REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                   TITOLO VI                                                    
            NORME ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE                                    
               CAPO II                                                          
        Il sistema tariffario e sanzioni amministrative                         
          Art. 39                                                               
(sostituito comma 1, modificato comma 5 e aggiunti                              
commi 5 bis e 5 ter da art. 36, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                      
Sistema tariffario                                                              
1. La Regione persegue l'armonizzazione delle tariffe e dei titoli di           
viaggio al fine di conseguire, anche attraverso il sistema                      
tariffario, la massima integrazione tra i diversi modi di trasporto.            
2. La Giunta regionale determina i criteri che regolano il sistema              
tariffario del trasporto pubblico regionale e locale e                          
progressivamente attua la riforma del sistema tariffario                        
caratterizzato dalla zonizzazione del territorio regionale e                    
dall'applicazione di sistemi tecnologici gestionali flessibili e                
integrati.                                                                      
3. La Giunta regionale stabilisce i tipi dei titoli di viaggio e i              
corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai                
servizi di trasporto pubblico regionale e locale.                               
4. Le Province e i Comuni regolano le tariffe autofilotranviarie                
tenendo conto dei livelli di cui al comma 3 e con riferimento anche             
al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di           
gestione.                                                                       
5. E' vietata la gratuita' del trasporto, salvo i casi previsti dalle           
disposizioni vigenti in materia.                                                
5 bis. Gli Enti locali e le loro agenzie, in attuazione degli                   
indirizzi per il sistema tariffario integrato di bacino, possono                
autorizzare tariffe speciali per utenti specifici o servizi                     
particolari, oltre che in occasione di particolari situazioni                   
ambientali. Inoltre, al fine di favorire l'uso del trasporto                    
pubblico, possono autorizzare accordi tariffari speciali con                    
consumatori collettivi (enti e aziende pubbliche e private, scuole,             
universita').                                                                   
5 ter. Comunque, qualora le entrate da tariffe non raggiungano il 35            
per cento dei costi dei servizi del bacino provinciale o i costi                
risultino superiori alle previsioni, Province e Comuni sono tenuti a            
integrare le entrate per garantire il pareggio del bilancio sulla               
base dei contratti di servizio e degli accordi sottoscritti.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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