REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2003, n. 2152

Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali sui servizi minimi 2004/2006 - Art. 10, L.R. 30/98

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la propria deliberazione n. 1219 del 30 giugno 2003 di proposta           
al Consiglio dell'Atto d'indirizzo generale in materia di                       
programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale per           
il triennio 2004/2006, assunto con delibera dello stesso Consiglio n.           
500 del 23 luglio 2003;                                                         
atteso che in esecuzione del suddetto Atto di indirizzo la Regione ha           
sviluppato una proposta di servizi minimi per il periodo 2004-2006,             
identificando per ciascun bacino provinciale l'ammontare delle                  
risorse ad essi attribuibili;                                                   
dato atto che sulla suddetta proposta e' stata esperita la fase di              
consultazione prevista con gli Enti locali, le rappresentanze sociali           
e le associazioni imprenditoriali, ai fini dell'intesa Regione/Enti             
locali prevista dall'art. 10 della L.R. 30/98 e successive                      
modificazioni;                                                                  
atteso che in data 27 ottobre 2003 la Conferenza Regione-Autonomie              
locali ha espresso il proprio assenso sulla suddetta intesa, il cui             
testo, comprensivo di un emendamento approvato in tale sede volto a             
dare atto della comune volonta' di dar seguito alle procedure di                
affidamento dei servizi indicate dalla L.R. 30/98, e' riportato quale           
allegato facente parte integrante del presente atto;                            
dato atto che alla concessione annuale 2004 dei contributi sui                  
servizi minimi, di cui alla tabella 2 dell'Allegato, e alla                     
individuazione dei relativi acconti mensili si provvedera', sulla               
base di quanto previsto al punto 8) della citata "Intesa",                      
successivamente alla sottoscrizione degli "Accordi di programma" con            
gli Enti locali, previsti all'art. 12 della L.R. 30/98 e successive             
modificazioni, e sulla base di quanto fissato dal progetto di legge             
di bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006 relativamente al Capitolo              
43225;                                                                          
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,                    
esecutive ai sensi di legge:                                                    
- n. 1464 del 28 luglio 2003 di definizione delle attivita'                     
dell'Agenzia Trasporti pubblici;                                                
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza             
1/1/2002);                                                                      
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici ing. Bruno Ginocchini ai              
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della                      
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 3/99 e sulla base             
di quanto partitamente indicato in premessa e che qui si intende                
integralmente richiamato, l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e              
gli Enti locali sui servizi minimi 2004/2006 di cui all'art. 10 della           
L.R. 30/98 e successive modificazioni nel testo riportato quale                 
allegato facente parte integrante del presente atto;                            
b) di dare atto che alla concessione annuale 2004 dei contributi sui            
servizi minimi, di cui alla tabella 2 dell'Allegato e alla                      
individuazione dei relativi acconti mensili si provvedera', sulla               
base di quanto previsto al punto 8) della citata "Intesa",                      
successivamente alla sottoscrizione degli "Accordi di programma" con            
gli Enti locali, previsti all'art. 12 della L.R. 30/98 e successive             
modificazioni, e sulla base di quanto fissato dal progetto di legge             
di Bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006 relativamente al Capitolo              
43225;                                                                          
c) il presente atto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali sui servizi              
minimi 2004-2006                                                                
Premesso:                                                                       
- che la L.R. n. 30 del 1998 detta la disciplina generale del                   
trasporto pubblico regionale e locale;                                          
- che l'art. 10 della predetta legge regionale, come sostituito                 
dall'art. 9 della L.R. 28 aprile 2003 n. 8, prevede la sottoscrizione           
di una intesa tra la Regione e gli Enti locali sui servizi minimi, in           
sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, in base ai contenuti di            
un apposito atto di indirizzo del Consiglio regionale;                          
- che il Consiglio regionale con delibera n. 500 del 23 luglio 2003             
ha approvato "l'Atto di indirizzo generale in materia di                        
programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale per           
il triennio 2004-2006";                                                         
- che il paragrafo 4.1 del succitato Atto di indirizzo definisce i              
principi per la determinazione dei servizi minimi e determina                   
pertanto i contenuti di riferimento per la presente intesa, sia in              
riferimento alla determinazione quantitativa dei servizi minimi                 
autofilotranviari, sia in riferimento al sostegno finanziario                   
dell'esercizio;                                                                 
- che il succitato Atto di indirizzo indica anche la successione                
temporale degli adempimenti da compiere, nel rispetto della                     
richiamata legge regionale, da parte della Regione e degli Enti                 
locali, tra cui rientra per primo il raggiungimento della presente              
intesa;                                                                         
- che la presente intesa riveste il carattere di urgenza, anche al              
fine di assicurare la tempestivita' dei suddetti adempimenti;                   
la Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna convengono sui                 
seguenti termini d'intesa:                                                      
1) i contenuti dell'Atto di indirizzo del Consiglio regionale                   
richiamato nelle premesse sono pienamente condivisi dalle parti e               
assunti a fondamento della presente intesa;                                     
2) la quantita' complessiva dei servizi minimi autofilotranviari                
programmati per il triennio 2004-2006 e la suddivisione per ciascuno            
dei bacini provinciali e' riportata nella tabella 1); il livello dei            
servizi minimi di ciascun bacino deve essere garantito eventualmente            
anche attraverso specifiche modalita' di offerta a carattere                    
innovativo;                                                                     
3) come previsto dall'atto di indirizzo del Consiglio regionale la              
quantita' complessiva dei contributi regionali di esercizio a                   
copertura degli oneri inerenti i servizi minimi, per ciascuno degli             
anni del triennio 2004-2006, e' indicata dalla Giunta regionale, nel            
