REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 10                                                               
(gia' modificati commi 3 e 5 da art. 28,                                        
L.R. 21 agosto 2001, n. 27;                                                     
poi modificati commi 1, 2 e 4,                                                  
sostituito comma 3 e aggiunti commi 4 bis, 4 ter                                
e 4 quater da art. 10, L.R. 28/1/2003, n. 1)                                    
Attivazione del Servizio idrico integrato                                       
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico               
integrato, l'Agenzia:                                                           
a) individua le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto           
previsto all'art. 11, puo' essere riconosciuta la salvaguardia di cui           
all'art. 9, comma 4 della Legge n. 36 del 1994, nel rispetto del                
principio della riunificazione del servizio idrico integrato;                   
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non              
rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicita' che,             
previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica,           
economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e              
tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni,               
confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo           
soggetto gestore individuato attraverso le modalita' di cui                     
all'articolo 8 ter;                                                             
c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di           
cui alle lettere a) e b);                                                       
d) determina indirizzi alle gestioni salvaguardate per la                       
realizzazione di momenti di coordinamento e di integrazione                     
funzionale tesi al perseguimento di economie di scala e alla loro               
progressiva integrazione.                                                       
2. Le concessioni affidate a societa' ed imprese consortili dopo                
l'entrata in vigore della Legge n. 36 del 1994, sono dichiarate                 
decadute dall'Agenzia di ambito. Quelle affidate anteriormente                  
all'entrata in vigore della medesima legge restano ferme sino alla              
loro scadenza qualora l'affidamento sia avvenuto attraverso procedure           
ad evidenza pubblica.                                                           
3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con                   
ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi            
della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel                 
periodo di transizione del servizio idrico integrato, ai sensi                  
dell'art. 11 della Legge n. 36 del 1994, di durata triennale. La                
stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.                    
4. La durata della convenzione di cui al comma 3 e':                            
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla             
fusione di almeno due gestioni salvaguardate;                                   
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il               
servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione               
dell'ambito;                                                                    
c) abrogato.                                                                    
4 bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel           
caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalita' di cui             
all'art. 14, comma 2 bis.                                                       
4 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto           
all'articolo 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al            
comma 4 del presente articolo la durata della convenzione e'                    
rideterminata sulla base del requisito maturato.                                
4 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla              
data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la            
prima convenzione ai sensi del comma 3.                                         
5. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi  dall'istituzione                 
dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di              
cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,                
nomina un Commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al           
presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attivita' del                      
Commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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