REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 18                                                               
(modificato comma 1, aggiunto comma 1 bis                                       
e sostituito comma 2 da art. 18, L.R. 28/1/2003, n. 1)                          
Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani                          
1. Per ciascuna delle gestioni individuate ai sensi della lett. a)              
del comma 1 dell'art. 16, l'Agenzia sulla base del metodo                       
normalizzato stabilito con DPR 27 aprile 1999, n. 158 determina la              
tariffa ... del servizio da applicarsi in costanza della convenzione            
prevista dallo stesso articolo.                                                 
1 bis. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro                 
territoriale, l'Agenzia puo' articolare le tariffe per fasce                    
territoriali e per tipologia d'utenza.                                          
2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'articolo 49 del                
decreto legislativo n. 22 del 1997 assicura la copertura integrale              
dei costi del servizio ivi compresi quelli per il recupero e lo                 
smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi.            
A tal fine i gestori dello smaltimento concordano con l'Agenzia il              
prezzo del recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e              
caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti piu'           
del 20 per cento da quello medio regionale, determinato                         
periodicamente dall'Autorita' di cui all'articolo 20 della presente             
legge, dello scostamento deve essere data apposita motivazione e la             
medesima e' sottoposta al parere dell'Autorita'.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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