REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                   TITOLO VIII                                                  
           NORME TRANSITORIE E FINALI                                           
               CAPO I                                                           
          Norme transitorie                                                     
          Art. 44                                                               
(sostituito da art. 41, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                              
Norme transitorie per il trasporto ferroviario                                  
1. E' fissata al 31 dicembre 2003 la scadenza degli affidamenti                 
diretti in materia di servizi ferroviari.                                       
2. La Regione procede alla costituzione della societa' di gestione              
della rete, di cui all'articolo 22, comma 2, tramite scissione della            
societa' acquisita a norma della L.R. 28 dicembre 2000, n. 39                   
(Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della           
societa' "Ferrovie Emilia-Romagna Societa' a responsabilita'                    
limitata").                                                                     
3. La Regione procede alla costituzione della societa' e                        
all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle             
concessioni novennali in essere. Fino a tale momento la Regione                 
stabilisce le forme di coordinamento e integrazione della gestione              
della rete di sua competenza. Nel rispetto di specifiche direttive              
emanate dalla Regione e' attribuita agli attuali concessionari fino             
alla scadenza della concessione in atto, la titolarita' della                   
gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi           
particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della L.R. 25 febbraio               
2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R.             
10 aprile 1989, n. 11).                                                         
4. Una volta avvenuta la scissione di cui al comma 2 del presente               
articolo, la Regione puo' ridurre la percentuale della propria                  
partecipazione alla societa' per i servizi anche al di sotto della              
maggioranza delle quote, attraverso la cessione di proprie quote                
esclusivamente a enti locali oppure a societa' di cui gli Enti locali           
stessi detengano la proprieta' maggioritaria assoluta.                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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