REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                         TITOLO IV                                              
   INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, LA MOBILITA'        
                  URBANA E L'INTERMODALITA'                                     
          Art. 30                                                               
(modificato comma 1 da art. 30,                                                 
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                                                      
Azioni                                                                          
1. Le finalita' della presente legge e gli obiettivi dell'art. 29               
sono perseguiti attraverso lo sviluppo prioritario delle seguenti               
azioni nel campo delle infrastrutture, dei sistemi tecnologici e dei            
mezzi di trasporto:                                                             
a) la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti e                 
integrati, l'integrazione in rete dei percorsi esistenti, la                    
realizzazione di zone a traffico limitato e velocita' controllata;              
b)  l'incremento della capacita' delle reti di trasporto pubblico               
regionale e locale e della quantita' dei servizi resi, con                      
particolare riferimento ai trasporti in sede propria;                           
c)  la disciplina della domanda di mobilita' e, in particolare, il              
controllo e la regolamentazione degli accessi;                                  
c bis)  l'attuazione di progetti integrati sviluppati anche                     
attraverso le competenze dei responsabili della mobilita' aziendali e           
d'area opportunamente coordinate dalle strutture locali di governo              
della mobilita';                                                                
c ter)  l'attuazione di progetti di car-sharing e car-pooling (auto             
privata con piu' utenti a bordo);                                               
d)  una migliore organizzazione qualitativa e quantitativa                      
dell'offerta mediante interventi tesi a ottimizzare l'uso delle                 
infrastrutture esistenti e l'intermodalita';                                    
e)  la realizzazione e gestione di aree informatiche integrate per la           
pianificazione e la produzione dei servizi, l'informazione e                    
l'assistenza dell'utenza;                                                       
f)  il controllo degli effetti esterni del trasporto, quali                     
inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, impatto sul                    
patrimonio edilizio e paesaggistico;                                            
g)  l'eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche e lo              
sviluppo di iniziative di trasporto per i portatori di handicap;                
h)  la riorganizzazione della sosta e dei parcheggi funzionali al               
riassetto e al miglioramento dell'accessibilita' alle aree urbane;              
i)  la predisposizione di sistemi telematici per la erogazione di               
servizi capaci di ridurre la quantita' di spostamenti;                          
l)  l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla emissione             
inquinante di proprieta' dei soggetti pubblici e privati previsti               
dall'articolo 34, comma 6, con particolare riferimento a: acquisto di           
mezzi a trazione elettrica e/o ibrida compresi i motocicli e i                  
quadricicli; acquisto di mezzi alimentati a gas metano o GPL o altri            
combustibili che riducano l'impatto ambientale secondo gli obiettivi            
fissati dal Protocollo di Kyoto; riconversione dell'alimentazione di            
mezzi gia' in circolazione a gas metano o GPL o altri combustibili              
che riducano l'impatto ambientale secondo gli obiettivi fissati dal             
Protocollo di Kyoto;                                                            
1 bis)  l'incentivazione dell'utilizzo, nelle aree urbane, di mezzi a           
bassa o nulla emissione inquinante nelle attivita' produttive,                  
commerciali e di distribuzione delle merci;                                     
1 ter)  l'incentivazione della realizzazione di piattaforme per il              
consolidamento delle merci destinate alla distribuzione commerciale             
nelle aree urbane, finalizzate alla riduzione e alla                            
razionalizzazione del traffico, all'aumento del carico medio dei                
veicoli e al trasporto delle merci con mezzi a bassa o nulla                    
emissione inquinante;                                                           
m)  l'innovazione tecnologica nel governo della mobilita';                      
n)  il controllo dei limiti di velocita' e del rispetto delle norme             
della circolazione, nonche' il miglioramento dei sistemi di                     
prevenzione, segnalazione e soccorso ai fini della sicurezza                    
stradale.                                                                       
2. Il coordinamento delle azioni avviene, in via prioritaria,                   
attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 12 e, inoltre,              
attraverso specifici programmi regionali di intervento.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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