REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 12                                                               
(modificato comma 2 e sostituito comma 3                                        
da art. 12, L.R. 28/1/2003, n. 1)                                               
Piano di ambito per la gestione                                                 
del servizio idrico integrato                                                   
1. Per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato,                    
l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di            
cui al comma 3 dell'art. 10, approva il piano di ambito per                     
l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e                       
l'applicazione di un'unica tariffa di riferimento in ciascun ambito.            
2. II piano e' predisposto nel rispetto del piano regionale di                  
tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113,                
comma 1, lettera b) della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del                
sistema regionale e locale) nonche' sulla base della ricognizione               
delle opere di adduzione, di fognatura e di depurazione esistenti e,            
in particolare:                                                                 
a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo;                            
b) determina i livelli di servizio da assicurare all'utenza;                    
c) determina il programma degli interventi con le relative priorita'            
e il piano finanziario;                                                         
d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito.               
3. Nel caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a quella           
prevista all'articolo 10, comma 3, la stessa e' adeguata secondo le             
previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno                            
dall'approvazione dello stesso.                                                 
4. In coerenza con quanto stabilito alla lett. c) del comma 1                   
dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 1999 in ordine all'introduzione di              
regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi pubblici                 
locali, l'Agenzia nei sei mesi antecedenti la scadenza della                    
convenzione espleta le procedure per l'affidamento del servizio                 
idrico integrato ai sensi della normativa vigente.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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