REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 17                                                               
(modificato comma 1 e sostituito comma 2                                        
da art. 17, L.R. 28/1/2003, n. 1)                                               
Piano di ambito per l'organizzazione                                            
del servizio di gestione dei rifiuti urbani                                     
1. Per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti              
urbani, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della                   
convenzione di cui al comma 1 dell'art. 16, approva il Piano di                 
ambito per l'organizzazione unitaria dei rifiuti urbani. Il piano, in           
particolare, definisce:                                                         
a)  il modello gestionale e organizzativo prescelto;                            
b)  il Piano finanziario degli investimenti;                                    
c)  il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di              
attuazione;                                                                     
d)  gli obiettivi e gli standard di qualita' dei servizi di gestione            
dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;                     
e)  la tariffa ... articolata con riguardo alle caratteristiche delle           
diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualita' dei servizi             
da fornire.                                                                     
2. Nel caso in cui la convenzione abbia durata superiore a quella               
prevista all'articolo 16, comma 1, lettera c) la stessa e' adeguata             
secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno                 
dall'approvazione dello stesso.                                                 
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione l'Agenzia             
espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei             
rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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