TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO IV
INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, LA MOBILITA'
URBANA E L'INTERMODALITA'
Art. 29
(modificati commi 1, 2 e 3 da art. 29,
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Obiettivi degli interventi
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per la
riorganizzazione della mobilita' e la qualificazione dell'accesso ai
servizi di interesse pubblico secondo le finalita' definite
all'articolo 1.
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 la Regione
privilegia:
a) quelli individuati dagli strumenti della programmazione
regionale;
b) quelli individuati dagli strumenti della programmazione
provinciale;
c) quelli individuati dai Comuni nella redazione dei Piani urbani
del traffico e dei piani urbani della mobilita', con particolare
riguardo alla attuazione delle misure volte al miglioramento del
trasporto pubblico;
d) quelli che costituiscono integrazione funzionale di iniziative
finanziate da altri soggetti.
3. Gli interventi di cui al comma 2 perseguono l'obiettivo di:
a) ridurre la congestione del traffico e favorire la mobilita' delle
persone e il trasporto delle merci, l'accessibilita' alle aree urbane
e in particolare ai centri storici, l'interscambio tra i vari modi di
trasporto;
b) favorire il risparmio energetico, ridurre i costi
economico-sociali di interesse generale, anche con l'armonizzazione
degli orari dei servizi e delle altre attivita' svolte nelle aree
urbane;
c) tutelare l'ambiente, la sicurezza, la salute dei cittadini e
migliorare la vivibilita' nelle aree e nei centri urbani;
d) favorire l'uso dei mezzi collettivi da parte di tutti i
cittadini, agevolando l'accesso dei portatori di handicap.