REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 25                                                               
(modificato comma 1, abrogato comma 7                                           
e aggiunto comma 10 bis da art. 25,                                             
L.R. 28/1/2003, n. 1)                                                           
Personale                                                                       
1. Nel caso di trasferimento di attivita' concernenti il servizio               
idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani            
dai Comuni, loro Aziende e dai Consorzi ad altri soggetti, pubblici e           
privati, al personale gia' adibito a dette attivita' che passa alle             
dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del Codice civile            
e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui           
all'art. 47, commi da 1 a 4 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428                
secondo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30             
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle             
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche).                                    
2. Fuori dei casi previsti al comma 1, in sede di prima attivazione             
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti            
urbani nonche' alla scadenza del periodo di affidamento dei predetti            
servizi, l'impresa subentrante avvia con le organizzazioni sindacali            
le procedure eventualmente previste dai rispettivi contratti                    
collettivi nazionali di lavoro per il passaggio del personale                   
dell'impresa cessante.                                                          
3. L'Agenzia coordina le procedure per il trasferimento del personale           
individuato ai sensi del comma 1 al soggetto gestore con le forme e             
modalita' stabiliti nella convenzione di affidamento del servizio.              
4. Il personale in servizio negli enti di cui al comma 1 e' soggetto            
alle procedure di trasferimento di cui al presente articolo nel                 
numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione                 
effettuati da ciascun ente. Il personale che non intenda essere                 
trasferito e' tenuto a presentare domanda motivata all'Agenzia entro            
il termine dalla stessa determinato.                                            
5. Qualora i posti dell'organico del gestore del servizio non                   
risultino integralmente ricoperti con il personale soggetto alle                
procedure di trasferimento che non ha presentato la domanda di cui al           
comma 4 si procede, previo confronto con le organizzazioni sindacali            
e tenuto conto prioritariamente del criterio dell'anzianita', al                
trasferimento del restante personale.                                           
6. Il personale non trasferito e' reimpiegato negli enti di                     
appartenenza tenendo conto della specifica professionalita' ovvero              
mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.           
abrogato                                                                        
8. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo e'                    
conservata la posizione giuridica ed economica in essere alla data              
del trasferimento e si applicano i trattamenti previsti dal relativo            
contratto collettivo nazionale di settore e dagli accordi collettivi            
aziendali vigenti.                                                              
9. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo ha facolta'           
di esercitare l'opzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della              
Legge 8 agosto 1991, n. 274 per il mantenimento del trattamento                 
previdenziale in godimento presso l'ente di appartenenza.                       
10. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali,               
individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari              
per il completamento delle procedure di cui al comma 5 di                       
trasferimento del personale.                                                    
10 bis. Nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi del            
gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore             
del servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se           
costituita in forma di societa' cooperativa, anche nei confronti dei            
soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il             
rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative            
in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale           
e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali,              
normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e           
dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.                    
CAPO VI                                                                         
Sanzioni e norme finanziarie transitorie finali                                 
(Nota 4)                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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