REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 16                                                               
(modificati commi 1, 3 e 4 e aggiunti commi 2 bis,                              
2 ter e 2 quater da art. 16, L.R. 28/1/2003, n. 1)                              
Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti                          
1. Al fine di realizzare la prima attivazione, superare la                      
frammentazione delle gestioni e razionalizzare l'organizzazione del             
servizio, l'Agenzia entro diciotto mesi dall'istituzione:                       
a) individua, sentite le organizzazioni economiche, sociali e                   
sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonche' i                 
Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24, qualora                    
costituiti, le gestioni esistenti che operano in coerenza con le                
previsioni del piano provinciale di gestione e rispondono a criteri             
di efficienza, efficacia ed economicita';                                       
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non              
individuate ai sensi della lett. a) che confluiscono in quest'ultimo            
o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso             
le modalita' di cui all'articolo 8 ter previo confronto comparativo             
sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale            
delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento             
della frammentazione delle gestioni;                                            
c) stipula con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una                
convenzione per la gestione del servizio nel periodo di transizione             
della durata di tre anni. La stipula della convenzione non                      
costituisce nuovo affidamento.                                                  
2. La convenzione di cui alla lett. c) del comma 1 e' della durata:             
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla             
fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lett.           
a) del comma 1;                                                                 
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il               
servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione               
dell'ambito.                                                                    
2 bis. Le durate di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel           
caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalita' di cui             
all'art. 18 bis, comma 5.                                                       
2 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto           
all'articolo 17, comma 2 si siano verificate le condizioni di cui al            
comma 2 la durata della convenzione e' rideterminata sulla base del             
requisito maturato.                                                             
2 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla              
data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la            
prima convenzione ai sensi del comma 1.                                         
3. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione                  
dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di              
cui alla lettera c) del comma 1 previa diffida ad adempiere entro               
trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli                  
adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti                  
all'attivita' del commissario sono posti a carico del bilancio                  
dell'Agenzia.                                                                   
4. Restano ferme sino alla loro scadenza le concessioni del servizio            
affidate a societa' ed imprese consortili mediante procedure ad                 
evidenza pubblica.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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