REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                   TITOLO VI                                                    
            NORME ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE                                    
             CAPO I                                                             
          Norme organizzative                                                   
          Art. 38                                                               
Interruzione di pubblico servizio                                               
1. In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per                
cause comunque ascrivibili al gestore, l'ente affidante, fatte salve            
altre sanzioni previste dalle norme in vigore, adotta i provvedimenti           
indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del pubblico             
servizio anche in danno e avvalendosi degli impianti e del materiale            
del gestore, definendo i conseguenti corrispettivi per l'uso dei                
beni.                                                                           
2. Il provvedimento di requisizione in uso e' notificato nella forma            
degli atti giudiziari.                                                          
3. Il soggetto titolare del bene requisito entro dieci giorni dalla             
notificazione ha facolta' di rifiutare, con atto scritto, l'entita'             
del corrispettivo. In tal caso, il corrispettivo stesso e'                      
determinato secondo il procedimento previsto dalle leggi per il                 
trasferimento delle imprese.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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