REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 19                                                               
(sostituito comma 1 da art. 20, L.R. 28/1/2003, n. 1)                           
Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani                                 
1. L'Agenzia partecipa alla conferenza di pianificazione prevista               
dall'articolo 27, comma 2 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina           
generale sulla tutela e l'uso del territorio) per l'esame del                   
documento preliminare relativo al piano provinciale di gestione dei             
rifiuti urbani.                                                                 
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del DLgs n. 22 del               
1997, la Regione e le Province assicurano, anche mediante appositi              
accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la             
gestione unitaria dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale                
ottimale. Agli accordi possono partecipare anche le Agenzie di ambito           
per i servizi pubblici di cui alla presente legge.                              
CAPO V                                                                          
Qualita' dei servizi e forme di garanzia                                        
per i consumatori                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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