REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2003, n. 1454
Approvazione dello schema di convenzione-quadro quinquennale tra la Regione Emilia-Romagna e l'ARNI (Agenzia regionale per la Navigazione interna) per la reciproca collaborazione nelle attivita' di protezione civile
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche
ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 6 e 12 che delineano
ruoli e responsabilita' dei soggetti componenti del Servizio
nazionale della protezione civile;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in
particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle
Regioni e agli Enti locali in materia di protezione civile;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che
ha istituito il "Fondo regionale di protezione civile", ripartito
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato,
tra l'altro, a finanziare il potenziamento del sistema regionale di
protezione civile;
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle attivita'
e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di
protezione civile", e, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 7, 9, 16,
16 bis e 21, che delineano il sistema regionale di protezione civile
e dettano indirizzi in ordine ai rapporti tra la Regione e le sue
strutture e le altre strutture operative di protezione civile
operanti sul territorio regionale;
- la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di
protezione civile" che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria
collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul
territorio;
evidenziato che:
- con L.R. n. 1 del 14 gennaio 1989 la Regione Emilia-Romagna ha
istituito l'Azienda regionale per la Navigazione interna (ARNI) quale
ente strumentale cui sono demandati i compiti operativi per cio' che
concerne la navigazione interna in genere e le opere fluviali in
particolare;
- l'ARNI attua gli interventi regionali nel settore della navigazione
interna, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della L.R.
1/89;
considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle
citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da
parte della Regione Emilia-Romagna e dell'Azienda regionale per la
Navigazione interna (ARNI), il massimo sforzo teso al miglioramento
della qualita' e della quantita' dei servizi resi alla popolazione in
materia di protezione civile;
ritenuto necessario avviare un'attivita' di collaborazione
disciplinata dalle richiamate disposizioni legislative, individuando
idonei meccanismi gestionali che consentano di perseguire la piu'
razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista
del piu' efficace potenziamento della capacita', dell'efficienza e
della prontezza d'intervento delle strutture operative operanti
nell'ambito del territorio regionale, mediante la stipula di una
convenzione-quadro, sulla base di uno schema di atto di durata
quinquennale da attuarsi secondo programmi operativi di validita'
annuale per le varie attivita', elaborati di comune accordo sulla
base delle rispettive effettive disponibilita' di bilancio e
tecnico-operative;
dato atto:
- che nella convenzione-quadro sono previste opportune modalita' e
procedure di controllo congiunto e verifica dell'efficacia delle
azioni poste in essere anno per anno in attuazione della convenzione
medesima, la cui responsabilita', per quanto concerne la Regione, e'
affidata al Servizio Protezione civile;
- che agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta
convenzione-quadro la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti
delle proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di
protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i
soggetti interessati;
ritenuto pertanto opportuno procedere alla stipula di una
convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'ARNI (Azienda
regionale per la Navigazione interna) per la reciproca collaborazione
nelle attivita' di protezione civile, secondo lo schema di
convenzione in Allegato "A" alla presente deliberazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
ritenuto di dare incarico al competente dirigente del Servizio
Protezione civile della Regione di sottoscrivere la convenzione di
cui trattasi, provvedendo altresi' alla cura di tutte le attivita'
conseguenti;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Protezione civile, ing. Demetrio Egidi, a
cio' delegato dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e
della costa con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003 recante
"Delega di funzioni in materia di protezione civile", ai sensi
dell'art. 37 - quarto comma - della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile";
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
b) di approvare lo schema di convenzione-quadro di durata
quinquennale con l'ARNI (Azienda regionale per la Navigazione
interna), per la reciproca collaborazione nelle attivita' di
protezione civile di cui all'Allegato "A", che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo, in
particolare, che la determinazione delle risorse finanziarie da
destinare all'attuazione dei programmi annuali di attivita' previsti
dalla convenzione-quadro sara' definita anno per anno, tenendo conto
delle effettive disponibilita' finanziarie della Regione, secondo le
procedure indicate nella convenzione-quadro medesima;
c) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per
tutte le attivita' regionali connesse con lo schema di
convenzione-quadro di cui all'Allegato "A";
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
Schema di convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'ARNI
(Agenzia regionale per la Navigazione interna) per la reciproca
collaborazione nelle attivita' di protezione civile
L'anno 2003, il giorno . . . . . . . . . presso la sede della Regione
Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, Viale Silvani n. 6 -
Bologna;
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche
ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli:
- 6, comma 1, che stabilisce che "all'attuazione delle attivita' di
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni e le Comunita' Montane", e che "a tale fine le
strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati";
- 12, comma 1, che prevede che "le Regioni partecipano
all'organizzazione e all'attuazione delle attivita' di protezione
civile (...) assicurando, nei limiti delle competenze proprie o
delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla
presente legge, lo svolgimento delle attivita' di protezione
civile";
- 12, comma 3, che qualifica le disposizioni contenute nella legge
stessa quali "principi della legislazione statale in materia di
attivita' regionale di previsione, prevenzione nel soccorso di
protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in
materia";
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59", e, in particolare, i seguenti punti dell'articolo 108 (Funzioni
conferite alle Regioni e agli Enti locali):
- lettera a), che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni
relative:
- punto 1), "alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi";
- punto 2), "all'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992, n.
