REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 8 ter                                                            
(articolo aggiunto da art. 7, L.R. 28/1/2003, n. 1)                             
Affidamento del Servizio                                                        
1. All'affidamento delle attivita' di erogazione dei servizi si                 
provvede con procedure ad evidenza pubblica di tipo concorsuale                 
ispirate a criteri di pubblicita', trasparenza e concorrenzialita', a           
garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica                 
Amministrazione. L'Agenzia verifica con le organizzazioni sindacali             
le forme di tutela dei diritti dei dipendenti previste dalla                    
normativa vigente al fine della loro previsione nel bando di gara per           
l'applicazione delle disposizioni della Legge 7 novembre 2000, n. 327           
(Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di               
appalto).                                                                       
2. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata              
idoneita' morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonche'                 
riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo                        
interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23            
luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.                               
3. Nel caso di affidamento contestuale del servizio idrico integrato,           
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli ulteriori servizi           
eventualmente conferiti ai sensi dell'articolo 5, la Regione adotta             
una direttiva con la quale individua i criteri di valutazione                   
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa tenendo anche conto                
degli aspetti ambientali, a seguito di consultazione con le                     
associazioni degli Enti locali, delle loro imprese di servizio                  
pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali                
maggiormente rappresentative nel territorio.                                    
4. Per i servizi disciplinati dalla presente legge, ferma restando la           
necessita' di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri            
di efficienza, efficacia ed economicita', e' consentito l'affidamento           
diretto da parte dell'Agenzia a societa' a prevalente capitale                  
pubblico effettivamente controllate da Comuni rientranti nell'ambito            
territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte           
prevalente della propria attivita'. Resta ferma per dette societa'              
l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio. L'esclusione            
si estende alle societa' controllate e collegate, alle loro                     
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con                 
queste ultime.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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