REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                   TITOLO VIII                                                  
           NORME TRANSITORIE E FINALI                                           
               CAPO I                                                           
          Norme transitorie                                                     
          Art. 45                                                               
(sostituito comma 4, aggiunti commi 4 bis e 7 bis e                             
abrogato comma 5 da art. 42, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                         
Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario                    
1. Gli Enti locali effettuano le trasformazioni previste dall'art. 18           
del DLgs 422/97 entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data gli Enti            
locali possono mantenere i metodi di affidamento in atto al momento             
dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso                       
l'affidamento diretto dei servizi autofilotranviari ai propri                   
consorzi.                                                                       
2. Fatti salvi i necessari aggiornamenti, e' confermata al 31                   
dicembre 2000 la validita' degli accordi di programma e di servizio             
stipulati dalla Regione con gli Enti locali e i loro Consorzi per i             
servizi di trasporto pubblico autofilotranviario, vigenti alla data             
di entrata in vigore della presente legge.                                      
3. In sede di aggiornamento degli accordi di programma e di servizio            
di cui al comma 2, da sottoscrivere entro il 30 giugno 1999, sono               
definite ulteriori azioni finalizzate ad accelerare il riassetto                
organizzativo, le trasformazioni aziendali e la liberalizzazione                
della gestione dei servizi.                                                     
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali           
e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del            
DLgs n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli enti           
locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non            
superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque                    
affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove            
l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura                     
concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003,            
e' consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte                           
dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e                 
comunque non oltre il 31 dicembre 2004.                                         
4 bis. Gli Enti locali attuano la norma di separazione di cui                   
all'articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari                        
aggiornamenti degli affidamenti, nonche' dei contratti di servizio in           
essere. Le societa' esercenti possono partecipare alle procedure                
concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.              
5. abrogato                                                                     
6. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4 le societa'                 
derivanti dalla trasformazione possono subaffidare servizi                      
autofilotranviari sulla base di criteri e modalita' stabiliti dalla             
Giunta regionale e nel rispetto della normativa comunitaria e                   
nazionale in materia di appalti di servizi e sulla costituzione di              
societa' miste tra soggetti pubblici e privati.                                 
7. Il subaffidamento da parte delle societa' derivanti dalla                    
trasformazione e' subordinato all'assenso dell'ente competente, il              
quale verifica anche che ricorrano condizioni di riduzione del costo            
di produzione del servizio senza danno per la qualita' dello stesso.            
7 bis. La Regione puo' individuare motivazioni eccezionali che                  
giustifichino l'affidamento diretto per la gestione dei servizi                 
nell'ambito dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 8           
della presente legge.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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