225";
considerato che in conseguenza dell'entrata in vigore del DLgs 112/98
una serie di compiti operativi in materia di protezione civile sono
stati concretamente trasferiti alle Regioni;
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che
ha istituito il "Fondo regionale di protezione civile", ripartito
annualmente tra tutte le Regioni e le Province autonome, finalizzato
a "finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e
degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le
calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del DLgs 31
marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione
civile delle Regioni e degli Enti locali";
considerato che in attuazione della Legge 388/00 lo Stato ha disposto
i trasferimenti delle risorse finanziarie previste per le diverse
annualita' e che il relativo impiego e' stato definito con programmi
operativi approvati dalla Giunta regionale con le seguenti
deliberazioni: 19 dicembre 2000, n. 2343; 10 giugno 2002, n. 996; 2
dicembre 2002, n. 2283;
rilevato che all'interno dei programmi approvati con le deliberazioni
menzionate al punto precedente sono stati previsti interventi volti a
potenziare la capacita' operativa complessiva del sistema di
protezione civile sul territorio della regione Emilia-Romagna, anche
prevedendo l'acquisizione di appositi mezzi speciali la cui gestione
e' stata affidata a corpi e strutture operative di protezione civile,
anche a carattere volontario, mediante la stipula di convenzioni;
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia
di protezione civile", e, in particolare, gli articoli:
- 1, comma 3, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna "assume la
protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale
finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti
alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumita' della
popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture
pubbliche e delle attivita' produttive dai danni derivanti da
calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi";
- 1, comma 2, che prevede che la Regione Emilia-Romagna,
nell'esercizio delle funzioni regionali di protezione civile
"promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti
locali e la partecipazione degli Enti od Aziende pubbliche nonche'
delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di protezione
civile";
- 3, comma 1, che elenca le attivita' regionali di protezione civile,
tra le quali figurano "la previsione e la prevenzione delle varie
ipotesi di rischio" ed "il soccorso alle popolazioni sinistrate";
- 3, comma 2, che, tra le attivita' di previsione e prevenzione,
evidenzia "la formazione di una moderna coscienza di protezione
civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi
educativi e informativi nonche' la realizzazione di corsi di
informazione, di formazione e di aggiornamento professionale per il
personale adibito istituzionalmente ad attivita' di protezione civile
e per il personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato
di protezione civile";
- 3, comma 3, che tra le attivita' di concorso agli interventi di
emergenza, specifica che la Regione Emilia-Romagna cura, in
particolare "l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e prima
assistenza";
- 3, comma 4, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna favorisce
il piu' efficace coordinamento delle iniziative in materia di
protezione civile nel territorio regionale mediante la stipulazione
di apposite convenzioni, tra gli altri, "con soggetti pubblici e
privati";
- 7, comma 2, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna, anche
tramite le Province, "assicura la necessaria collaborazione tecnica e
organizzativa ai Comuni rivolta a favorire la istituzione e la
disciplina delle strutture comunali di protezione civile";
- 9, comma 3, che illustrando i contenuti del piano regionale di
concorso agli interventi di emergenza che la Regione Emilia-Romagna
e' incaricata di elaborare, specifica che esso prevede, in
particolare, "la definizione delle forme di collaborazione e di
concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato", nonche'
"l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali
di cui possono disporre la Regione gli Enti locali e gli enti o
organismi (...) operanti nell'ambito regionale in materia di
protezione civile, da utilizzarsi per interventi di primo soccorso ed
assistenza";
- 16, comma 1, che autorizza la Regione Emilia-Romagna a stipulare
apposite convenzioni per il conseguimento degli obiettivi definiti
dalla stessa legge anche con, tra gli altri, "Enti od organi tecnici
di natura pubblica";
- 16, comma 2, che specifica che, sempre mediante la stipula di
apposite convenzioni, anche con idonei soggetti pubblici, la Regione
Emilia-Romagna puo' assicurarsi "la pronta disponibilita' di
particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato
da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture
regionali e locali di protezione civile";
- 16-bis, che, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi
della stessa legge, autorizza la Regione Emilia-Romagna alla
"concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per la
realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di
