REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 20                                                               
(modificati commi 3 e 5 e sostituito comma 6                                    
da art. 21, L.R. 28/1/2003, n. 1)                                               
Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi idrici                         
e di gestione dei rifiuti urbani                                                
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei             
servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo             
all'applicazione delle tariffe nonche' alla tutela degli utenti e dei           
consumatori, e' istituita l'Autorita' regionale per la vigilanza sui            
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito                     
denominata Autorita'.                                                           
2. L'Autorita' e' organo monocratico nominato dalla Giunta regionale            
previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare              
competente. La nomina e' effettuata tra persone dotate di alta e                
riconosciuta professionalita' e competenze nel settore dei servizi              
pubblici.                                                                       
3. Il titolare dell'Autorita' dura in carica cinque anni e puo'                 
essere rinnovato una sola volta. Ad esso e' attribuita una indennita'           
determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore                      
all'indennita' spettante ai consiglieri regionali.                              
4. Ferma restando l'insussistenza delle situazioni di                           
incompatibilita' previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27           
maggio 1994, n. 24, non possono essere nominati titolari                        
dell'Autorita':                                                                 
a)  sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e consiglieri di               
Comuni, Province e Comunita' Montane della regione nonche' dipendenti           
di tali Enti;                                                                   
b)  dirigenti, amministratori, dipendenti delle Agenzie, dei soggetti           
gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti               
urbani;                                                                         
c)  coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti                  
gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti               
urbani.                                                                         
5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorita' non puo' esercitare           
alcuna attivita' professionale o di consulenza in favore delle                  
Agenzie, di soggetti gestori dei servizi idrici o dei servizi di                
gestione dei rifiuti urbani e di loro associazioni, su base                     
regionale.                                                                      
6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' dispone di una             
Segreteria tecnica e si avvale dell'Osservatorio regionale sui                  
servizi idrici e sui servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito           
dall'articolo 22 nell'ambito della direzione generale competente in             
materia di ambiente. Puo' inoltre avvalersi sulla base della                    
programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di            
bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di                
prestazione professionale e di consulenza, dal Direttore generale               
competente in materia di ambiente.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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