REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 17 aprile 2003, n. 4582

Istituzione zone tampone - Anno 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536, recante "Attuazione della                   
Direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro                 
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e             
prodotti vegetali";                                                             
- il DM 31 gennaio 1996 recante "Misure di protezione contro                    
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica                  
Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";               
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, recante "Norme sulla produzione                
vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti                 
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della              
L.R. 28 luglio 1982, n. 34", ed in particolare l'art. 8, comma 1,               
lettera f), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute             
necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione              
delle normative nazionali e comunitarie in materia;                             
- il DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la            
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia                  
amylovora), nel territorio della Repubblica";                                   
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000                      
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella                   
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni           
ed integrazioni;                                                                
- la Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001                 
relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari               
rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la                   
Direttiva 92/76/CEE;                                                            
- la Direttiva 2001/33/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, che            
modifica taluni allegati della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio               
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella                 
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita';                                      
- la Direttiva 2003/21/CE della Commissione, del 24 marzo 2003, che             
modifica la Direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone                
protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella              
Comunita';                                                                      
- la Direttiva 2003/22/CE della Commissione, del 24 marzo 2003, che             
modifica taluni allegati della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio               
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella                 
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita';                                      
- la propria determinazione del 2 luglio 2002, n. 6231, relativa                
all'istituzione di zone tampone;                                                
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
considerato:                                                                    
- che nell'allegato della Direttiva 2001/32/CE della Commissione,               
lettera b), punto 2, cosi' come modificato dalla Direttiva                      
2003/21/CE, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, i territori delle             
provincie di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna non              
risultano fra quelli definiti "zone protette" nei confronti del                 
batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;                               
- che l'introduzione e la circolazione nelle "zone protette" nei                
confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle            
specie ospiti del patogeno elencate nell'Allegato V, parte A, sezione           
II, possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni             
particolari previste nell'Allegato IV, parte B, punto 21, della                 
Direttiva 2000/29/CE;                                                           
- che l'Allegato IV, parte B, punto 21, della Direttiva 2000/29/CE              
prevede che per poter circolare nelle zone protette i vegetali ospiti           
di Erwinia amylovora debbono essere originari di altre "zone                    
protette", oppure debbono essere "ottenuti, o sono stati conservati             
per almeno un anno, nel caso siano stati introdotti in una "zona                
tampone", in un campo situato in una "zona tampone" delimitata                  
ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 Kmq., ossia in una               
zona dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta                
ufficialmente approvato e controllato, inteso a minimizzare il                  
rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a              
partire dai vegetali ivi coltivati";                                            
- che e' opportuno delimitare "zone tampone" nei territori della                
regione attualmente non "zone protette", al fine di consentire la               
produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere               
commercializzate con passaporto "ZP";                                           
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,                    
esecutive ai sensi di legge:                                                    
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle                    
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e             
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                           
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza             
1/1/2002)";                                                                     
- n. 1752 del 30 settembre 2002, concernente l'affidamento                      
dell'incarico dirigenziale di Professional "Certificazione e                    
controlli";                                                                     
dato atto, ai sensi della citata L.R. 26 novembre 2001, n. 43, art.             
37, quarto comma, e della predetta deliberazione di Giunta regionale            
2774/01:                                                                        
- del parere favorevole espresso dal Dirigente Professional                     
"Certificazione e controlli" dr. Alberto Contessi in merito alla                
regolarita' tecnica del presente atto;                                          
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Fitosanitario regionale dr. Ivan Ponti in merito alla legittimita'              
del presente atto;                                                              
determina:                                                                      
1) di istituire ufficialmente nei territori delle provincie di                  
Bologna, Ferrara e Ravenna "zone tampone", con un'estensione di                 
almeno 50 Kmq., cosi' come delimitate nella mappa allegata alla                 
presente determinazione e consultabile in dettaglio sul sito Internet           
di questo Servizio Fitosanitario www.regione.emilia-                            
romagna.it/fitosanitar/cartografia.htm, al fine di consentire la                
produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere               
commercializzate con passaporto "ZP";                                           
2) di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i                 
controlli e le prescrizioni previsti nell'Allegato IV, parte B, punto           
21, lettere cc) e dd) della Direttiva 2000/29/CE e quelle contenute             
nel DM 10 settembre 1999, n. 356;                                               
3) di vietare l'uso del passaporto "ZP" per le piante ospiti di                 
Erwinia amylovora prodotte nei territori delle provincie di Reggio              
Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna, al di fuori delle "zone             
tampone".                                                                       
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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