REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti loc

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani" con le leggi regionali nn. 27/01, n.1/03

TESTO COORDINATO della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione              
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di                  
cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio              
idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani"                 
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 113 del 9/9/1999                        
con le modifiche apportate da :                                                 
L.R. 21 agosto 2001, n. 27                                                      
L.R. 28 gennaio 2003, n. 1                                                      
CAPO I                                                                          
Disposizioni generali                                                           
          Art. 1                                                                
(modificato comma 1, sostituito comma 2,                                        
aggiunti commi 3 e 4 da art. 1, L.R. 28/1/2003, n. 1)                           
Oggetto e finalita'                                                             
1. Ai sensi e per gli effetti del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo            
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, della Legge 5             
gennaio 1994, n. 36, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e al fine di               
dare attuazione ai principi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la                 
presente legge:                                                                 
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da               
parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della Legge n.           
36 del 1994, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del            
DLgs n. 22 del 1997, in tema di gestione dei rifiuti urbani;                    
b) disciplina le forme di cooperazione tra gli Enti locali, ricadenti           
in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle                   
funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza              
dei servizi pubblici;                                                           
c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi                   
pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale               
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e di                  
assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;                            
d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la              
qualita' dei servizi.                                                           
2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di                  
governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di              
gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle           
norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della              
concorrenza e in coerenza con i principi generali stabiliti dalla               
Regione in attuazione della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.            
3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).               
3. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie              
funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune,              
perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilita'                
della risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle                    
generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualita'              
della vita dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo                      
sostenibile e solidale.                                                         
4. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie              
funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono            
l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute                   
dell'uomo, nel rispetto dei principi fondanti il patto con le                   
generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro                    
patrimonio ambientale.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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