REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 22                                                               
(modificato comma 2 da art. 23, L.R. 28/1/2003, n. 1)                           
Osservatorio regionale sui servizi idrici                                       
e di gestione dei rifiuti urbani                                                
1. Per assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni               
degli utenti e dei consumatori adeguate informazioni sui servizi                
idrici e di gestione dei rifiuti urbani e sul loro funzionamento, e'            
istituito l'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione             
dei rifiuti urbani di seguito denominato "Osservatorio".                        
2. L'Osservatorio ... svolge funzioni di raccolta, elaborazione e               
diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi               
avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e                   
l'ambiente istituita ai sensi della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 in               
raccordo anche con gli Osservatori provinciali sui rifiuti istituiti            
ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della Legge 23 marzo 2001, n. 93             
(Disposizioni in campo ambientale). In ogni caso effettua:                      
a)  il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi               
dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;                           
b)  la raccolta delle convenzioni e delle condizioni generali di                
contratto per l'esercizio dei servizi;                                          
c)  analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di             
organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei               
servizi e degli impianti;                                                       
d)  attivita' di analisi dei livelli di qualita' dei servizi erogati;           
e)  attivita' di analisi e comparazione sulle tariffe applicate dai             
soggetti gestori del servizio;                                                  
f)  attivita' di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di                  
investimento per l'ammodernamento degli impiantii e dei servizi.                
3. L'Osservatorio e' autorizzato, ai sensi della Legge 31 dicembre              
1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni, a trattare, anche           
con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la            
loro comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti           
pubblici e privati.                                                             
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche in via                
informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni                    
effettuate.                                                                     
5. Le Agenzie e i soggetti gestori dei servizi idrici e di gestione             
dei rifiuti urbani trasmettono periodicamente all'Osservatorio i dati           
e le informazioni di cui al comma 2.                                            
6. La Regione, con proprio atto definisce le modalita' di                       
funzionamento e la struttura organizzativa dell'Osservatorio.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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