LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 46
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE (NOTA1)
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 98 dell'11 novembre 1988
Legge abrogata dall'art. 49 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31
-NOTE-
1) Ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della L.R. 19 dicembre 2002 n.
37, l'articolo 3, come modificato dall'articolo 15 della L.R. 30
gennaio 1995, n. 6, e l'articolo 6, comma 1 della presente legge
continuano a trovare applicazione.
Si riporta il testo dell'articolo 3 e del comma 1 dell'articolo 6
della presente legge:
Art. 3
(sostituiti commi 1, 2 e 5 da art. 15,
L.R. 30 gennaio 1995, n. 6)
1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima
dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui
ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della L.R.
47/78 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della
medesima legge regionale, nonche' contestualmente al relativo
deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4)
del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta,
predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25
della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti
urbanistici attuativi:
a) comportino varianti al PRG, peraltro limitate alle modifiche delle
previsioni del PRG vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art.
15 della L.R. 47/78, come sostituito;
b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte
alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. 47/78
e successive modificazioni.
2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono
tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi
con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo
strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente
dalla Provincia.
3. Sono altresi' trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i
progetti di cui all'art. 6 della L.R. 9 marzo 1983, n. 11 che
costituiscono variante, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al
Piano regolatore generale o al Piano di fabbricazione vigente nel
Comune interessato.
4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla
Giunta regionale e all'ente territorialmente interessato di cui al
primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi
approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data
di esecutivita' della deliberazione di approvazione.
5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di
cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale pur
apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone
e delle aree e le modifiche delle previsioni del PRG vigente indicate
al comma 7 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, come sostituito.