REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 8                                                                
(sostituito comma 3 da art. 28                                                  
L.R. 21 agosto 2001, n. 27;                                                     
sostituito comma 1 da art. 6, L.R. 28/1/2003, n. 1)                             
Finanziamento delle Agenzie di ambito                                           
1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli Enti             
locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del DLgs n. 267 del 2000;               
essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di                  
concessione di reti o impianti di loro proprieta' concessi in uso al            
gestore dei servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il           
canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota                
posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai                  
medesimi serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'Agenzia.                
2. Le quote di finanziamento dell'Agenzia sono ripartite fra gli Enti           
locali sulla base di criteri dagli stessi stabiliti nella convenzione           
di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 o nello statuto del                
consorzio di cui alla lett. b) dello stesso comma.                              
3. Al fine di garantire l'avvio delle attivita', la Regione assicura            
alle Agenzie un contributo finanziario una tantum secondo le                    
modalita' e i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale.             
4. Alle Agenzie sono inoltre assegnati gli eventuali contributi o               
finanziamenti pubblici da trasferire ai soggetti gestori per la                 
realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento             
relativi allo sviluppo dei servizi pubblici considerati dalla                   
presente legge.                                                                 
CAPO II BIS                                                                     
Disposizioni generali                                                           
sulle modalita' di gestione dei servizi (Nota 2)                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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