adottata           
una procedura finalizzata a garantire l'effettuazione e l'efficacia             
delle operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi di                   
trasporto dei volatili; tale procedura e' stata validata e                      
periodicamente controllata e verificata dal servizio veterinario.               
Data (gg.mm.aa)                                                                 
Luogo                                                                           
Nome del referente della procedura                                              
Firma del referente della procedura                                             
Data (gg.mm.aa)                                                                 
Luogo                                                                           
Autorita' competente                                                            
Firma del Veterinario ufficiale                                                 
Timbro . . . . . . . . . .   Nome in stampatello . . . . . . . . . .            
Il colore del timbro e della firma devono essere differenti dallo               
stampato.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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