TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 8 ter
(articolo aggiunto da art. 7, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Affidamento del Servizio
1. All'affidamento delle attivita' di erogazione dei servizi si
provvede con procedure ad evidenza pubblica di tipo concorsuale
ispirate a criteri di pubblicita', trasparenza e concorrenzialita', a
garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica
Amministrazione. L'Agenzia verifica con le organizzazioni sindacali
le forme di tutela dei diritti dei dipendenti previste dalla
normativa vigente al fine della loro previsione nel bando di gara per
l'applicazione delle disposizioni della Legge 7 novembre 2000, n. 327
(Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
appalto).
2. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata
idoneita' morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonche'
riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo
interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23
luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.
3. Nel caso di affidamento contestuale del servizio idrico integrato,
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli ulteriori servizi
eventualmente conferiti ai sensi dell'articolo 5, la Regione adotta
una direttiva con la quale individua i criteri di valutazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa tenendo anche conto
degli aspetti ambientali, a seguito di consultazione con le
associazioni degli Enti locali, delle loro imprese di servizio
pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali
maggiormente rappresentative nel territorio.
4. Per i servizi disciplinati dalla presente legge, ferma restando la
necessita' di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri
di efficienza, efficacia ed economicita', e' consentito l'affidamento
diretto da parte dell'Agenzia a societa' a prevalente capitale
pubblico effettivamente controllate da Comuni rientranti nell'ambito
territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte
prevalente della propria attivita'. Resta ferma per dette societa'
l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio. L'esclusione
si estende alle societa' controllate e collegate, alle loro
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con
queste ultime.