progetto di legge di Bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006, in Euro             
193.672.000,00, ferma restando l'autonomia del Consiglio regionale              
nelle sue determinazioni conclusive;                                            
4) la suddivisione delle suddette risorse per ciascuno dei bacini               
provinciali e' riportata nella tabella 2);                                      
5) l'incremento dei contributi erariali per i maggiori oneri                    
derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del DLgs n. 422 del 1997, e'             
richiesto direttamente dagli Enti locali allo Stato ai sensi                    
dell'art. 9, comma 4 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 e del DM               
dell'Interno del 22 dicembre 2000;                                              
6) gli Enti locali sono tenuti a garantire annualmente un livello               
complessivo dei servizi minimi che non si discosti di piu' dello 0,5%           
da quello indicato per ciascun bacino, dando atto che le riduzioni              
risultanti dalle astensioni facoltative dal lavoro devono essere                
detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto non               
configurabili come cause di forza maggiore. Riduzioni superiori,                
sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore,                 
daranno luogo a proporzionale riduzione o recupero del contributo               
regionale. La suddetta riduzione per astensioni facoltative dal                 
lavoro viene proporzionalmente dimensionata sul valore del 70% del              
contributo in ragione degli oneri comunque residuanti in capo                   
all'esercente;                                                                  
7) gli Enti locali sono impegnati a presentare semestralmente                   
attraverso le loro Agenzie il rapporto consuntivo sui servizi                   
svolti;                                                                         
8) la Regione procede alla prima concessione annuale dei contributi             
sui servizi minimi dopo l'approvazione degli Accordi di programma. La           
Regione procede alla concessione di acconti mensili, che non superino           
1/12 dello stanziamento complessivo previsto dal bilancio regionale,            
secondo quanto previsto dalla legge;                                            
9) come previsto dall'Atto di indirizzo del Consiglio regionale la              
Regione e' impegnata a proporre risorse per l'ammontare di almeno               
2.583.000,00 all'anno per il triennio, da destinare alla                        
qualificazione e all'incremento dei servizi di trasporto pubblico               
degli Enti locali, secondo le previsioni dell'art. 33 della L.R.                
30/98. Coerentemente con quanto stabilito dal richiamato Atto di                
indirizzo, la qualificazione dei servizi e lo sviluppo oltre i minimi           
verranno definiti, per lo stesso triennio, dopo una specifica                   
ricognizione della Giunta regionale e tenendo conto delle priorita'             
relative: - all'adesione alle misure straordinarie di contenimento              
della mobilita' non ambientalmente sostenibile e congestionante delle           
aree urbane; - al coordinamento locale di tali misure con il                    
miglioramento del trasporto pubblico; - alla reale verifica di                  
aumento della velocita' commerciale dei servizi e di aumento dei                
passeggeri trasportati; - alla reale attivazione degli interventi               
relativi agli investimenti; - al concorso al sostegno dei servizi               
(minimi + sviluppo) degli Enti locali di ciascun Bacino pari almeno             
alla media regionale dell'ultimo biennio 2001/2002;                             
10) La Regione e gli Enti locali affermano la comune volonta' di                
attenersi ai tempi previsti dall'art. 45, comma 4, della L.R. 30/98             
per l'avvio e la gestione delle procedure di gara, ivi compresi i               
tempi di prosecuzione degli affidamenti presenti;                               
11) nell'ottica di utilizzare tutte le opportunita' di sviluppo del             
trasporto pubblico locale, in qualunque momento queste dovessero                
manifestarsi, le parti, in adesione all'indirizzo del Consiglio                 
regionale, assumono l'impegno di inserire negli impianti di gara                
(bando, contratti di servizio, etc.) margini di flessibilita' che               
consentano eventuali successivi ampliamenti quantitativi e                      
miglioramenti qualitativi dei servizi affidati ai soggetti                      
aggiudicatari;                                                                  
12) i contratti di servizio e gli altri documenti propedeutici agli             
affidamenti saranno pienamente improntati al recepimento del sistema            
di incentivi allo sviluppo imprenditoriale del settore, previsti                
dalla L.R. 30/98. Il periodo di affidamento previsto dai bandi sara'            
sufficientemente lungo (orientativamente sei anni) in modo tale da              
consentire alle imprese affidatarie di sviluppare dei veri e propri             
piani industriali, comprensivi di eventuali investimenti.                       
TABELLA 1                                                                       
Bacini  Servizi minimi                                                          
  2004-2006                                                                     
  (bus* Km.)                                                                    
Piacenza  8.112.821                                                             
Parma  11.960.145                                                               
Reggio Emilia  9.057.633                                                        
Modena  12.448.221                                                              
Bologna  34.996.389                                                             
Ferrara  9.099.309                                                              
Ravenna  6.435.769                                                              
Forli'-Cesena  8.104.451                                                        
Rimini  7.046.156                                                               
Totale  107.260.894                                                             
TABELLA 2                                                                       
Bacini  Contributi servizi                                                      
  minimi 2004-2006                                                              
Piacenza  13.704.000,00                                                         
Parma  20.902.000,00                                                            
Reggio Emilia  15.362.000,00                                                    
Modena  20.733.000,00                                                           
Bologna  72.310.000,00                                                          
Ferrara  14.871.000,00                                                          
Ravenna  10.045.000,00                                                          
Forli'-Cesena  12.970.000,00                                                    
Rimini (*)  12.775.000,00                                                       
Totale  193.672.000,00                                                          
(*) Gli Enti locali del bacino di Rimini sono sollevati dal                     
tradizionale obbligo organizzativo rispetto al cosiddetto "Treno                
azzurro"                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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