REGIONE EMILIA-ROMAGNA - UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 17 febbraio 2003, n. 32

Direttiva in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. 43/01 (proposta n. 34)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
Visto l'art. 15 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 che prevede che la           
Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscano           
congiuntamente con direttiva:                                                   
- le modalita' di costituzione delle commissioni esaminatrici e le              
modalita' di individuazione dei relativi membri;                                
- i criteri per la redazione dei bandi;                                         
- le procedure di selezione;                                                    
- i criteri di valutazione dell'esperienza professionale laddove                
richiesta;                                                                      
- ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino            
all'approvazione della graduatoria.                                             
Visto il "Regolamento in materia di accesso agli organici regionali.            
Attuazione dell'art. 15 della L.R. 43/01" del 19 dicembre 2002, n. 35           
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 178 del                    
19/12/2002;                                                                     
dato atto che per la puntuale definizione dei momenti di                        
approfondimento e di confronto congiunti, nonche' per la definizione            
di alcune linee guida e criteri che orienteranno la fase di prima               
applicazione del Regolamento, tra l'Amministrazione regionale, le               
rappresentanze sindacali del comparto e le rappresentanze sindacali             
della Dirigenza, e' stato stabilito che il Regolamento abbia                    
carattere sperimentale per gli anni 2002 e 2003 e debba essere                  
oggetto di verifica entro il termine utile per la programmazione dei            
fabbisogni professionali dell'anno 2004;                                        
visto il testo della direttiva che si allega al presente atto e                 
ritenuto di stabilire, anche per uniformare modalita' e tempi di                
applicazione della normativa in materia di accesso all'impiego, che             
la stessa abbia carattere sperimentale per gli anni 2002 e 2003 e               
debba essere oggetto di verifica entro il termine utile per la                  
programmazione dei fabbisogni professionali dell'anno 2004, anche al            
fine di accertarne la congruenza rispetto al previsto Contratto                 
collettivo nzionale di lavoro di comparto;dato atto che sono state              
rispettate le vigenti relazioni sindacali, con incontri tecnici di              
approfondimento e deposito del testo definitivo effettuato in data              
28/1/2003;                                                                      
dato atto che la Giunta regionale nella seduta del 10/2/2003, ha                
adottato un provvedimento di analogo contenuto;                                 
richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 194 del               
12/12/2001 recante: "Direttiva sulle modalita' di espressione dei               
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in              
vigore della L.R. 43/01";                                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale - dr.           
Pietro Curzio - in merito alla legittimita' del presente atto;                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Gestione e Sviluppo - Franco Degli Esposti - in merito alla            
regolarita' tecnica del presente atto;                                          
a voti unanimi, delibera:                                                       
a) di approvare la "Direttiva in materia di accesso agli organici               
regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. 43/01" che si allega al           
presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e            
sostanziale;                                                                    
b) di stabilire che la direttiva ha carattere sperimentale per gli              
anni 2002 e 2003 e sara' oggetto di verifica entro il termine utile             
per la programmazione dei fabbisogni professionali dell'anno 2004,              
anche al fine di accertarne la congruenza rispetto al previsto                  
Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.                           
ALLEGATO A                                                                      
Direttiva in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione             
dell'art. 15 della L.R. 43/01                                                   
Indice                                                                          
Premessa                                                                        
1. La Commissione esaminatrice                                                  
1.1. Modalita' di costituzione e di individuazione dei membri                   
1.2. Decadenza                                                                  
1.3. Sottocommissioni                                                           
1.4. Comitato di vigilanza                                                      
1.5. Compensi                                                                   
2. Avvio delle procedure selettive                                              
2.1. Contenuti del bando                                                        
2.2. Possesso di ulteriori requisiti                                            
2.3. Termine per la presentazione della domanda                                 
2.4. Pubblicizzazione procedure rivolte al personale dell'Ente                  
2.5. Accertamento delle competenze                                              
2.6. Ammissione con riserva                                                     
2.7. Termine del procedimento                                                   
3. Svolgimento della procedura                                                  
3.1. Avvio dei lavori                                                           
3.2. Preselezione                                                               
3.3. Corso-selezione                                                            
3.4. Convocazione dei candidati alle prove d'esame                              
3.5. Personale di sorveglianza                                                  
3.6. Predisposizione delle prove                                                
3.7. Ausilii                                                                    
3.8. Valutazione dele prove                                                     
3.9. Valutazione dei titoli                                                     
3.10. Valutazioni di particolari esperienze professionali                       
3.11. Svolgimento delle prove scritte                                           
3.12. Svolgimento delle prove tecniche o pratico-attitudinali                   
3.13. Svolgimento delle prove orali                                             
3.14. Conclusione attivita' della Commissione                                   
4. Conclusione della procedura                                                  
4.1. Formulazione graduatoria finale di merito                                  
4.2. Diritto di accesso agli atti                                               
4.3. Controlli sui titoli dichiarati dai candidati                              
4.4. Procedura di assunzione                                                    
5. Disposizioni per procedure speciali                                          
5.1. Assunzioni ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87                         
5.2. Assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 68/99                         
Premessa                                                                        
La presente direttiva disciplina l'accesso agli organici regionali in           
attuazione di quanto disposto, dal comma 2 dell'art. 15 della L.R. 26           
novembre 2001, n. 43 (d'ora in avanti "Legge") e del Regolamento 19             
dicembre 2002, n. 35 (d'ora in avanti "Regolamento"). Si applica                
anche agli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione ai              
sensi del comma 8 dell'art. 1 del Regolamento.                                  
