TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO III
TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO
E TRASPORTO RAPIDO A GUIDA VINCOLATA
(Nota 1)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 25
(modificato comma 1 da art. 24,
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Forme d'esercizio
1. I servizi di linea di cui al presente Titolo per trasporto persone
sono gestiti nelle forme previste dalle norme comunitarie, statali e
regionali.
2. L'ente competente all'istituzione dei servizi autofilotranviari
definisce lotti di servizio da affidare in gestione, individuati in
relazione a previsioni di economicita', efficienza ed efficacia.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 per la disciplina della
fase transitoria, l'affidamento avviene attraverso le procedure
concorsuali definite dall'art. 13.