REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1430

Classificazione degli impianti di trasporto a fune dell'Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, recante "Disciplina                 
generale del trasporto pubblico regionale e locale", con le modifiche           
e integrazioni determinate dalla L.R. n. 8 del 28 aprile 2003,                  
all'art. 28, commi 5 e 6 delega ai Comuni e alle Province, secondo le           
rispettive competenze territoriali, le funzioni relative                        
all'Amministrazione degli impianti a fune di ogni tipo per il                   
trasporto di persone e merci in servizio pubblico, ivi compresi                 
quelli la cui estensione interessi due province limitrofe, nel qual             
caso la competenza e' affidata alla Provincia nella quale risiede la            
stazione di partenza;                                                           
dato atto che il complesso degli impianti a fune di risalita                    
collocati nel territorio della regione Emilia-Romagna, sulla base               
della sopracitata attribuzione di competenze, corrisponde e si                  
identifica con quello derivante dalle autorizzazioni rilasciate dalle           
Province e dai Comuni sottoelencati:                                            
- Provincia di Modena; Comuni di: Fanano, Sestola, Montecreto,                  
Riolunato, Pievepelago, Lama Mocogno, Frassinoro, Serramazzoni,                 
Zocca, Fiumalbo;                                                                
- Provincia di Bologna, Comune di Lizzano in Belvedere;                         
- Provincia di Reggio Emilia; Comuni di: Ramiseto, Collagna,                    
Ligonchio, Villa Minozzo;                                                       
- Provincia di Parma; Comuni di: Tizzano, Monchio delle Corti,                  
Corniglio, Berceto;                                                             
- Provincia di Piacenza; Comuni di: Bobbio, Zerba;                              
- Provincia di Forli'-Cesena; Comuni di: Verghereto, Santa Sofia;               
riscontrato:                                                                    
- che la configurazione dei suddetti impianti e' tale da non                    
determinare alcuna concorrenza transfrontaliera nell'offerta;                   
- che il contesto strettamente locale delle stazioni sciistiche                 
interessa aree dalle limitate opportunita' turistiche;                          
- che la limitata capacita' degli impianti e i ridotti e non                    
integrati tempi di funzionamento degli stessi, unitamente alle                  
contenute dimensioni di imprese, spesso neppure rientranti nella                
dimensione minima indicata nella Raccomandazione 96/280/CE del 3                
aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese,            
risultano identificativi di una configurazione di impianti a fune               
sportivi rispondenti alle esigenze di una utenza puramente locale;              
dato atto:                                                                      
- che tutti gli impianti a fune presenti in Emilia-Romagna sono                 
collocati in localita' non frontaliere, poco attrezzate e con                   
capacita' turistiche limitate, con un bacino di utenza puramente                
locale e non in grado di attrarre utenti che hanno come alternativa             
impianti situati in altri Stati membri;                                         
- che i richiamati impianti non sono in grado di distorcere la                  
concorrenza e sono senza effetti sul lato della domanda;                        
ritenuto di dover dare atto, in attuazione della decisione della                
Commissione Europea di cui alla nota n. C (2002) del 27 febbraio 2002           
ad oggetto "Aiuto di Stato n. N376/2001 - Italia-Regime di aiuti in             
favore degli impianti a fune", della configurazione degli impianti              
presenti in Emilia-Romagna, tipica, senza alcuna eccezione, di                  
"impianti a fune sportivi per utenza puramente locale";                         
valutato conseguentemente e in considerazione delle soprarichiamate             
caratteristiche, funzioni e bacino di utenza, che per gli impianti              
suddetti non ricorrano le limitazioni previste per gli interventi di            
sostegno, che quindi possono essere autorizzati senza alcuna                    
limitazione, non rientrando questi nella categoria degli aiuti di               
Stato;                                                                          
viste le Leggi 140/99 e 388/00 concernenti il Fondo per l'innovazione           
tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di                 
sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni italiane a                
Statuto ordinario;                                                              
viste le leggi regionali:                                                       
- 28 aprile 2003, n. 8 "Modifiche e integrazioni della L.R. 2 ottobre           
1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e             
locale) e interventi per l'incentivazione dei mezzi di trasporto a              
basso impatto ambientale;                                                       
- 10 gennaio 1995, n. 1 "Disciplina degli impianti di trasporto a               
fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata                
della neve;                                                                     
- 1 agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione delle                  
stazioni invernali e del sistema sciistico della regione                        
Emilia-Romagna";                                                                
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:               
- n. 1408 del 2 agosto 2002 di definizione delle attivita'                      
dell'Agenzia Trasporti pubblici;                                                
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza             
1/1/2002)";                                                                     
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto, dei pareri di regolarita' amministrativa espressi in                 
merito alla presente deliberazione, ai sensi del quarto comma                   
dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03,             
resi:                                                                           
- dal Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici, dott. ing. Bruno               
Ginocchini;                                                                     
- dal Direttore generale Affari Istituzionali e Legislativi, dott.ssa           
Filomena Terzini;                                                               
- dal Direttore generale Attivita' produttive Commercio e Turismo,              
dott. Uber Fontanesi;                                                           
su proposta degli Assessori alla Mobilita' e Trasporti e al Turismo e           
Commercio;                                                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa e in                   
attuazione della decisione della Commissione Europea di cui alla nota           
n. C (2002) del 27 febbraio 2002 "Aiuto di Stato n. N376/2001 -                 
Italia-Regime di aiuti in favore degli impianti a fune", che gli                
impianti a fune presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna,           
di cui all'elenco allegato parte integrante della presente                      
deliberazione, rivestono il carattere di "Impianti a fune sportivi              
per utenza puramente locale";                                                   
2) il presente atto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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