1. La Commissione esaminatrice                                                  
1.1. Modalita' di costituzione e di individuazione dei membri                   
Gli esperti che compongono la commissione esaminatrice di cui al                
Titolo III del Regolamento, sono nominati dal Direttore generale                
competente in materia di personale presso la Giunta, su proposta del            
Responsabile del Servizio competente. Il provvedimento e' adottato              
d'intesa con il Direttore generale del Consiglio se le procedure                
riguardano posizioni lavorative appartenenti ad entrambi gli                    
organici. Se le procedure riguardano posizioni lavorative                       
appartenenti all'organico del Consiglio, il provvedimento e' adottato           
dal Direttore generale del Consiglio, su proposta del Responsabile              
del Servizio competente.                                                        
Possono essere proposti come membri, previa valutazione dei                     
curricula, funzionari di pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i              
dipendenti dell'Amministrazione regionale, ovvero soggetti esterni,             
segnalati da enti, associazioni o organismi consultati a tal fine, o            
che si siano proposti per lo svolgimento della funzione. I curricula            
sono valutati con riferimento alle posizioni lavorative oggetto della           
procedura.                                                                      
La commissione esaminatrice nelle procedure selettive per l'accesso             
alla qualifica dirigenziale e' composta da 5 membri, di cui uno                 
esperto in tecniche di selezione e valutazione del personale.                   
La commissione esaminatrice nelle procedure selettive per l'accesso             
alle categorie previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro            
di comparto e' composta da 3 membri. Nelle procedure selettive per la           
copertura di posizioni lavorative della Categoria D, profilo con                
posizione economica iniziale D3, uno dei membri e' esperto in                   
tecniche di selezione e valutazione del personale.                              
Con le stesse modalita' previste nel primo capoverso vengono nominati           
i membri esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di              
selezione e valutazione del personale che possono integrare, ai sensi           
del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento, la commissione                        
esaminatrice.                                                                   
Per la Regione le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente            
regionale anche in quiescenza da non oltre 3 anni. Per gli Enti                 
pubblici non economici dipendenti dalla Regione le funzioni di                  
Presidente sono svolte da un dirigente dell'Ente o da un esterno ad             
esso, in possesso della necessaria esperienza e competenza.                     
Le funzioni di Segretario sono svolte, di norma, da un dipendente               
dell'Ente, in possesso di adeguata professionalita', individuato nel            
provvedimento di nomina della commissione. Qualora il numero dei                
candidati sia inferiore a 20 le funzioni possono essere attribuite              
anche ad un membro della Commissione.                                           
Nel provvedimento di nomina sono altresi' individuati i supplenti dei           
membri esperti e del segretario. Qualora si rendesse necessaria                 
l'ulteriore sostituzione di un componente o del segretario si procede           
con le stesse modalita' previste per la prima nomina.                           
