TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO III
TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO
E TRASPORTO RAPIDO A GUIDA VINCOLATA
(Nota 1)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 24
(modificati commi 1 e 4, sostituito comma 5
e aggiunti commi 5 bis e 5 ter da art. 23,
L.R. 28 aprile 2003 n. 8)
Classificazione dei servizi
1. In relazione al territorio interessato i servizi di trasporto di
cui al presente titolo si articolano in:
a) servizi urbani: servizi con elevata frequenza, fermate
ravvicinate, di norma sviluppati su itinerari preindividuati
caratterizzati da un continuo abitativo, anche se appartenente a
comuni diversi;
b) servizi di bacino o interbacino: servizi con itinerario
preindividuato, frequenza non elevata, fermate non ravvicinate,
interessanti rispettivamente uno o piu' bacini di traffico anche se
l'itinerario ricade parzialmente oltre il confine regionale;
c) servizi transfrontalieri: servizi di breve raggio interessanti il
territorio della regione e della Repubblica di S. Marino.
2. Per servizio pubblico di linea si intende un servizio adibito
normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi,
avente lo scopo di collegare due o piu' localita' ed effettuato con
itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una
particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina
una distinta linea.
3. In relazione alle finalita' e agli utilizzi i servizi di trasporto
si distinguono in servizi pubblici di linea e in servizi pubblici non
di linea.
4. I servizi pubblici di linea si distinguono in:
a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata e individuati,
eventualmente anche in una articolazione variabile, l'orario,
l'itinerario e la frequenza, nonche' predeterminata la tariffa;
b) specializzati, quando l'offerta risulta preindividuata e riservata
di norma a categorie specifiche di utenti e la tariffa risulti
remunerativa del costo effettivo del servizio;
c) di gran turismo, quando abbiano finalita' esclusivamente
turistiche con tariffa remunerativa del costo.
5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al
trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione
complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
Rientrano tra questi:
a) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti
rispettivamente agli articoli 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n.
21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea);
b) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto di trasportare
gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore
stesso, anche se effettuati con una certa frequenza;
c) i servizi di car-sharing (auto ad uso condiviso) accessibili al
pubblico.
5 bis. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale gli
enti competenti possono individuare modalita' particolari di
espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure
concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare
autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone
su strada. Nei comuni montani o nei territori a bassa frequentazione
possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo
restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per
l'esercizio del trasporto pubblico di persone. Per queste particolari
ed eccezionali tipologie di servizio, le Agenzie della mobilita'
territoriali stabiliscono, di concerto con i Comuni interessati e
avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale, i criteri di
indirizzo per la stesura dei bandi di gara relativi alle modalita' di
espletamento e gli standard di qualita' che devono essere rispettati.
5 ter. I servizi specializzati di cui al comma 4, lettera b) e i
servizi di cui al comma 5 bis possono essere svolti secondo le
modalita' di trasporto in deroga previste dall'articolo 23 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane).