REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

          Art. 2                                                                
(modificato comma 1 da art. 2,                                                  
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                                                      
Principi generali e modalita' attuative                                         
1. L'azione regionale in materia di trasporto pubblico regionale e              
locale si ispira ai seguenti principi generali:                                 
a) cooperazione tra i livelli di governo statale, regionale e degli             
Enti locali nel rispetto delle reciproche autonomie;                            
b) responsabilita', adeguatezza, unicita' e autonomia organizzativa             
delle Amministrazioni;                                                          
c) sussidiarieta' e liberalizzazione nel rispetto dei principi                  
sanciti dalle norme comunitarie e da quelle statali in materia di               
concorrenza, oltre a quelli stabiliti dalla presente legge;                     
d) economicita', sicurezza, qualita' ambientale, efficienza ed                  
efficacia nella gestione delle reti e dei servizi;                              
e) integrazione dei diversi operatori sia pubblici che privati e                
progressiva apertura al mercato dei servizi;                                    
f) confronto tra i costi interni ed esterni dei diversi modi di                 
trasporto individuali e collettivi, sulla base dell'unita' di                   
prodotto "persona trasportata per chilometro", al fine di rendere               
possibile ed incentivare la scelta delle modalita' di trasporto meno            
costose per la collettivita' in termini ambientali, sociali ed                  
economici, anche tramite l'adozione di apposite politiche tariffarie,           
fiscali e dei prezzi;                                                           
f bis) favorire la priorita' a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici,               
nelle aree urbane e ai sistemi integrati con il trasporto pubblico,             
su ferro e su gomma, per la mobilita' pendolare, in applicazione                
delle direttive comunitarie e delle leggi statali relative alla                 
mobilita' sostenibile e agli obiettivi dei piani urbani della                   
mobilita' (PUM).                                                                
2. Le modalita' attuative della presente legge, in essa non                     
espressamente previste, sono demandate al Consiglio regionale e alla            
Giunta regionale secondo le rispettive competenze.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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