protezione civile a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto
che partecipi alle attivita' del sistema regionale di protezione
civile";
- 21, che dispone che agli oneri derivanti dalla stessa legge la
Regione Emilia-Romagna faccia fronte "mediante l'istituzione di
appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che
verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione
della legge di bilancio";
vista la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile,
recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di
protezione civile", che nel sottolineare l'essenziale prospettiva
collaborativa Stato-Regioni che e' racchiusa nel disegno complessivo
delle relazioni che devono intercorrere tra le strutture statali,
regionali e locali impegnate nelle attivita' di protezione civile
afferma, tra l'altro, che "la specificita' delle esigenze relative
alla protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una
disciplina delle competenze basata sul principio collaborativo. In
merito si segnala l'ineludibile esigenza di collaborazione con e tra
gli enti territoriali, nelle forme dei "raccordi" (di cui alla Legge
n. 401 del 2001), delle "intese" (previste nel DLgs n. 112 del 1998)
e, anche, degli "accordi" (ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990).
Cio' infatti puo' essere estremamente utile per realizzare un sistema
integrato di protezione civile, in grado di fornire risposte
tempestive alle necessita' emergenziali e di garantire risorse
adeguate (...). Del resto l'art. 5, comma 4, del menzionato decreto
legge 343/01, nel richiamare l'art. 14 della Legge 225/92, dispone i
primi interventi e deve essere effettuata dagli organi statali in
concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con
i comitati provinciali di protezione civile";
dato atto che la struttura operante in ambito regionale dell'ARNI
(Azienda regionale per la Navigazione interna) concorre in misura
sostanziale agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi,
nonche' di pianificazione e gestione delle emergenze per quanto
riguarda la navigazione interna, settore nel quale e' la struttura
regionale istituzionalmente competente;
ritenuto pertanto che per la realizzazione di un compiuto sistema
regionale di protezione civile in grado di perseguire con efficacia
gli obiettivi di protezione sociale sopra richiamati non sia
possibile prescindere dal perseguimento di tutti i rapporti di
collaborazione e di tutte le sinergie operative possibili, ivi
compresa l'ARNI (Azienda regionale per la Navigazione interna);
considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle
citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da
parte della Regione Emilia-Romagna e delle strutture dell'ARNI
operanti in ambito regionale, un comune sforzo teso al continuo e
costante miglioramento della qualita' e della quantita' dei servizi
resi alla popolazione in materia di protezione civile;
ritenuto che, per conseguire gli obiettivi posti dalle citate
disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse
impartiti, occorra quindi procedere alla stipula di una
convenzione-quadro che disciplini le modalita' di collaborazione e di
raccordo tra la struttura regionale di protezione civile e le
articolazioni operanti nell'ambito regionale dell'ARNI in tutti gli
ambiti di attivita' precedentemente richiamati, perseguendo la piu'
razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili, in vista
del piu' efficace potenziamento della capacita', dell'efficienza e
della prontezza d'intervento delle strutture operative operanti
nell'ambito del territorio regionale;
dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
convenzione la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nei limiti delle
proprie determinazioni circa le finalita' d'impiego delle
disponibilita' finanziarie provenienti sia da specifici trasferimenti
di risorse statali destinate all'implementazione delle strutture di
protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale, sia
dall'apposita legge annuale di bilancio, secondo una specifica
programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto
riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i
soggetti interessati;
ritenuto pertanto, che sia opportuno avviare un rapporto di
collaborazione, ampliando, nello spirito delle disposizioni
legislative poc'anzi richiamate, l'ambito delle attivita' oggetto di
reciproca collaborazione;
tra
la Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come Regione),
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile,
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6,
l'ARNI (Azienda regionale per la Navigazione interna) (di seguito
indicata come ARNI), rappresentata dal Direttore, domiciliato per la
carica in Boretto (RE), Via Argine Cisa n. 11,
si conviene e si stipula la presente convenzione-quadro
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1. La presente convenzione-quadro ha come obiettivo l'impegno comune
per il consolidamento dei rapporti di reciproca collaborazione tra la
Regione e l'ARNI, al fine di rafforzare e rendere sempre piu' moderno
ed efficiente il sistema di protezione civile nella regione
Emilia-Romagna con particolare riferimento alle vie di navigazione
interna.
