REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                  TITOLO III                                                    
           TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO                                         
           E TRASPORTO RAPIDO A GUIDA VINCOLATA                                 
(Nota 1)                                                                        
       CAPO I                                                                   
      Disposizioni generali                                                     
          Art. 25                                                               
(modificato comma 1 da art. 24,                                                 
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                                                      
Forme d'esercizio                                                               
1. I servizi di linea di cui al presente Titolo per trasporto persone           
sono gestiti nelle forme previste dalle norme comunitarie, statali e            
regionali.                                                                      
2. L'ente competente all'istituzione dei servizi autofilotranviari              
definisce lotti di servizio da affidare in gestione, individuati in             
relazione a previsioni di economicita', efficienza ed efficacia.                
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 per la disciplina della             
fase transitoria, l'affidamento avviene attraverso le procedure                 
concorsuali definite dall'art. 13.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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