TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 8 quinquies
(articolo aggiunto da art. 7, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Criteri per la gestione dei servizi
1. Con direttiva della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le
modalita' per il rilascio da parte dell'Agenzia dell'autorizzazione a
gestire il servizio nel caso la proprieta' degli impianti, delle reti
e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla produzione dei
servizi sia di un soggetto diverso dagli Enti locali. In ogni caso
non puo' essere autorizzata la gestione di una sola parte del
servizio.
2. Nel caso di affidamento di una pluralita' di servizi il gestore e'
comunque obbligato a tenere contabilita' separate per ciascuno dei
servizi erogati. Detto affidamento non puo' essere effettuato secondo
le procedure di cui all'articolo 8 ter, comma 4.
3. L'Agenzia di ambito puo' affidare ai soggetti gestori dei servizi
nonche' delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni ai sensi
della presente legge, la progettazione delle opere strumentali alla
gestione dei servizi. Detti soggetti sono tenuti al rispetto della
normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie nonche'
della legislazione in materia di lavori pubblici, nei limiti di
ambito soggettivo della relativa applicabilita'.
CAPO II TER
Funzioni regionali (Nota 3)