REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                   TITOLO V                                                     
             INTERVENTI FINANZIARI                                              
          Art. 31                                                               
(gia' modificato comma 2 da art. 1,                                             
L.R. 1 febbraio 2002, n. 1; poi modificato comma 2                              
da art. 31, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                                          
Tipologia degli interventi finanziari                                           
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge               
attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo             
Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.                               
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri                  
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto              
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e                           
dell'intermodalita' mediante:                                                   
a)  contributi a copertura degli oneri per i servizi minimi;                    
b) contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei                 
servizi di trasporto pubblico (Nota 3);                                         
c)  contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi                  
tecnologici e mezzi di trasporto, con priorita' per i mezzi a basso             
livello di emissione;                                                           
d)  contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in              
attuazione del PRIT, nonche' di studi e progetti di carattere                   
territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;                     
e)  spese dirette della Regione;                                                
e bis)  contributi per interventi ferroviari di manutenzione                    
straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;                
e ter)  incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi,            
quali leasing e full leasing service.                                           
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario,                
inerenti alle funzioni di cui al Titolo II, a seguito dell'emanazione           
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al              
trasferimento delle risorse, individuate e ripartite come previsto              
dagli artt. 12 e 20 del DLgs 422/97.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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