I Presidenti ed i Segretari nominati sono tenuti a partecipare alle             
attivita' formative appositamente previste dall'Amministrazione per             
lo svolgimento della funzione.                                                  
1.2 Decadenza                                                                   
II Direttore generale che ha provveduto alla nomina e' competente a             
pronunciare la decadenza dall'incarico di membro della commissione              
esaminatrice, al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1                 
dell'art. 13 del Regolamento.                                                   
1.3. Sottocommissioni                                                           
Se i candidati ammessi alla selezione superano le 1000 unita' possono           
essere nominate, con la stessa modalita' prevista per la commissione,           
una o piu' sottocommissioni, composte dallo stesso numero di membri             
della commissione, unico restando il Presidente, oltre ad un                    
segretario aggiunto. I componenti partecipano alla determinazione dei           
criteri di valutazione dei titoli, e svolgono le successive fasi di             
correzione e valutazione delle prove e dei titoli secondo la                    
ripartizione organizzativa decisa dal Presidente. La graduatoria                
finale e' unica.                                                                
1.4. Comitato di vigilanza                                                      
Nel caso in cui le prove di selezione abbiano luogo contestualmente             
in piu' sedi il Responsabile del Servizio competente nomina un                  
Comitato che svolge, nelle diverse sedi e limitatamente alla durata             
delle prove, le stesse attivita' della Commissione.                             
I componenti del Comitato si attengono alle disposizioni impartite              
dal Presidente ed assumono gli stessi doveri e le stesse                        
responsabilita' dei componenti della commissione di cui all'art. 11,            
comma 1 del Regolamento.                                                        
Eventuali irregolarita' riscontrate nello svolgimento delle prove               
devono essere segnalate alla Commissione per l'adozione dei                     
conseguenti provvedimenti.                                                      
1.5. Compensi                                                                   
I compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici sono                 
disciplinati ai sensi dell'art. 20, L.R. 2/97.                                  
2. Avvio delle procedure selettive                                              
2.1. Contenuti del bando                                                        
II provvedimento che avvia la procedura selettiva deve indicare:                
 1)  la tipologia di selezione prevista;                                        
 2) il numero delle posizioni lavorative o dirigenziali da coprire              
con la precisazione della relativa classificazione e le specifiche              
inerenti la professionalita' oggetto della selezione;                           
 3) il ruolo organico di appartenenza dei posti;                                
 4)  riserve applicabili;                                                       
 5) requisiti per l'ammissione;                                                 
 6) modalita' di svolgimento della procedura selettiva e l'eventuale            
previsione di una preselezione, con la precisazione del numero                  
massimo dei candidati ammissibili alla prova successiva;                        
 7) criteri di ammissione alle prove o al corso-selezione e punteggi            
attribuibili;                                                                   
 8)  titoli valutabili e criteri di valutazione;                                
 9)  costituzione della Commissione esaminatrice;                               
10) contenuti e modalita' di presentazione della domanda, richiesta             
di eventuali ausilii per i portatori di handicap;                               
11)  termini e modalita' per la presentazione di eventuali                      
integrazioni della domanda;                                                     
12) termine per la presentazione del provvedimento di riconoscimento            
o equiparazione del titolo di studio conseguito presso Istituti                 
esteri ai sensi dei commi 3-5 dell'art. 4 del Regolamento;                      
13) modalita' di formazione della graduatoria;                                  
14) modalita' di controllo delle autocertificazioni;                            
15) modalita' di comunicazione con i candidati;                                 
16) responsabile del procedimento;                                              
17)  informativa in merito al trattamento dei dati personali;                   
18) ogni altra informazione necessaria per la partecipazione dei                
soggetti interessati;                                                           
19) modalita' di assunzione e trattamento economico.                            
2.2. Possesso di ulteriori requisiti                                            
Nelle procedure selettive pubbliche, per la copertura, negli organici           
regionali, di posizioni della Categoria D, profilo di posizione                 
economica iniziale D3, e della qualifica dirigenziale, di norma, e'             
richiesto, in aggiunta ai requisiti previsti dagli articoli 4 e 9 del           
Regolamento, il possesso di una specifica esperienza professionale.             
Nelle procedure selettive rivolte al personale dell'Ente, qualora per           
la copertura della posizione lavorativa sia richiesto il possesso di            
uno specifico titolo di studio o abilitazione, il possesso di                   
un'esperienza professionale dovra' essere considerata esclusivamente            
nell'ambito dei titoli valutabili, fatta eccezione per la copertura             
di posizioni lavorative della Categoria D, profilo con posizione                
economica iniziale D3, per le quali il bando potra' anche prevedere,            
quale ulteriore requisito, il possesso di una specifica esperienza              
formativa o professionale, come previsto dall'art. 8 comma 7 del                
Regolamento.                                                                    
Nelle procedure selettive rivolte al personale dell'Ente, per la                
copertura delle posizioni lavorative per le quali e' ammessa la                 
deroga di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 8 del Regolamento, e' sempre             
richiesto, nel bando, il possesso di una specifica esperienza                   
formativa o professionale.                                                      
2.3. Termine per la presentazione della domanda                                 
II termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla            
selezione non puo' essere inferiore a 30 giorni dalla data di                   
pubblicazione del bando prevista dall'art. 1, comma 7 del                       
Regolamento.                                                                    
Nel caso di procedure selettive rivolte al personale dell'Ente detto            
termine puo' essere ridotto fino ad un massimo di 15 giorni se le               
caratteristiche della procedura ed il periodo di svolgimento lo                 
rendono congruo.                                                                
facolta' dell'Amministrazione prorogare o riaprire il termine fissato           
nel bando per le procedure selettive pubbliche qualora il numero                
delle domande pervenute sia inferiore al doppio dei posti messi a               
selezione. Il relativo provvedimento deve essere pubblicizzato con le           
stesse modalita' stabilite per il bando. Restano valide le domande              
presentate in precedenza, con facolta' per i candidati di integrare             
le dichiarazioni prodotte entro il nuovo termine.                               