2. La Regione e l'ARNI attribuiscono il massimo interesse al
raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla
presenza qualificata sul territorio regionale delle forze
istituzionalmente preposte agli interventi di previsione e
prevenzione dei rischi, di soccorso e di contrasto attivo alle
pubbliche calamita'.
3. Annualmente il Servizio Protezione civile della Regione e l'ARNI
concordano, sul piano tecnico, uno schema di programma operativo
annuale per l'attuazione della presente convenzione-quadro. Il
programma viene elaborato con le modalita' illustrate al successivo
art. 2, tenendo conto delle disponibilita' di bilancio e delle
esigenze e delle disponibilita' operative delle parti e viene
adottato, per quanto riguarda la Regione, con proprio atto
amministrativo.
4. In base alla presente convenzione-quadro, e nei limiti di cui al
comma precedente, il programma operativo annuale puo' articolarsi
nelle seguenti attivita':
a) il concorso dell'ARNI nelle attivita' di previsione e prevenzione
dei rischi, sia nelle attivita' di soccorso in caso di calamita' o
nell'imminenza delle stesse, sia nell'attivita' di formazione degli
operatori di protezione civile e di informazione alla popolazione in
materia di rischi e delle relative misure di sicurezza, con
particolare riferimento alla navigazione interna in genere e le opere
fluviali in particolare;
b) la formazione e l'addestramento dei volontari di protezione
civile, nonche' di personale degli enti locali preposto alla
protezione civile, da parte del Servizio Protezione civile della
Regione, in concorso con l'ARNI, anche in vista della definizione di
un progetto di scuola regionale di protezione civile, in tutti gli
ambiti di attivita' di protezione civile, ivi compresa l'informazione
alla popolazione, negli ambiti di operativita' dell'ARNI;
c) la definizione congiunta delle modalita' di partecipazione delle
strutture, del personale e dei mezzi dell'ARNI allo svolgimento di
esercitazioni promosse dalla Regione, articolate per simulazioni di
emergenza e con la presenza contestuale anche di altre strutture
operative istituzionali e del volontariato;
d) l'acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso
gratuito, da parte della Regione ed in accordo con l'ARNI, di
strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare le
capacita' operative per le attivita' di protezione civile sul
territorio regionale, determinando la ripartizione dei connessi oneri
come indicato ai successivi commi 5 e 6;
e) la condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento
alle tipologie di rischio di interesse reciproco, anche mediante
mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei
sistemi concordemente definite, nonche' l'acquisizione, secondo le
vigenti disposizioni normative, dei supporti hardware e software
eventualmente necessari;
f) l'implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni
tra il Centro operativo regionale e le strutture dell'ARNI, per
assicurare i migliori collegamenti in situazioni di crisi;
g) la definizione di procedure operative per migliorare e rendere
sempre piu' efficaci le modalita' di informazione, attivazione e
coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in
occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile, anche
in relazione a quanto previsto dall'art. 108 del DLgs 112/98.
