REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 3                                                                
(modificato comma 1 e comma 3                                                   
e aggiunto comma 3 bis                                                          
da art. 3, L.R. 28/1/2003, n. 1)                                                
Forme di cooperazione                                                           
1. Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale               
costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una                
forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi            
degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le              
funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai servizi            
previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:              
a) convenzione di cui all'articolo 30 del DLgs n. 267 del 2000;                 
b) consorzio di funzioni di cui all'articolo 31 del DLgs n. 267 del             
2000.                                                                           
2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai           
sensi della presente legge come "Agenzia di ambito per i servizi                
pubblici" e ha personalita' giuridica di diritto pubblico.                      
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i                
servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme               
sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi              
della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell' articolo             
30, comma 2 e dell'articolo 31, comma 3 del DLgs n. 267 del 2000. In            
ogni caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore,           
un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.                              
3 bis. Sussiste incompatibilita' fra le funzioni di Presidente,                 
Direttore e membro del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia di             
ambito per i servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi            
nei gestori del servizio idrico integrato, del servizio di gestione             
dei rifiuti urbani nonche' degli altri servizi eventualmente affidati           
ai sensi dell'articolo 5. (Nota 1)                                              
4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della               
forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione del             
loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente            
in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.                         
5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione            
delle Province che non puo' essere inferiore a quella derivante dal             
primo criterio previsto nel comma 4.                                            
6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali             
e' richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali                      
partecipanti alla forma di cooperazione fra cui rientra                         
necessariamente l'elezione del Presidente dell'Agenzia.                         
7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalita' per il              
concreto passaggio, dai Comuni alla forma di cooperazione, delle                
funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della              
presente legge, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali              
profili successori.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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