REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

          Art. 2                                                                
(modificato comma 5 da art. 2, L.R. 28/1/2003, n. 1)                            
Ambiti territoriali ottimali                                                    
1. Nel territorio regionale sono delimitati, ai sensi dell'art. 8               
della Legge n. 36 del 1994 e dell'art. 23 del DLgs n. 22 del 1997, in           
corrispondenza con il territorio di ciascuna Provincia e con l'Area             
metropolitana di Bologna come determinata dalla L.R. 12 aprile 1995,            
n. 33, i seguenti ambiti:                                                       
1) Ambito territoriale ottimale di Piacenza                                     
2) Ambito territoriale ottimale di Parma                                        
3) Ambito territoriale ottimale di Reggio Emilia                                
4) Ambito territoriale ottimale di Modena                                       
5) Ambito territoriale ottimale di Bologna                                      
6) Ambito territoriale ottimale di Ferrara                                      
7) Ambito territoriale ottimale di Ravenna                                      
8) Ambito territoriale ottimale di Forli'-Cesena                                
9) Ambito territoriale ottimale di Rimini.                                      
2. Il Consiglio regionale, su richiesta degli Enti locali interessati           
avanzata prima della costituzione della forma di cooperazione di cui            
all'art. 3, puo' modificare le circoscrizioni e la denominazione                
degli ambiti territoriali ottimali con:                                         
a) l'unificazione di due o piu' ambiti contigui di cui al comma 1);             
b) il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito ed                
aggregazione degli stessi ad altro ambito contiguo a condizione che             
la popolazione residente in ogni ambito risulti superiore a 150.000             
unita'.                                                                         
3. L'unificazione di due o piu' ambiti territoriali ottimali di cui             
alla lett. a) del comma 2 puo' essere richiesta dalla Conferenza dei            
Sindaci, prevista all'art. 4 di ciascuno degli ambiti interessati con           
decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che rappresentino almeno            
la maggioranza della popolazione residente quale risulta dall'ultimo            
censimento.                                                                     
4. Il distacco di un gruppo di Comuni contermini da un ambito e la              
loro aggregazione ad altro ambito contiguo di cui alla lett. b) del             
comma 2, puo' essere richiesto su proposta dei Comuni interessati               
dalla Conferenza dei Sindaci dell'ambito di appartenenza, prevista              
all'art. 4, con decisione assunta a maggioranza dei Sindaci che                 
rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente quale           
risulta dall'ultimo censimento, acquisito l'assenso della Conferenza            
dei Sindaci dell'ambito a cui vogliono essere aggregati espresso con            
la stessa maggioranza.                                                          
5. Dopo la costituzione della forma di cooperazione la modifica degli           
ambiti territoriali ottimali puo' essere richiesta unicamente nei               
casi previsti al comma 2, successivamente alla stipulazione della               
convenzione prevista all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16,                
comma 1, lettera c), con deliberazione dell'Assemblea della forma di            
cooperazione prevista all'art. 3.                                               
6. Sulle richieste di cui ai commi 3, 4 e 5 il Consiglio regionale              
acquisisce il parere delle Province interessate e delibera comunque             
entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.                              
7. Il Consiglio regionale, su richiesta dei Comuni interessati puo',            
inoltre, modificare le circoscrizioni degli ambiti territoriali                 
ottimali, anche in deroga al termine previsto al comma 5, per                   
includervi Comuni limitrofi di altre regioni o per consentire a                 
Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di             
altre regioni. Le richieste possono essere accolte previa                       
approvazione dell'Assemblea della forma di cooperazione dell'ambito             
interessato e intesa con la Regione contermine.                                 
CAPO II                                                                         
Forme di cooperazione                                                           

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina