REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                   TITOLO VIII                                                  
           NORME TRANSITORIE E FINALI                                           
            CAPO II                                                             
          Norme finali                                                          
          Art. 49                                                               
Beni trasferiti                                                                 
1. I beni trasferiti alla Regione in attuazione del DLgs 422/97                 
entrano a far parte del demanio e del patrimonio regionale.                     
2. I beni di cui al comma 1 non piu' necessari all'esercizio del                
trasporto pubblico regionale e locale possono essere alienati o                 
adibiti ad altri scopi, d'intesa con gli Enti locali.                           
3. I beni ceduti gratuitamente dalla Regione ai gestori del trasporto           
pubblico regionale e locale sono gravati dal vincolo di destinazione            
esclusiva a tale finalita', pena la risoluzione dell'atto di cessione           
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 793 del Codice civile. La Giunta           
regionale, su richiesta dei gestori, puo' autorizzare l'alienazione             
dei beni a condizione di utilizzare i proventi per investimenti                 
finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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