2.4. Pubblicizzazione procedure rivolte al personale dell'Ente                  
In aggiunta alle modalita' previste dal comma 7 dell'art. 1 del                 
Regolamento, le procedure rivolte al personale dell'Ente sono rese              
note anche mediante invio di comunicazione scritta alle Direzioni               
generali da notificare ai collaboratori interessati.                            
Per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le                
modalita' di pubblicizzazione delle procedure selettive rivolte al              
personale dell'Ente, saranno indicate nel provvedimento di indizione            
della procedura.                                                                
2.5. Accertamento delle competenze                                              
Nelle procedure selettive per la progressione verticale per l'accesso           
a posizioni lavorative della Categoria D che prevedano la deroga di             
cui al comma 5 dell'art. 8 del Regolamento, l'accertamento delle                
competenze viene disciplinato nel provvedimento che avvia la                    
procedura.                                                                      
L'accertamento viene effettuato dall'Amministrazione direttamente o             
avvalendosi di un soggetto esterno. Consiste in una o piu' prove                
finalizzate a verificare il possesso delle competenze di base                   
necessarie per la copertura della posizione lavorativa oggetto della            
selezione. Le competenze di base sono specificate nel provvedimento             
di avvio della procedura di selezione. L'esito positivo della                   
verifica costituisce requisito di ammissione alla procedura                     
selettiva.                                                                      
2.6. Ammissione con riserva                                                     
Nelle procedure selettive pubbliche il Responsabile del Servizio                
competente puo' ammettere alla prima prova, ivi compresa la                     
preselezione, tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei              
termini. Il possesso dei requisiti previsti dal bando sara', in tale            
caso, verificato solo con riferimento ai candidati risultati idonei             
ed ammessi alla prova successiva.                                               
Qualora la domanda risulti totalmente o parzialmente priva della                
dichiarazione del possesso di taluno dei requisiti, il Responsabile             
del procedimento ne chiede l'integrazione all'interessato entro i               
termini fissati dal bando.                                                      
Sono esclusi i candidati che non abbiano presentato l'integrazione              
richiesta e coloro che abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulta           
in modo evidente la mancanza di un requisito richiesto dal bando.               
2.7. Termine del procedimento                                                   
Le procedure selettive devono essere concluse, con l'adozione del               
provvedimento di approvazione della graduatoria finale, entro i                 
seguenti termini massimi:                                                       
- procedure selettive per l'accesso dall'esterno nelle Categorie C e            
D e nella qualifica dirigenziale: 6 mesi;                                       
- procedure selettive per l'accesso dall'esterno nella Categoria B: 2           
mesi;                                                                           
- procedure selettive rivolte al personale dell'Ente: 4 mesi.                   
Detti termini decorrono dalla data della prima prova, ivi compresa la           
preselezione, ovvero dall'insediamento della Commissione nel caso di            
selezione nella quale sia prevista solamente la valutazione dei                 
titoli ovvero dalla data della prova finale di profitto nel caso di             
corso-selezione.                                                                
Il termine del procedimento e' stabilito dal Responsabile del                   
Servizio competente che ne dispone la comunicazione ai candidati.               
Puo' essere motivatamente prorogato.                                            
3. Svolgimento della procedura                                                  
3.1. Avvio dei lavori                                                           
I componenti della Commissione esaminatrice, prima di iniziare i                
lavori, prendono visione dell'elenco dei candidati ammessi e                    
verificano l'insussistenza delle cause di incompatibilita' di cui               
all'art. 12 comma 2 del Regolamento, sottoscrivendo l'apposta                   
dichiarazione e dandone menzione nel verbale. Analoga dichiarazione             
e' sottoscritta dai componenti della sottocommissione, dai membri               
aggiunti e dai supplenti.                                                       
La Commissione avvia i lavori con il seguente ordine:                           
A) esamina il bando, le norme regolamentari, gli indirizzi e le                 
direttive impartite in materia;                                                 
B) stabilisce, in relazione al numero delle domande presentate e se             
non e' gia' stabilito nel bando, se e con quali modalita'                       
organizzative svolgere la preselezione;                                         
C)  prende atto del termine massimo previsto per il procedimento e              
stabilisce, in accordo con il responsabile del procedimento, il                 
termine per la consegna della graduatoria finale di merito;                     
D) stabilisce, se non sono previsti nel bando, il diario e la sede              
delle prove;                                                                    
E) avvia la discussione per definire i criteri e le modalita' per la            
valutazione dei titoli e per l'espletamento delle prove di selezione.           
3.2. Preselezione                                                               
La preselezione, prevista ai sensi dell'art. 3, comma 5 del                     
Regolamento, puo' essere svolta prima o dopo l'insediamento della               
commissione esaminatrice.                                                       
Nel primo caso sara' espletata da un soggetto estemo specializzato in           
selezione del personale individuato dall'Ente con le modalita'                  
previste dalla normativa vigente in materia.                                    
In tale caso il soggetto individuato e' tenuto al rispetto delle                
direttive impartite dall'Ente che adottera' adeguate modalita' di               
controllo per assicurare il buon andamento della procedura.                     
Nel secondo caso la preselezione sara' effettuata dalla commissione             
direttamente o, qualora lo ritenga opportuno, con il supporto, in               
tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato la cui                   
individuazione resta di competenza dell'Ente. In tale caso il                   
soggetto individuato e' tenuto al rispetto delle direttive impartite            
dalla commissione che adottera' adeguate modalita' di controllo per             
assicurare il buon andamento della procedura.                                   
I candidati collocati in posizione utile al termine della                       
preselezione sono ammessi alla prova successiva con provvedimento del           
Responsabile del Servizio competente.                                           
I punteggi riportati nella prova preselettiva non sono considerati              
utili ai fini della graduatoria finale                                          
3.3. Corso-selezione                                                            
Il corso-selezione consiste nell'effettuazione di un percorso                   
formativo con prove finali di profitto abbinate alla valutazione di             
titoli o ad ulteriori prove selettive. In relazione alle                        
caratteristiche ed alla complessita' della selezione le prove finali            
di profitto del percorso formativo potranno essere svolte dalla                 
Commissione o dal soggetto estemo che ha curato la formazione.                  
I contenuti e la durata del percorso formativo sono definiti in                 
relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire.           
3.4. Convocazione dei candidati alle prove d'esame                              
I candidati vengono convocati, di norma, tramite avviso pubblico nel            
Bollettino Ufficiale regionale, da pubblicarsi nella data stabilita             
nel bando. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta la               
convocazione puo' essere effettuata con comunicazione scritta. Detta            
convocazione puo' gia' essere contenuta nel provvedimento di                    
indizione della procedura selettiva.                                            
II calendario delle prove deve essere comunicato almeno 20 giorni               
prima della data di svolgimento delle stesse. Con la medesima                   
comunicazione i candidati vengono informati della sede e dell'orario            
delle prove.                                                                    
Per assicurare maggiore celerita' al procedimento, la convocazione              
alla prova scritta o alla prova tecnica o pratico-attitudinale puo'             
contenere anche la convocazione alla prova orale, nel rispetto del              
termine previsto. In relazione all'esiguita' del numero dei candidati           
la commissione puo' stabilire di effettuare la prova orale nello                
stesso giorno dedicato alla prova scritta, tecnica o                            
pratico-attitudinale.                                                           
Nella predisposizione del calendario delle prove si terra' conto dei            
giorni festivi e dei giorni di festivita' religiose secondo quanto              
previsto dalla normativa vigente.                                               
Qualora per cause di forza maggiore non possano svolgersi una o piu'            
prove scritte, tecniche o pratico-attitudinale, il Presidente della             
commissione comunica il rinvio, anche in forma orale, ai candidati              
presenti. In tal caso il segretario della commissione certifica la              
presenza dei candidati e gli stessi vengono riconvocati per sostenere           
la prova secondo il nuovo calendario. Non sono ammessi a sostenere la           
prova ulteriori candidati.                                                      
3.5. Personale di sorveglianza                                                  
Nel caso in cui il numero dei candidati lo renda necessario la                  
commissione puo' essere coadiuvata da personale, individuato dal                
Responsabile del Servizio competente tra il personale dell'Ente o               
esterni, per l'assistenza e la vigilanza nella sede delle prove.                
