REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                   TITOLO V                                                     
             INTERVENTI FINANZIARI                                              
          Art. 32                                                               
(aggiunto comma 1 bis da art. 32,                                               
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                                                      
Contributi per i servizi minimi                                                 
1. La Regione interviene a copertura degli oneri inerenti i servizi             
minimi di cui all'art. 9 e per lo sviluppo e miglioramento del                  
trasporto pubblico regionale e locale.                                          
1 bis. La Regione, sulla base dell'atto di indirizzo di cui                     
all'articolo 8, concorre fino al 65 per cento della copertura dei               
costi annuali dei servizi minimi previsti per ciascun bacino                    
provinciale dai relativi accordi di programma, di cui all'articolo              
12.                                                                             
2. La Regione, attraverso la sottoscrizione dei contratti di                    
servizio, destina le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi             
di competenza regionale.                                                        
3. La Regione, a seguito degli accordi di programma di cui all'art.             
12, assegna le risorse per i servizi minimi autofilotranviari alle              
Province, ai Comuni capoluogo di provincia, ai Comuni con popolazione           
superiore ai 50.000 abitanti o alle Agenzie locali secondo le                   
competenze ad esse attribuite. Le risorse assegnate alle Province si            
riferiscono anche ai servizi dei Comuni con popolazione fino a 50.000           
abitanti.                                                                       
4. Anche nell'ipotesi di costituzione dell'agenzia locale per la                
mobilita', le risorse assegnate devono essere commisurate a tutti i             
costi relativi ai servizi minimi ad eccezione di quelli riferiti alla           
programmazione, in quanto assicurati in sede di conferimento di                 
delega.                                                                         
5. I contributi per i servizi minimi sono determinati triennalmente,            
in coerenza con la programmazione dei servizi di cui agli artt. 8, 9            
e 10, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di           
servizio di cui all'art. 16, tenuto conto dei vincoli e delle regole            
di variazione delle entrate e delle spese previste dalle leggi di               
bilancio. Gli enti delegati e i gestori del servizio pubblico                   
regionale e locale sono tenuti a fornire dati, informazioni e                   
documentazione richiesti in conformita' ai modelli anche                        
informatizzati e relative istruzioni a tal fine predisposte dalla               
Giunta regionale.                                                               
6. La Giunta regionale provvede alla determinazione dei contributi              
per i servizi minimi anche in relazione agli indici incentivanti                
l'efficacia e l'efficienza della gestione e il relativo metodo di               
costruzione. A indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della             
gestione dei servizi si attengono, parimenti, nell'ambito delle                 
rispettive competenze, gli Enti e le agenzie locali.                            
7. La Giunta stabilisce le modalita' di controllo, i casi e le                  
modalita' di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.           
8. La Giunta regionale procede annualmente alla concessione dei                 
contributi.                                                                     
9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui al comma 8, la            
Giunta regionale e' autorizzata a concedere acconti mensili che non             
superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel              
bilancio regionale.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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