REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                   TITOLO VIII                                                  
           NORME TRANSITORIE E FINALI                                           
            CAPO II                                                             
          Norme finali                                                          
          Art. 48                                                               
Norme finanziarie                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui                 
all'art. 18, all'art. 20 e al comma 2 dell'art. 31 si fa fronte con             
l'istituzione di appositi capitoli o con l'opportuna modifica di                
capitoli esistenti nel bilancio regionale che verranno dotati della             
necessaria disponibilita': in sede di approvazione del bilancio                 
annuale e poliennale, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma            
1 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, per gli           
interventi concernenti oneri di natura corrente e con apposite                  
specifiche autorizzazioni di spesa, da adottare in sede di                      
approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto                
disposto dall'art. 13 bis della L.R. 31/77 e successive                         
modificazioni, per gli interventi concernenti spese di investimento             
in conto capitale. All'istituzione, alla modifica ed al finanziamento           
dei capitoli si provvede in ottemperanza ai vincoli ed agli equilibri           
del bilancio regionale e nel rispetto dei vincoli eventualmente                 
derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.                      
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al              
comma 3 dell'art. 31 si provvede con l'istituzione di appositi                  
capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della                       
disponibilita' finanziaria e alimentati con le risorse trasferite con           
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli                 
articoli 12 e 20 del DLgs 422/97 ai sensi degli articoli 4, comma 4,            
lett. a) e 7, comma 1 della Legge 59/97.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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