Detto personale osserva le direttive impartite dal Presidente della             
commissione per gli adempimenti relativi allo svolgimento della                 
procedura selettiva.                                                            
3.6. Predisposizione delle prove                                                
La commissione predispone le prove da sottoporre ai candidati il                
giorno del loro svolgimento, immediatamente prima del loro inizio. Se           
la natura della prova non lo consente la commissione puo' provvedere            
alla predisposizione delle prove con l'anticipo strettamente                    
necessario adottando modalita' idonee a garantirne la segretezza.               
Il giorno della prova la commissione, eventualmente coadiuvata                  
dall'apposito Comitato o dal personale addetto alla sorveglianza,               
provvede all'accoglienza ed alla identificazione dei candidati.                 
Prima dell'inizio della prova la commissione determina il tempo                 
massimo per lo svolgimento e lo comunica ai candidati. I candidati              
vengono inoltre informati che durante la prova:                                 
1)  non devono comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ne'             
mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della                    
commissione o con il personale di sorveglianza;                                 
2) e' ammessa la consultazione di testi solo se preventivamente                 
autorizzati dalla commissione e possono essere utilizzati solo                  
materiali forniti dalla commissione.                                            
II concorrente che contravviene alle disposizioni impartite e'                  
escluso dalla prova a giudizio insindacabile della commissione                  
La commissione informa i candidati delle modalita' con cui verranno             
comunicati gli esiti delle prove, i punteggi riportati e l'ammissione           
alle prove successive o l'esclusione.                                           
3.7. Ausilii                                                                    
Per il candidato portatore di handicap che ne abbia fatto richiesta             
nella domanda di partecipazione e per la candidata in stato di                  
puerperio sono predisposti, a cura dell'Ente, gli ausilii ed i                  
presidi logistici necessari per garantire parita' di trattamento nel            
corso delle prove.                                                              
La commissione stabilisce, in tal caso, le modalita' di svolgimento             
delle prove e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari secondo                  
criteri di ragionevolezza.                                                      
I soggetti addetti all'assistenza sono tenuti a riprodurre fedelmente           
le indicazioni del candidato e prestano la dichiarazione di mancanza            
di incompatibilita' di cui all'art. 12 del Regolamento.                         
3.8. Valutazione delle prove                                                    
La commissione definisce i criteri e le modalita' di valutazione                
delle prove, prima della correzione, in modo da garantire uniformita'           
di trattamento. Detti criteri, che devono essere verbalizzati,                  
costituiscono la motivazione dei punteggi attribuiti.                           
Il punteggio attribuito a ciascuna prova risulta dalla media                    
aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario avente diritto al           
voto.                                                                           
In ciascuna prova prevista dal procedimento selettivo, il candidato             
deve conseguire il punteggio minimo di almeno ventun/trentesimi o               
equivalente. Nel caso di piu' prove il punteggio finale e' dato dalla           
somma dei punteggi conseguiti in ciascuna prova.                                
Per i test a risposta multipla possono essere predisposte modalita'             
automatizzate ed informatizzate di correzione.                                  
3.9. Valutazione dei titoli                                                     
Il bando puo' prevedere la valutazione di titoli culturali e                    
professionali attinenti alla posizione lavorativa oggetto della                 
selezione.                                                                      
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli, ivi compreso quello                
attribuito alle particolari esperienze professionali, non puo' essere           
superiore al punteggio massimo complessivamente conseguibile nelle              
prove d'esame.Nel caso di procedura selettiva per titoli ed esami la            
valutazione dei titoli precede, di norma, le prove d'esame e deve               
essere comunicata ai candidati prima dell'effettuazione delle prove.            
E' tuttavia possibile effettuare la valutazione dei titoli dopo lo              
svolgimento delle prove scritte, prima dell'avvio della correzione.             
3.10. Valutazione di particolari esperienze pofessionali                        
II bando di concorso puo' prevedere la valorizzazione di specifiche             
esperienze professionali maturate, avuto a riferimento l'attivita'              
svolta presso l'Ente non oltre gli ultimi 5 anni, in posizione                  
lavorativa rilevata come propedeutica a quella oggetto della                    
selezione.                                                                      
Il bando di concorso puo' prevedere altresi' la valorizzazione di               
particolari esperienze professionali svolte presso l'Ente quali:                
esperienza lavorativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo                
determinato, anche ai sensi dell'art. 46 dello Statuto della Regione            
Emilia-Romagna e con contratto di formazione lavoro; rapporto di                
collaborazione coordinata e continuativa; attivita' espletate con               
contratto di fornitura di lavoro temporaneo o sulla base di                     
convenzioni, stages e tirocini avviati ai sensi della normativa                 
vigente.                                                                        
A tal fine il bando di concorso puo' prevedere l'esclusiva                      
valutazione delle suddette esperienze ovvero l'attribuzione ad esse             
di un punteggio fino al doppio di quello previsto per analoghe                  
esperienze svolte a| di fuori dell'Ente. Il bando articolera' detto             
punteggio tenuto conto della specificita' delle posizioni lavorative            
oggetto della selezione.                                                        
I periodi di servizio civile volontario e di effettivo servizio                 
militare, se relativi ad attivita' attinenti alle posizioni                     
lavorative oggetto della selezione, sono valutati come servizio                 
prestato presso pubbliche Amministrazioni.                                      
I periodi di servizio civile volontario espletati ai sensi della                
normativa regionale vigente e che abbiano dato luogo alla                       
registrazione della relativa dichiarazione di competenza sul                    
portfolio, possono essere valorizzati, per la copertura di posizioni            
lavorative attinenti, con l'attribuzione di uno specifico punteggio             
aggiuntivo.                                                                     
3.11. Svolgimento delle prove scritte                                           
La Commissione formula almeno una terna di quesiti o tracce numerati,           
datati e siglati da tutti i componenti della Commissione e chiusi               
ciascuno in una busta priva di qualunque segno di riconoscimento.               
La prova e' sorteggiata da uno dei candidati presenti. Il Presidente            
stabilisce le modalita' di comunicazione della prova sorteggiata e di           
quelle non estratte.                                                            
Qualora non si effettui l'immediata correzione degli elaborati, il              
segretario della Commissione provvede alia custodia degli stessi,               
secondo le indicazioni impartite dai Presidente.                                
3.12. Svolgimento delle prove tecniche o pratico-attitudinali                   
La Commissione deve predisporre la prova in modo da assicurare a                
tutti i candidati l'uso degli stessi materiali, di macchine o                   
strumenti che forniscano le medesime prestazioni e ogni materiale               
necessario per io svolgimento della prova stessa. La prova puo'                 
svolgersi, se necessario, in piu' sedi e in date diverse.                       
Se la natura della prova lo consente, la vantazione puo' essere                 
effettuata anche al termine della prova da parte di ciascun                     
candidato. In tale caso, al termine di ogni giornata devono essere              
affissi gli esiti relativi a tutti i candidati esaminati.                       
Nel verbale deve essere riportata una descrizione sintetica delle               
modalita' di espletamento della prova da parte del candidato, del               
tempo impiegato e della valutazione attribuita.                                 
3.13. Svolgimento delle prove orali                                             
La Commissione stabilisce l'ordine con il quale esaminare i candidati           
e ne da' comunicazione agli stessi. Detta comunicazione puo' essere             
effettuata, se il numero lo consente, anche immediatamente prima                
dell'inizio della prova.                                                        
Le prove si svolgono in locali aperti al pubblico. L'accesso e'                 
consentito a tutti i soggetti richiedenti secondo le modalita'                  
stabilite dal Presidente.Il Presidente stabilisce le modalita' piu'             
idonee per la formulazione di quesiti ai candidati. Il segretario               
della Commissione predispone, per ciascun candidato, una scheda nella           
quale riportare le domande proposte. Detta scheda sara' firmata per             
conoscenza dal candidato al termine della prova.                                
Dopo la prova il pubblico eventualmente presente e' invitato ad                 
uscire dalla sala e la Commissione procede alla valutazione apponendo           
il punteggio attribuito al candidato sulla relativa scheda ed                   
allegando la stessa al verbale.                                                 
Al termine di ogni giornata devono essere affissi gli esiti relativi            
a tutti i candidati esaminati.                                                  
3.14. Conclusione attivita' della Commissione                                   
La Commissione formula la graduatoria finale di merito con                      
l'indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato in                   
ciascuna prova.                                                                 
Nelle procedure selettive ove e' prevista la valutazione dei titoli,            
la graduatoria finale e' formata sommando anche il punteggio                    
assegnato ai titoli.                                                            
La graduatoria, unitamente ai verbali delle sedute, e' trasmessa al             
responsabile del procedimento che prende atto delle operazioni e                
verifica la regolarita' del procedimento espletato della Commissione            
stessa.                                                                         
In caso siano riscontrate delle irregolarita' il responsabile del               
procedimento rinvia gli atti alla Commissione che procede ad un                 
riesame ed assume le decisioni conseguenti. Gli atti sono                       
successivamente trasmessi al Responsabile del Servizio competente,              
per l'approvazione della graduatoria finale.                                    
4. Conclusione della procedura                                                  
4.1. Formulazione graduatoria finale di merito                                  
Nel caso di candidati classificatisi in graduatoria a parita' di                
punteggio, il responsabile del procedimento provvede a sciogliere la            
parita' applicando i seguenti titoli di preferenza:                             
- aver prestato periodi di servizio come "lavoratori socialmente                
utili" nei limiti e ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 12, DLgs                 
468/97;                                                                         
- minore eta' anagrafica, ai sensi dell'art. 2, comma 9 della Legge             
191/98.                                                                         
Il responsabile del procedimento verifica la presenza tra gli idonei            
di candidati aventi diritto alle riserve previste dal bando.                    
Il Responsabile del Servizio competente applica le riserve, approva             
la graduatoria finale e dichiara i vincitori.                                   
La graduatoria finale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul              
sito Internet dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica a               
tutti gli effetti. Sono fatte salve le diverse modalita' di notifica            
previste dal bando.                                                             
4.2. Diritto di accesso agli atti                                               
consentito l'accesso alla documentazione della procedura selettiva              
nel rispetto della normativa vigente.                                           
L'accesso e' differito, in conformita' a quanto previsto dalle norme            
vigenti, quando la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire            
o gravemente ostacolare lo svolgimento della procedura.                         
4.3. Controlli sui titoli dichiarati dai candidati                              
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorieta' rese             
dai candidati ai fini dell'ammissione e della valutazione di titoli,            
hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono, ai            
sensi dell'art. 48 del DPR 445/00.                                              
Successivamente all'approvazione della graduatoria verranno                     
effettuati controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, con            
le modalita' ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione.                       
Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle             
dichiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilita' penale ai             
sensi dell'art. 76 del DPR 445/00, decadra' dai benefici                        
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base                
delle dichiarazioni non veritiere, cosi' come previsto dall'art. 75             
del DPR 445/00.                                                                 
4.4. Procedura di assunzione                                                    
I vincitori della procedura selettiva sono convocati per l'assunzione           
in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale. Sono invitati            
a presentare la documentazione necessaria ed a sottoscrivere il                 
contratto individuale nei termini stabiliti dal Contratto collettivo            
al momento vigente.                                                             
II candidato che rinuncia all'assunzione o non sottoscrive il                   
contratto individuale nel termine stabilito decade da ogni diritto              
all'assunzione. Il contratto e' risolto se il soggetto interessato              
non assume servizio, senza giustificato motivo, entro la data                   
fissata.                                                                        
5. Disposizioni per procedure speciali                                          
5.1. Assunzioni ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87                         
Per l'assunzione di lavoratori ai sensi dell'art. 16 della Legge                
56/87 l'Ente, previa pubblicizzazione della procedura selettiva,                
richiede all'ufficio competente l'avviamento di iscritti nelle liste            
di collocamento specificando: il titolo di studio richiesto e gli               
eventuali ulteriori requisiti; la categoria e la posizione lavorativa           
di classificazione; la sede di lavoro prevista; i posti riservati ai            
lavoratori aventi diritto alle riserve, ai sensi della vigente                  
normativa.                                                                      
Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento,           
l'Ente convoca i candidati alle prove per la verifica dell'idoneita'            
alla copertura della posizione lavorativa. L'assunzione deve essere             
comunicata all'ufficio competente entro 5 giorni dalla sottoscrizione           
del contratto.                                                                  
5.2. Assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 68/99                         
L'assunzione obbligatoria dei soggetti disabili avviene tramite                 
richiesta degli iscritti nelle apposite graduatorie all'ufficio                 
competente di avviamento ovvero stipula di convenzioni ai sensi                 
dell'art. 11 della Legge 68/99.                                                 
Le prove per la verifica dell'idoneita' alla copertura della                    
posizione lavorativa devono essere espletate entro 45 giorni                    
dall'avviamento. L'esito deve essere comunicato all'ufficio                     
competente entro 5 giorni dalla conclusione della prova.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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