REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                  TITOLO III                                                    
           TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO                                         
           E TRASPORTO RAPIDO A GUIDA VINCOLATA                                 
(Nota 1)                                                                        
       CAPO I                                                                   
      Disposizioni generali                                                     
          Art. 24                                                               
(modificati commi 1 e 4, sostituito comma 5                                     
e aggiunti commi 5 bis e 5 ter da art. 23,                                      
L.R. 28 aprile 2003 n. 8)                                                       
Classificazione dei servizi                                                     
1. In relazione al territorio interessato i servizi di trasporto di             
cui al presente titolo si articolano in:                                        
a) servizi urbani: servizi con elevata frequenza, fermate                       
ravvicinate, di norma sviluppati su itinerari preindividuati                    
caratterizzati da un continuo abitativo, anche se appartenente a                
comuni diversi;                                                                 
b) servizi di bacino o interbacino: servizi con itinerario                      
preindividuato, frequenza non elevata, fermate non ravvicinate,                 
interessanti rispettivamente uno o piu' bacini di traffico anche se             
l'itinerario ricade parzialmente oltre il confine regionale;                    
c) servizi transfrontalieri: servizi di breve raggio interessanti il            
territorio della regione e della Repubblica di S. Marino.                       
2. Per servizio pubblico di linea si intende un servizio adibito                
normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi,               
avente lo scopo di collegare due o piu' localita' ed effettuato con             
itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta                          
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una              
particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina             
una distinta linea.                                                             
3. In relazione alle finalita' e agli utilizzi i servizi di trasporto           
si distinguono in servizi pubblici di linea e in servizi pubblici non           
di linea.                                                                       
4. I servizi pubblici di linea si distinguono in:                               
a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata e individuati,            
eventualmente anche in una articolazione variabile, l'orario,                   
l'itinerario e la frequenza, nonche' predeterminata la tariffa;                 
b) specializzati, quando l'offerta risulta preindividuata e riservata           
di norma a categorie specifiche di utenti e la tariffa risulti                  
remunerativa del costo effettivo del servizio;                                  
c) di gran turismo, quando abbiano finalita' esclusivamente                     
turistiche con tariffa remunerativa del costo.                                  
5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al                  
trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione            
complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.                    
Rientrano tra questi:                                                           
a) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti                 
rispettivamente agli articoli 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n.             
21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi               
pubblici non di linea);                                                         
b) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto di trasportare               
gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore                 
stesso, anche se effettuati con una certa frequenza;                            
c) i servizi di car-sharing (auto ad uso condiviso) accessibili al              
pubblico.                                                                       
5 bis. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale gli             
enti competenti possono individuare modalita' particolari di                    
espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure            
concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare                  
autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone             
su strada. Nei comuni montani o nei territori a bassa frequentazione            
possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo                 
restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per                 
l'esercizio del trasporto pubblico di persone. Per queste particolari           
ed eccezionali tipologie di servizio, le Agenzie della mobilita'                
territoriali stabiliscono, di concerto con i Comuni interessati e               
avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale, i criteri di                   
indirizzo per la stesura dei bandi di gara relativi alle modalita' di           
espletamento e gli standard di qualita' che devono essere rispettati.           
5 ter. I servizi specializzati di cui al comma 4, lettera b) e i                
servizi di cui al comma 5 bis possono essere svolti secondo le                  
modalita' di trasporto in deroga previste dall'articolo 23 della                
legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone                    
montane).                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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