REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                  TITOLO III                                                    
           TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO                                         
           E TRASPORTO RAPIDO A GUIDA VINCOLATA                                 
(Nota 1)                                                                        
       CAPO I                                                                   
      Disposizioni generali                                                     
          Art. 26                                                               
(modificato comma 1 da art. 25,                                                 
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                                                      
Istituzione dei servizi                                                         
1. L'atto istitutivo dei servizi ne definisce la classificazione ai             
sensi dell'art. 24 e, previa valutazione della domanda di trasporto,            
nelle sue componenti qualitative e quantitative, nonche' delle                  
implicazioni sul piano finanziario, stabilisce:                                 
a) la durata;                                                                   
b) l'itinerario dei servizi e l'elenco delle fermate;                           
c) il programma di esercizio e l'indicazione del tipo e delle                   
caratteristiche dei veicoli da impiegare;                                       
d) l'eventuale natura temporanea o sperimentale del servizio.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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