REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 14                                                               
(modificati commi 1 e 3, aggiunti commi 2 bis e 5 bis                           
e sostituito comma 4 da art. 14, L.R. 28/1/2003, n. 1)                          
Gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato                          
1. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti gestori del servizio idrico           
integrato sono regolati in conformita' alla convenzione prevista                
all'art. 10 e secondo il relativo disciplinare. La Giunta regionale             
sentita la Commissione consiliare competente, adotta la convenzione             
tipo e relativo disciplinare entro sei mesi dall'entrata in vigore              
della presente legge a seguito di consultazione con le associazioni             
degli Enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le             
organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente                     
rappresentative nel territorio.                                                 
2. Con la stipulazione della convenzione di cui al comma 1, l'Agenzia           
subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.                       
2 bis. L'espletamento del servizio pubblico puo' essere effettuato              
dal gestore affidatario anche a mezzo di societa' operative da esso             
controllate maggioritariamente a condizione che le stesse siano in              
possesso dei requisiti richiesti dall'Agenzia di ambito per                     
l'affidamento del servizio. In tale caso l'eventuale scelta del socio           
privato delle societa' operative e' effettuata attraverso procedure             
ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un               
disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle                
societa' operative delle clausole della convenzione per la gestione             
del servizio.                                                                   
3. In presenza di un soggetto gestore del servizio idrico integrato             
operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli             
ambiti interessati concertano tra loro misure atte a garantire al               
soggetto stesso l'omogeneita' delle condizioni gestionali e                     
tariffarie del servizio al fine di conseguire piu' elevati livelli di           
efficienza, efficacia ed economicita' della gestione. Le Agenzie                
assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il            
territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione.           
4. In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di           
un soggetto a partecipazione maggioritaria degli Enti locali                    
proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione                
primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di               
piu' ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti                      
interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei              
confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione               
della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di           
perseguire l'omogeneita' gestionale e tariffaria nonche'                        
l'economicita' complessiva del sistema. Le misure adottate devono               
essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale           
e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto                      
proprietario dei medesimi sistemi puo' effettuare, previa                       
deliberazione degli Enti locali assunta in sede di Agenzia, la                  
gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attivita'                  
previste nel presente comma. Tale facolta' si estende anche al caso             
di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore             
del servizio idrico integrato, della proprieta' di sistemi di                   
captazione, adduzione e distribuzione primaria.                                 
5. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze                    
economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori              
del servizio idrico integrato le attivita' realizzabili con il                  
ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.                                      
5 bis. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo                
affidamento il subentro del gestore del servizio idrico integrato nei           
contratti in essere, relativi ad attivita' strumentali alla gestione            
del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati.                          
CAPO IV                                                                         
Organizzazione del servizio di gestione                                         
dei rifiuti solidi urbani                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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