5. L'attivita' di cui alla lettera d) avviene mediante la
sottoscrizione di atti di comodato d'uso gratuito relativi ai beni di
cui trattasi nei quali la Regione (comodante) e l'ARNI (comodatario)
convengono in merito ai seguenti punti:
a) individuazione della struttura, attrezzatura, mezzo oggetto del
comodato;
b) la durata del comodato non puo' superare il periodo di vigenza
della presente convenzione-quadro ed e' rinnovabile qualora la
convenzione-quadro medesima venga ulteriormente rinnovata;
c) il comodatario si impegna a ricevere quanto concordato, a
mantenere in esercizio o ad assicurare la cura della struttura,
dell'attrezzatura o del mezzo in questione osservando la massima
diligenza e prudenza nell'utilizzo, garantendone la costante
efficienza e prontezza d'uso, unitamente alla custodia in luogo
idoneo e sicuro presso le strutture dell'ARNI; ove necessario il
comodatario provvedera' alla targatura dei mezzi secondo la vigente
disciplina, ferma restandone la proprieta' regionale;
d) il comodatario si impegna a non apportare modifiche strutturali al
bene in comodato senza espressa autorizzazione scritta da parte del
comodante;
e) gli oneri relativi all'impiego ed alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strutture, attrezzature e mezzi in questione sono
a carico del comodatario;
f) sono in capo al comodatario tutti i danni che possono derivare
dall'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi oggetto
di comodato;
g) il comodatario puo' utilizzare la struttura, l'attrezzatura o il
mezzo in comodato anche per i propri fini istituzionali di soccorso
tecnico urgente, compatibilmente con le esigenze del sistema
regionale di protezione civile.
6. Per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dal
precedente comma 5, lettera e), la Regione puo' concedere un
contributo la cui entita' e' determinata nei programmi operativi di
ciascun anno sulla base delle disponibilita' di bilancio e
dell'analisi dei costi effettivamente sostenuti a tale scopo nel
corso dell'annualita' precedente.
Art. 2
Programma operativo annuale
1. Il programma operativo annuale di attuazione della presente
convenzione-quadro viene elaborato secondo la seguente procedura:
a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'
operative delle parti con riguardo a tutte le attivita' di cui
all'art. 1, comma 4;
b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione
di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a
verifica di compatibilita' con le risorse disponibili nel bilancio
regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e
viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo
annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie
di attivita' possibili;
c) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli
eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza, con
propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in
materia.
2. Il programma operativo annuale contiene anche le modalita'
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole
tipologie di attivita'.
3. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attivita'
contenute nel programma operativo annuale per le quali sia previsto
il rimborso all'ARNI da parte della Regione avviene con le seguenti
modalita':
- l'erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo
complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo
annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine
dell'avvio delle attivita', da disporre contestualmente
all'approvazione del programma medesimo;
- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria
della spesa da parte dell'ARNI, anche tenendo conto dell'attivita' di
verifica prevista dal successivo art. 3, comma 2.
Art. 3
Comitato tecnico
1. Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del
programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un
Comitato tecnico composto dal Direttore dell'ARNI, dal Responsabile
del Servizio Protezione civile della Regione e da un rappresentante
per ciascuna delle due strutture, designato dal rispettivo
responsabile.
2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato tecnico
provvede anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al
riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del
livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi'
proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed
alle modalita' attuative del programma nonche' agli aspetti
organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di
cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione
dei successivi programmi annuali.
Art. 4
Oneri della Regione Emilia-Romagna
e modalita' di impiego delle risorse disponibili
1. L'onere finanziario annuo a carico della Regione Emilia-Romagna
per l'attuazione della presente convenzione-quadro viene determinato,
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, anche
provenienti da specifici trasferimenti statali, con atto
amministrativo adottato dall'ente stesso, nell'ambito della
programmazione annuale di attivita' del Servizio Protezione civile.
2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attivita'
previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate
dalla Regione provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di
contabilita' regionale, il Responsabile del Servizio regionale
competente.
3. Al trasferimento delle risorse eventualmente destinate al rimborso
di attivita' svolte direttamente dall'ARNI si provvede secondo quanto
disciplinato dall'art. 2, comma 3, versando le suddette risorse a
favore dell'Azienda sui capitoli di entrata che verranno indicati dal
medesimo.
Art. 5
Durata della convenzione e disposizione transitoria
1. La presente convenzione-quadro ha validita' quinquennale, ma
vincola la Regione in termini finanziari annualmente, secondo le
disponibilita' arrecate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo
istituiti.
2. In fase di prima applicazione, per l'anno 2003, il programma
operativo annuale viene definito, anche per stralci, entro il mese di
ottobre.
Art. 6
Controversie
1. Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato
paritetico di cui al precedente art. 3, verranno risolte da un
collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla
Regione, il secondo dall'ARNI ed il terzo concordemente dagli altri
due arbitri.
2. La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.
Art. 7
Registrazione
1. La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in
caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla
registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
per ARNI per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL DIRETTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE