REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                         TITOLO IV                                              
   INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, LA MOBILITA'        
                  URBANA E L'INTERMODALITA'                                     
          Art. 29                                                               
(modificati commi 1, 2 e 3 da art. 29,                                          
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                                                      
Obiettivi degli interventi                                                      
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per la                    
riorganizzazione della mobilita' e la qualificazione dell'accesso ai            
servizi di interesse pubblico secondo le finalita' definite                     
all'articolo 1.                                                                 
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 la Regione                    
privilegia:                                                                     
a)  quelli individuati dagli strumenti della programmazione                     
regionale;                                                                      
b)  quelli individuati dagli strumenti della programmazione                     
provinciale;                                                                    
c)  quelli individuati dai Comuni nella redazione dei Piani urbani              
del traffico e dei piani urbani della mobilita', con particolare                
riguardo alla attuazione delle misure volte al miglioramento del                
trasporto pubblico;                                                             
d)  quelli che costituiscono integrazione funzionale di iniziative              
finanziate da altri soggetti.                                                   
3. Gli interventi di cui al comma 2 perseguono l'obiettivo di:                  
a)  ridurre la congestione del traffico e favorire la mobilita' delle           
persone e il trasporto delle merci, l'accessibilita' alle aree urbane           
e in particolare ai centri storici, l'interscambio tra i vari modi di           
trasporto;                                                                      
b)  favorire il risparmio energetico, ridurre i costi                           
economico-sociali di interesse generale, anche con l'armonizzazione             
degli orari dei servizi e delle altre attivita' svolte nelle aree               
urbane;                                                                         
c)  tutelare l'ambiente, la sicurezza, la salute dei cittadini e                
migliorare la vivibilita' nelle aree e nei centri urbani;                       
d)  favorire l'uso dei mezzi collettivi da parte di tutti i                     
cittadini, agevolando l'accesso dei portatori di handicap.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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