TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 14
(modificati commi 1 e 3, aggiunti commi 2 bis e 5 bis
e sostituito comma 4 da art. 14, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato
1. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti gestori del servizio idrico
integrato sono regolati in conformita' alla convenzione prevista
all'art. 10 e secondo il relativo disciplinare. La Giunta regionale
sentita la Commissione consiliare competente, adotta la convenzione
tipo e relativo disciplinare entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge a seguito di consultazione con le associazioni
degli Enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le
organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente
rappresentative nel territorio.
2. Con la stipulazione della convenzione di cui al comma 1, l'Agenzia
subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
2 bis. L'espletamento del servizio pubblico puo' essere effettuato
dal gestore affidatario anche a mezzo di societa' operative da esso
controllate maggioritariamente a condizione che le stesse siano in
possesso dei requisiti richiesti dall'Agenzia di ambito per
l'affidamento del servizio. In tale caso l'eventuale scelta del socio
privato delle societa' operative e' effettuata attraverso procedure
ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un
disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle
societa' operative delle clausole della convenzione per la gestione
del servizio.
3. In presenza di un soggetto gestore del servizio idrico integrato
operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli
ambiti interessati concertano tra loro misure atte a garantire al
soggetto stesso l'omogeneita' delle condizioni gestionali e
tariffarie del servizio al fine di conseguire piu' elevati livelli di
efficienza, efficacia ed economicita' della gestione. Le Agenzie
assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il
territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione.
4. In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di
un soggetto a partecipazione maggioritaria degli Enti locali
proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione
primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di
piu' ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti
interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei
confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione
della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di
perseguire l'omogeneita' gestionale e tariffaria nonche'
l'economicita' complessiva del sistema. Le misure adottate devono
essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale
e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto
proprietario dei medesimi sistemi puo' effettuare, previa
deliberazione degli Enti locali assunta in sede di Agenzia, la
gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attivita'
previste nel presente comma. Tale facolta' si estende anche al caso
di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore
del servizio idrico integrato, della proprieta' di sistemi di
captazione, adduzione e distribuzione primaria.
5. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze
economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori
del servizio idrico integrato le attivita' realizzabili con il
ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.
5 bis. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo
affidamento il subentro del gestore del servizio idrico integrato nei
contratti in essere, relativi ad attivita' strumentali alla gestione
del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati.
CAPO IV
Organizzazione del servizio di gestione
dei rifiuti solidi urbani