REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

           CAPO III                                                             
         Disposizioni comuni                                                    
          Art. 13                                                               
(sostituito da art. 12 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)                                
Affidamento della gestione                                                      
del trasporto pubblico regionale e locale                                       
1. La Regione assume come principio la separazione tra le funzioni di           
amministrazione, programmazione, progettazione e la gestione del                
trasporto pubblico regionale e locale. L'affidamento della gestione             
del servizio avviene nel rispetto delle leggi e degli indirizzi                 
regionali.                                                                      
2. Le funzioni di programmazione attengono all'analisi della domanda            
e alla definizione della rete e della qualita' e quantita'                      
dell'offerta di trasporto pubblico, su ferro e su gomma, e sono                 
definite dall'accordo di programma tra Regione, Province e Comuni; le           
funzioni di progettazione sono di competenza degli Enti locali                  
territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del              
servizio offerto al pubblico (orari, numero delle corse giornaliere             
per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, e simili)           
oggetto dell'affidamento; la gestione del servizio e' regolata dal              
contratto di servizio tra gli Enti locali competenti, o la loro                 
agenzia, e i soggetti affidatari ed e' sottoposta al controllo degli            
enti stessi o della loro agenzia.                                               
3. Il trasporto pubblico regionale e locale e' altresi' improntato al           
principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della            
proprieta' della rete e degli impianti e quelli titolari della                  
gestione dei servizi. Inoltre, per il trasporto ferroviario, il                 
principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione            
dei servizi, indicato dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del             
29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e'           
attuato nella forma della separazione societaria, secondo le                    
modalita' e i tempi definiti dagli articoli 22 e 44 della presente              
legge.                                                                          
4. Gli enti competenti affidano la gestione delle reti mediante                 
provvedimento di concessione, mentre conferiscono la gestione dei               
servizi di trasporto pubblico regionale e locale mediante affidamento           
a soggetti individuati secondo le modalita' stabilite dalla presente            
legge. Ove esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunita',             
inerenti prioritariamente l'efficacia, l'affidamento del servizio               
puo' essere in esclusiva. E' in ogni caso esclusiva la concessione              
della gestione della rete.                                                      
5. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata              
idoneita' morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonche'                 
riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo                        
interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23            
luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti. I gestori a                   
qualunque titolo applicano il relativo contratto nazionale di                   
settore.                                                                        
6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi e' effettuata di norma            
attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicita',            
trasparenza e concorrenzialita', a garanzia dell'imparzialita' e del            
buon andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del               
principio di adeguatezza tra le modalita' prescelte e il valore                 
economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle            
procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le                       
organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei                    
dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio                
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'articolo             
24, comma 1, lettera b), del DLgs 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione             
della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di               
appalti nei settori esclusi).                                                   
7. Alle procedure concorsuali di cui al comma 6 e al successivo                 
affidamento sono ammesse imprese idonee, tra cui societa' di                    
capitali, anche consortili, e societa' costituite in forma                      
cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure                     
concorsuali sono ammesse anche associazioni temporanee (ATI)                    
costituite da imprese idonee. L'ente competente puo' definire in fase           
di bando l'obbligatorieta', in caso di aggiudicazione, della                    
trasformazione dell'ATI in societa' di capitali o in forma                      
consortile.                                                                     
8. Laddove l'ente competente non preveda l'obbligo della                        
trasformazione in societa' di capitali o in forma consortile, lo                
stesso prevede, in sede di bando e con i limiti imposti dall'articolo           
14 ter, in caso di aggiudicazione a una ATI, il separato affidamento            
a ciascun componente della stessa della parte del lotto di servizi              
specificata nell'offerta. In caso di inadempienza di uno degli                  
affidatari, e' necessario il subentro negli obblighi delle imprese              
gia' componenti l'ATI. L'offerta deve prevedere esplicite                       
dichiarazioni di disponibilita' e precise individuazioni in merito.             
In caso di ulteriore inadempienza, l'ente affidante procede alla                
revoca di tutti gli affidamenti conseguenti alla procedura in                   
questione.                                                                      
9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la                       
disponibilita' delle reti, degli impianti e delle dotazioni                     
patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per                
l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante            
per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente              
garantisce al gestore risultante aggiudicatario la disponibilita'               
delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali            
per l'effettuazione del servizio.                                               
10. Gli affidamenti dei servizi disciplinati dalla presente legge               
hanno la durata stabilita dall'ente competente, comunque non                    
superiore a nove anni, che possono subire incremento esclusivamente             
nei casi particolari previsti dall'articolo 14 ter.                             
11. Per il trasporto autofilotranviario, qualora la rete e gli                  
impianti non siano gestiti dal soggetto che ne detiene la proprieta',           
gli stessi sono gestiti dal soggetto titolare dell'affidamento dei              
servizi per la medesima durata di detto affidamento.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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