TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc
TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03
Art. 8
(sostituito comma 3 da art. 28
L.R. 21 agosto 2001, n. 27;
sostituito comma 1 da art. 6, L.R. 28/1/2003, n. 1)
Finanziamento delle Agenzie di ambito
1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli Enti
locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del DLgs n. 267 del 2000;
essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di
concessione di reti o impianti di loro proprieta' concessi in uso al
gestore dei servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il
canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota
posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai
medesimi serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'Agenzia.
2. Le quote di finanziamento dell'Agenzia sono ripartite fra gli Enti
locali sulla base di criteri dagli stessi stabiliti nella convenzione
di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 o nello statuto del
consorzio di cui alla lett. b) dello stesso comma.
3. Al fine di garantire l'avvio delle attivita', la Regione assicura
alle Agenzie un contributo finanziario una tantum secondo le
modalita' e i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Alle Agenzie sono inoltre assegnati gli eventuali contributi o
finanziamenti pubblici da trasferire ai soggetti gestori per la
realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento
relativi allo sviluppo dei servizi pubblici considerati dalla
presente legge.
CAPO II BIS
Disposizioni generali
sulle modalita' di gestione dei servizi (Nota 2)