TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 20
(modificati commi 3 e 5 e sostituito comma 6
da art. 21, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi idrici
e di gestione dei rifiuti urbani
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei
servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo
all'applicazione delle tariffe nonche' alla tutela degli utenti e dei
consumatori, e' istituita l'Autorita' regionale per la vigilanza sui
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito
denominata Autorita'.
2. L'Autorita' e' organo monocratico nominato dalla Giunta regionale
previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare
competente. La nomina e' effettuata tra persone dotate di alta e
riconosciuta professionalita' e competenze nel settore dei servizi
pubblici.
3. Il titolare dell'Autorita' dura in carica cinque anni e puo'
essere rinnovato una sola volta. Ad esso e' attribuita una indennita'
determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore
all'indennita' spettante ai consiglieri regionali.
4. Ferma restando l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27
maggio 1994, n. 24, non possono essere nominati titolari
dell'Autorita':
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e consiglieri di
Comuni, Province e Comunita' Montane della regione nonche' dipendenti
di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Agenzie, dei soggetti
gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti
urbani;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti
gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti
urbani.
5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorita' non puo' esercitare
alcuna attivita' professionale o di consulenza in favore delle
Agenzie, di soggetti gestori dei servizi idrici o dei servizi di
gestione dei rifiuti urbani e di loro associazioni, su base
regionale.
6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' dispone di una
Segreteria tecnica e si avvale dell'Osservatorio regionale sui
servizi idrici e sui servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito
dall'articolo 22 nell'ambito della direzione generale competente in
materia di ambiente. Puo' inoltre avvalersi sulla base della
programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di
bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di
prestazione professionale e di consulenza, dal Direttore generale
competente in materia di ambiente.